Incoercibilità dell'accordo sull'indirizzo della vita familiare e inapplicabilità dell'art. 2932 c.c. agli impegni verbali tra coniugi
29 Dicembre 2025
La rescissione unilaterale dell'accordo sulla residenza, anche se ingiustificata, non consente l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., né la costituzione di un diritto reale sul bene. Non esiste alcun obbligo ex lege per il coniuge proprietario di costituire diritti reali o personali di godimento sui propri beni; le limitazioni al diritto di proprietà sono possibili solo tramite l'assegnazione della casa familiare, e solo se l'immobile è stato effettivo habitat domestico dei figli. (Nel caso concreto, i minori non hanno mai abitato nella casa in questione, rimasta solo residenza futura programmata. Non può quindi invocarsi il “miglior interesse del minore” per creare un vincolo reale sulla proprietà). |