Incoercibilità dell'accordo sull'indirizzo della vita familiare e inapplicabilità dell'art. 2932 c.c. agli impegni verbali tra coniugi

La Redazione
29 Dicembre 2025

La Cassazione conferma il rigetto del ricorso di una moglie che chiedeva la costituzione di un diritto di uso/abitazione sulla casa del marito, indicata in passato come futura residenza familiare. Gli accordi tra coniugi sull’indirizzo della vita familiare e sulla scelta della casa non sono equiparabili a un contratto, non sono coercibili con l’esecuzione in forma specifica e non possono trasformarsi in obbligo di costituire diritti reali su beni di proprietà di uno solo dei coniugi.

La rescissione unilaterale dell'accordo sulla residenza, anche se ingiustificata, non consente l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., né la costituzione di un diritto reale sul bene. Non esiste alcun obbligo ex lege per il coniuge proprietario di costituire diritti reali o personali di godimento sui propri beni; le limitazioni al diritto di proprietà sono possibili solo tramite l'assegnazione della casa familiare, e solo se l'immobile è stato effettivo habitat domestico dei figli. (Nel caso concreto, i minori non hanno mai abitato nella casa in questione, rimasta solo residenza futura programmata. Non può quindi invocarsi il “miglior interesse del minore” per creare un vincolo reale sulla proprietà).

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