Legge di bilancio 2026: tutte le principali novità in ambito fiscale per il prossimo anno finanziario
Giancarlo Marzo
Francesca Pietrafesa
31 Dicembre 2025
La legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026, meglio conosciuta come Legge di bilancio 2026, ha delineato diverse misure in materia fiscale e di politica economica intervenendo, da un lato, per sostenere il potere di acquisto delle famiglie, il lavoro e la previdenza e, dall'altro, per favorire la crescita delle imprese e gli investimenti pubblici e privati, nell'intento di realizzare il programma di spesa delineato dal Governo per il prossimo triennio (2026-2028).
Le principali novità
Il testo, superato l'esame del Senato e della Camera dei Deputati, è stato approvato in via definitiva il 30 dicembre 2025 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. Le principali previsioni fiscali sono racchiuse nel Titolo II (“Misure in materia fiscale e per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie”) e nel Titolo VI (“Misure in materia di crescita e investimenti”). Tra le misure presenti nella Legge di bilancio 2026, si illustrano di seguito le più importanti novità previste in ambito tributario per il prossimo anno finanziario.
Revisione dell'IRPEF
A partire dall'anno di imposta 2025 sul reddito imponibile delle persone fisiche si applicano tre aliquote IRPEF progressive per scaglioni di reddito, rispettivamente pari al 23% (per i redditi fino a 28.000 euro), al 35% (per i redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro) e al 43% (per i redditi oltre 50.000 euro). La Legge di bilancio 2026 prevede una riduzione di due punti dell'aliquota sullo scaglione intermedio, portandola al 33% (in luogo del 35%) per i redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro. Pertanto, per effetto delle modifiche introdotte, dall'anno di imposta 2026, sul reddito imponibile delle persone fisiche si applicano le seguenti aliquote IRPEF progressive per scaglioni di reddito: a) fino a 28.000 euro: 23%; b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 33%; c) oltre 50.000 euro: 43%.
Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi
La Legge di bilancio 2026 è intervenuta anche sul trattamento fiscale delle locazioni brevi, ovverosia sui contratti di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa. È prevista, infatti, l'applicazione di una aliquota ridotta, pari al 21%, per il primo immobile in locazione breve assoggettato al regime dell'imposta sostitutiva (cedolare secca), nella sola ipotesi in cui il contratto sia concluso senza l'utilizzo di intermediari finanziari o portali telematici. In tali ultimi casi, si applica invece l'aliquota - più elevata - del 26%. L'opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca è riconosciuta per l'anno di imposta 2026 in caso di destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti.
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
I bonus edilizi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus), agli interventi di ristrutturazione edilizia e a quelli in materia antisismica (sismabonus), introdotti con la Legge di bilancio 2025, sono stati prorogati anche per tutto l'anno 2026. Più precisamente, la detrazione per gli interventi di efficienza energetica spetta per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025 e 2026 e al 30% delle spese sostenute nell'anno 2027. La detrazione per i lavori edilizi è elevata al 50% (in luogo del 36%) delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36% (rispetto al 30%) delle spese per l'anno 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per gli interventi eseguiti sull'immobile destinato ad abitazione principale. La Legge di bilancio 2026 prevede, dunque, una maggiorazione delle aliquote per le prime case. È, inoltre, prorogato per l'anno 2026, alle medesime condizioni dell'anno 2025, il cosiddetto bonus mobili, che consiste in una detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici in caso di interventi di ristrutturazione con limite di spesa detraibile di 5.000 euro.
Modifiche al regime fiscale delle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (“flat tax neo-residenti”)
La Legge di bilancio 2026 ha introdotto delle significative modifiche al regime dei neo-residenti, prevedendo un innalzamento da euro 200.000 ad euro 300.000 dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. La norma, inoltre, eleva da euro 25.000 ad euro 50.000 l'importo ridotto dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da ciascun familiare, su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, in possesso dei requisiti. Tali disposizioni si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2026, ovverosia dal 1° gennaio 2026.
Condizioni di accesso al regime forfetario
Anche per l'anno 2026, la Legge di bilancio ha confermato la soglia massima di reddito da lavoro dipendente (e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) pari ad euro 35.000, superata la quale è precluso l'accesso o la permanenza nel regime forfetario. La modifica, introdotta in via temporanea dalla Legge di bilancio 2025, aveva elevato da euro 30.000 ad euro 35.000 la soglia regolante la condizione di accesso al regime fiscale destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni con rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili. Pertanto, anche dopo il 1° gennaio 2026 saranno esclusi dal regime forfetario i soggetti che nel 2025 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati per più di 35.000 euro.
