Costituzione rendita vitalizia: l’INPS è litisconsorte necessario

La Redazione
29 Dicembre 2025

L’azione con cui il lavoratore chiede al datore di lavoro di versare all’INPS la riserva matematica prevista dall’art. 13, comma 5, prima parte, legge n. 1338/1962, al fine di costituire una rendita vitalizia, deve essere promossa nel rispetto del litisconsorzio necessario con l’Inps.

La Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento ad un giudizio in cui una lavoratrice aveva chiesto al datore di lavoro di versare la riserva matematica per costituire la rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/1962, chiarendo che tale azione deve essere promossa nel rispetto del litisconsorzio necessario con l'Inps.

Invero, secondo i giudici, comporterebbe un dispendio non necessario di tempo e di risorse processuali affermare invece che questa azione - di cui parla la prima parte del comma 5° dell'art. 13 e con la quale il lavoratore mira ad «ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo» - costituisca soltanto una domanda di risarcimento del danno e debba essere rivolta esclusivamente nei confronti del datore di lavoro al fine di ottenere unicamente la condanna al pagamento di una somma; salvo promuovere, poi, altra azione nei confronti dell'Inps per conseguire la costituzione della rendita.

Più razionale ed appropriato risulta sostenere, invece, che ove il lavoratore, a norma della previsione in discorso, intenda ottenere la costituzione della rendita vitalizia col versamento della provvista ad opera del datore di lavoro inadempiente, lo possa convenire in giudizio, nello stesso contesto processuale, unitamente all'Inps; anche perché l'Istituto previdenziale è tenuto a vigilare sulla corretta allegazione dei presupposti della domanda che tengono luogo della contribuzione non versata e prescritta.

È necessario quindi garantire la partecipazione al medesimo giudizio dell'Istituto previdenziale, anche ai fini della futura opponibilità della sentenza che mira alla costituzione della rendita vitalizia da parte dell'Istituto.

Sul punto vengono richiamate le Sezioni Unite, le quali, con la sentenza n. 3678/2009 hanno stabilito che «la considerazione della posizione processuale alle parti garantite a seguito del legittimo riconoscimento del litisconsorzio necessario nei termini summenzionati trova conferma la giurisprudenza della Corte in merito all'aspetto sostanziale relativo al “necessario contemperamento degli interessi in gioco”, essendo stato introdotto - vale definitivamente rimarcare - con la legge n. 1338/1962, art. 13, uno strumento per rendere più piena ed incisiva, nel quadro di una regolamentazione generale, la tutela del lavoratore nei cui confronti il datore di lavoro è un debitore di sicurezza».

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha quindi cassato la sentenza di appello che aveva qualificato la domanda svolta come domanda ex art. 13 e pronunciato nel contempo la condanna al pagamento nei confronti del lavoratore senza disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, litisconsorte necessario.

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