Azioni di responsabilità dei creditori sociali in caso di procedure concorsuali

30 Dicembre 2025

Dopo l’apertura della liquidazione giudiziale di una S.p.A., i creditori possono citare in giudizio gli amministratori della stessa per ottenere il risarcimento dei danni da questi provocatigli?

L'art. 2394 c.c. disciplina l'istituto della responsabilità verso i creditori sociali,  prevedendo che gli amministratori sono responsabili verso questi ultimi per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Il successivo art. 2394-bis c.c. prevede che, in caso di fallimento (oggi liquidazione giudiziale), liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, le azioni di responsabilità, tra le quali quelle esercitate dai creditori verso gli amministratori, spettano rispettivamente al curatore della liquidazione giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Dunque, l'azione di responsabilità dei creditori postula l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei propri crediti; in caso di liquidazione giudiziale l'azione di responsabilità spetta in via esclusiva al curatore. La giurisprudenza maggioritaria ha più volte sostenuto la legittimità esclusiva del curatore, anche in caso di sua inerzia (Cass. civ., 31 maggio 2016, n. 11264; Cass. civ., 21 luglio 2010, n. 17121; Cass. civ., 15 giugno 2005, n. 12855; Cass. civ., 22 ottobre 1998, n. 10488; Cass. civ., 28 febbraio 1998, n. 2251; Cass. civ., 28 novembre 1984, n. 6187). Infine, l'art. 2395 c.c. fa salvo il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che siano stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

Orbene, l'odierno quesito attiene alla circostanza che, nonostante ci si trovi in fase di liquidazione giudiziale, ad esperire l'azione nei confronti degli amministratori non sia il curatore ma direttamente i creditori.

È opportuno precisare che possono esservi dei punti di contatto tra l'azione dei creditori e l'azione sociale di responsabilità, posto che il danno subito dai primi è una conseguenza del danno subito dalla società a causa di una diminuzione del patrimonio così rilevante da essere diventato insufficiente a soddisfare i creditori. Nel caso che ci occupa i creditori hanno subito un danno diretto ad opera degli amministratori. Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, «il terzo, anche dopo il fallimento della società, [è legittimato] all'esperimento dell'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, ma solo se essi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato, e non il riflesso di quelli eventualmente cagionati al patrimonio sociale – Cass. n. 3176/1981, n. 8359/2007 -. Siamo infatti in presenza di azione avente natura aquiliana, che mira alla reintegra del patrimonio del soggetto direttamente leso dal comportamento dell'amministratore, sia esso il socio ovvero un creditore sociale ovvero un terzo. (...) La lesione diretta non è ravvisatale laddove l'attività posta in essere dall'amministratore abbia leso l'integrità del patrimonio sociale, determinandone l'insufficienza a soddisfare le ragioni dei creditori sociali. Questa ipotesi legittima piuttosto il curatore alla diversa azione, avente natura contrattuale, contro l'amministratore ex art. 2394 c.c., a mente del disposto della L. Fall., art. 146, nel cui alveo essa confluisce» (Cass. civ., 22 marzo 2010, n. 6870).

Dunque, i creditori della società possono agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti dagli amministratori anche dopo l'apertura della liquidazione giudiziale se tali danni sono una conseguenza immediata e diretta del fatto doloso o colposo di questi ultimi. Se così non fosse, se cioè i danni lamentati fossero solo una conseguenza indiretta di quelli provocati al patrimonio sociale, l'azione spetterebbe esclusivamente al curatore.

In conclusione, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale i creditori possono citare in giudizio gli amministratori della società per ottenere il risarcimento dei danni da questi subiti, ma solo se i danni denunciati sono una conseguenza immediata e diretta dei fatti dolosi o colposi degli amministratori e non il mero riflesso di quelli provocati al patrimonio sociale. In tale ultimo caso l'azione competerebbe esclusivamente al curatore.

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