Criptovalute
In materia di criptovalute, la Legge di bilancio 2026 ha modificato quanto previsto con la Legge di bilancio 2025, la quale aveva confermato l'aliquota del 26% per il solo 2025 con un innalzamento dell'aliquota al 33% (rispetto all'iniziale 42%) con decorrenza dal 2026. La Legge di bilancio 2026, tuttavia, prevede anche per il 2026 l'applicazione di un'aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, per le plusvalenze e i proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. La Legge di bilancio 2026 ha previsto, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Modifiche alla disciplina dei dividendi
La Legge di bilancio 2026 ha introdotto alcune modifiche in relazione al trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o da enti residenti. Più precisamente, è stato stabilito che le plusvalenze PEX relative a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro non concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 60% del loro ammontare. Viene introdotto poi un nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, sia agli imprenditori individuali che alle società ed enti IRES, stabilendo alcune soglie di tassazione per (i) le partecipazioni dirette nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro (si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo) e (ii) i titoli e gli strumenti finanziari assimilati alle azioni e ai contratti di associazione in partecipazione e di partecipazione agli utili di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. La tassazione è pari al 58,14% per le imprese individuali e al 5% per i soggetti IRES. Tali limiti si applicano anche alle plusvalenze esenti (c.d. PEX). Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti IRES, e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e di partecipazione agli utili acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data.
Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. “Rottamazione-quinquies”)Tra le misure approvate, vi è anche la nuova definizione agevolata, meglio nota come rottamazione-quinquies. La definizione agevolata prevista nella Legge di bilancio 2026 consente di estinguere, pagando solo l'imposta o il contributo originario (oltre le spese di notifica ed esecuzione), i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, dovendosi fare riferimento alla data di consegna del ruolo (e non alla data in cui il ruolo è stato reso esecutivo). A differenza delle precedenti rottamazioni, rientrano nella rottamazione-quinquies tutte le cartelle di pagamento derivanti dall'omesso versamento di: (i) imposte dichiarate ma non versate (IRPEF, IRES, IVA, addizionali, imposte sostitutive); (ii) somme derivanti dalle attività di liquidazione automatica exartt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e di controllo formale exartt. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-ter del D.P.R. n. 633 del 1972; (iii) contributi previdenziali e assistenziali INPS già iscritti a ruolo, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento e (iv) sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada (limitatamente agli interessi e alle maggiorazioni di legge). Con la definizione agevolata le sanzioni, gli interessi compresi nei carichi, gli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 602 del 1973 e i compensi di riscossione, ove ancora spettanti, sono quindi stralciati. L'adesione alla rottamazione-quinquies dovrà avvenire tramite presentazione di apposita domanda, esclusivamente online, entro il 30 aprile 2026, la quale determinerà, oltre alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, anche l'inibizione all'iscrizione di nuovi fermi e ipoteche, salvo quelli già iscritti, e l'avvio di nuove procedure esecutive o il proseguimento di quelle già avviate, a meno che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Potranno altresì aderire i debitori decaduti dalle precedenti rottamazioni. Non è possibile estinguere i debiti inclusi nella rottamazione - quater, e cioè quelli risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data. Entro il 30 giugno 2026 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunicherà al debitore la liquidazione delle somme dovute. Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in un'unica soluzione (entro il 31 luglio 2026) o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, secondo le seguenti scadenze: a) la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; b) dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. L'omesso o insufficiente pagamento dell'unica rata, di due rate (anche non consecutive) in caso di pagamento rateizzato ovvero dell'ultima rata comporta la decadenza dal piano. Nel caso in cui si opti per il pagamento in forma rateale dei debiti, sono dovuti, inoltre, a partire dal 1° agosto 2026, gli interessi ridotti al tasso del 3% (in luogo del 4%, come originariamente previsto). A seguito del pagamento delle somme dovute 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo.
Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali
Oltre alla definizione agevolata (c.d. rottamazione-quinquies), la Legge di bilancio 2026 consente alle Regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali. Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata.
Crediti di imposta ZES unica e Zone Logistiche Semplificate
La Legge di bilancio estende agli anni 2026, 2027 e 2028 i crediti d'imposta Zona Economica Speciale unica (ZES unica del Mezzogiorno) e Zone Logistiche Semplificate (“Bonus ZLS”) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. L'agevolazione è rivolta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d'imposta nella ZES unica e nelle ZLS, introdotto dal 2024, è destinato a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo. Le agevolazioni sono state estese per il 2026 anche alle regioni Marche e Umbria.
Conclusioni
La disamina delle principali disposizioni fiscali previste con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2026 lascia emergere che l'obiettivo delle politiche che il Governo intende seguire mira alla crescita economica e finanziaria del Paese mediante il potenziamento degli investimenti privati e il ricorso a misure attrattive, quali, in via meramente esemplificativa, la flat tax per i neo-residenti e la tanto attesa rottamazione-quinquies. Rispetto alla precedente Legge di bilancio, la Legge di bilancio 2026, oltre a riprendere e confermare alcune disposizioni già previste nel 2025 (quali, in via esemplificativa la proroga dei bonus edilizi e dei crediti di imposta ZES unica e ZLS etc..) contiene proposte rilevanti in temi dibattuti come il trattamento fiscale delle locazioni brevi e dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o da enti residenti.
Vuoi leggere tutti i contenuti?
Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter continuare a
leggere questo e tanti altri articoli.
Sommario
Le principali novità
Revisione dell'IRPEF
Modifiche al regime fiscale delle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (“flat tax neo-residenti”)
Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. “Rottamazione-quinquies”)