Movida molesta: il Comune condannato a risarcire i residenti

La Redazione
30 Dicembre 2025

L’amministrazione comunale di Milano è stata condannata a risarcire i residenti di un quartiere per i danni causati dalla movida molesta, e in particolare per non aver posto in essere tutto quanto era in suo potere per ricondurre le immissioni rumorose entro i limiti previsti e per evitare o contenere gli effetti nocivi della movida.

Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha ordinato al Comune di Milano, su iniziativa dei residenti del quartiere Lazzaretto-Melzo, di far cessare le immissioni rumorose superiori alla soglia della normale tollerabilità nelle ore serali e notturne, e cioè dalle ore 22 di sera fino alle 6 del mattino, e lo ha condannato al risarcimento dei danni.  

Questi i principi affermati dal Tribunale:

1) Poiché, ai fini della domanda ex art. 844 c.c., è irrilevante che il proprietario del fondo non coincida con l'autore materiale delle emissioni, né occorre una specifica normativa che configuri un obbligo di cessazione delle stesse a suo carico, qualora le immissioni eccedenti la soglia della normale tollerabilità provengano dalla strada, di cui il Comune è proprietario, non può che gravare su quest'ultimo l'obbligo (ex art. 844 c.c.) di farle cessare.

2) In tema di responsabilità aquiliana, pure laddove il fenomeno della c.d. movida e i relativi effetti non siano riconducibili ad una condotta attiva del Comune, ma dalla libera aggregazione di un numero eccessivo e incontrollato di persone, attirate dalla presenza delle numerose attività commerciali ubicate nella zona, ciò non vale, tuttavia, di per sé, ad escludere la titolarità passiva del rapporto in capo al Comune e la sua responsabilità, ben potendosi la stessa configurare anche in presenza di una condotta omissiva, laddove l'agente abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento.

Il Tribunale condivide, sul punto, l’orientamento di legittimità secondo cui, in materia di immissioni provenienti da aree pubbliche, l’obbligo di impedire le immissioni scaturisce dal dovere di osservanza delle regole tecniche e dei canoni di diligenza a prudenza nella gestione dei propri beni gravante sulla stessa (Cass. civ., sez. un., 23 maggio 2023 n. 14209).

Nel caso di specie il Tribunale, lette le risultanze della CTU effettuata, ha ritenuto dimostrato che a) il Comune non ha adottato i provvedimenti necessari e idonei a contrastare il fenomeno della movida, il che ha esposto i residenti del quartiere Lazzaretto-Melzo ad immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità e che b) gli stessi residenti sono stati lesi nel loro diritto al riposo, al sonno, al tranquillo svolgimento delle normali attività e al godimento dell'habitat domestico («Infatti, rumori dell'entità di quelli accertati impediscono di dormire, generando una situazione di stanchezza cronica che pregiudica il lavoro, le incombenze imposte dalla quotidianità, lo svago e le relazioni sociali»).

Il Tribunale ha dunque ritenuto responsabile il Comune per i danni subiti dagli attori e lo ha condannato al pagamento, in favore degli attori, di una somma liquidata in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

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