Azione ex art. 64 l. fall.: non si applica la prescrizione prevista per le azioni revocatorie
29 Dicembre 2025
Con una recente ordinanza, la Corte di cassazione si è espressa sulla questione dell'applicabilità o meno all'azione prevista dall'art. 64 l. fall. dei termini decadenziali disciplinati dall'art. 69-bis, comma 1, l. fall. La questione, afferma la Corte, è stata oggetto di interpretazioni discordanti da parte della dottrina e non è stata ancora esaminata funditus dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo la pronuncia della Corte d'appello di Milano oggetto di ricorso, i menzionati termini decadenziali sarebbero applicabili anche alla fattispecie prevista dall'art. 64 l. fall., considerato il tenore letterale dell'art. 69-bis l. fall., che prevede i predetti termini per «le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione», e dunque anche per l'azione ex art. 64 l. fall., collocata appunto nella Sezione III del Capo III. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dalla curatela fallimentare, ha ritenuto che i termini decadenziali in discorso non si possano ritenere applicabili all'azione ex art. 64 l. fall. per due ragioni: a) l'azione prevista e disciplinata dell'art. 64 l. fall. non è un'azione revocatoria, mentre la lettera della norma dettata dal primo comma dell'art. 69-bis l. fall. si riferisce alle sole «azioni revocatorie» e per di più, alle sole «azioni revocatorie» disciplinate dalla «presente sezione», con l'esclusione dunque anche delle azioni revocatorie ordinarie; b) l'azione di inefficacia ex art. 64 l. fall. ha natura dichiarativa e, perciò, non è soggetta a prescrizione (Cass. sez. I, 30 settembre 2011, n. 20067), «Con la conseguenza che, essendo la predetta azione imprescrittibile, sarebbe irragionevole applicare, poi, alla stessa gli stringenti termini decadenziali previsti dal primo comma dell'art. 69-bis l. fall.». Viene pertanto affermato il seguente principio di diritto: «Non si applicano all'azione di inefficacia disciplinata dall'art. 64 l. fall. i termini di decadenza previsti per la proposizione delle azioni revocatorie dall'art. 69-bis, primo comma, l. fall., rivestendo l'azione per la dichiarazione di inefficacia di atti a titolo gratuito natura dichiarativa, come tale imprescrittibile, e dovendosi interpretare il richiamo contenuto nel primo comma del predetto art. 69-bis alle sole “azioni revocatorie” disciplinate nella Sezione III, Capo III (“Degli Effetti del fallimento”)» |