Divorzio e diritto al TFR

Lorenzo Balestra
31 Dicembre 2025

Ai sensi dell'art. 12-bis della legge sul divorzio il coniuge titolare di assegno divorzile ha diritto ad una quota di TFR (o assimilabile) alla cessazione del rapporto di lavoro. Per richiedere tale corresponsione è necessario proporre una apposita domanda giudiziale o può essere preteso in base alla sentenza di divorzio?

L'art. 12-bis della legge sul divorzio stabilisce, sostanzialmente, il diritto del coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze, ad una percentuale del quaranta per cento dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge.

Il diritto, quindi, sorge per legge, sussistendone i presupposti; non è necessaria, pertanto, una domanda giudiziale ad hoc che ne dichiari la titolarità ed il diritto alla sua percezione da parte del coniuge avente diritto: il diritto sorgerà automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro del coniuge obbligato, anche se diventerà esigibile solo al momento dell'effettiva percezione del trattamento: «Il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge presuppone la titolarità del diritto a percepire un assegno divorzile da parte del richiedente (o quantomeno che il richiedente abbia presentato domanda di divorzio, seguita dalla relativa pronuncia e dall'attribuzione dell'assegno divorzile) al momento in cui l'ex coniuge diviene a sua volta titolare del diritto a tale TFR, e diviene esigibile quando quest'ultimo percepisca il relativo trattamento. Non è, però, necessario che l'importo su cui calcolare la quota di spettanza sia già incassato al momento della proposizione della relativa domanda, essendo sufficiente che sia esistente al momento della decisione» (Cass. 9 giugno 2025, n. 15402).

Pertanto, i presupposti essenziali per il riconoscimento del diritto sono: 1) la titolarità dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 della legge sul divorzio; 2) non essere passati a nuove nozze; 3) il TFR deve essere maturato al momento della proposizione della domanda di divorzio o successivamente (dato che se fosse maturato anteriormente costituirebbe già parte del patrimonio del coniuge e costituirebbe una posta su cui eventualmente conformare l'entità dell'assegno divorzile): «La l. n. 898/1970, art. 12-bis laddove riconosce al coniuge titolare dell'assegno di cui al precedente art. 5, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, va interpretato nel senso che per la liquidazione di tale quota ci si deve riferire a quanto percepito da quest'ultimo, per detta causale, dopo l'instaurazione del giudizio divorzile, escludendosi, quindi, eventuali anticipazioni riscosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, essendo le stesse definitivamente entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto» (Cass. 15 giugno 2023, n. 17154).

Il diritto, pertanto, può essere fatto valere in diverse modalità:

1) Nell'ambito del procedimento di divorzio: per ragioni di economia processuale, la domanda di attribuzione della quota di TFR, ove il diritto sia maturato nelle more del procedimento, può essere proposta nell'ambito del procedimento di divorzio, come evidenziato dalla Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 810 del 2024 la quale, in motivazione così si esprime: «Pertanto, nel caso concreto, il riconoscimento del diritto a percepire una quota del trattamento di fine rapporto spettante all'altro coniuge sussiste poiché tale indennità è venuta a maturare successivamente (1 giugno 2021) rispetto al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio (20 giugno 2020) e della espressa domanda della P.a. dell'assegno divorzile e della quota del TFR (8.09.2020), sicché in tal caso tale indennità andava riconosciuta, ricorrendone tutti i presupposti di legge, con la medesima sentenza di divorzio che riconosceva in favore della P.a. l'assegno di divorzio, pur se diventava esigibile solo dal passaggio in giudicato di quest'ultima».

Di recente una giurisprudenza di merito (Trib. Venezia, sent., 8 febbraio 2024, n. 414), in motivazione, ha affermato analogamente che «Non vi è spazio per una sentenza di condanna condizionata prima che l'altro ex coniuge abbia maturato il diritto alla relativa percezione, atteso che la titolarità in concreto dell'assegno divorzile ex art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 e il mancato passaggio a nuove nozze rappresentano, non semplici condizioni di erogabilità del beneficio in relazione ad un diritto già sorto, ma veri e propri elementi costitutivi (l'uno in positivo e l'altro in negativo) del diritto alla detta percentuale, i quali devono sussistere e vanno accertati allorché, con la cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge, quel diritto si attualizza (Cass. 23 agosto 2006, n. 18367; Cass. 23 marzo 2004, n. 5719). Nel caso di specie, pur essendo ammissibile la domanda in questione nello stesso processo in cui sia domandato l'assegno di divorzio, formandosi così contestualmente il giudicato sulla spettanza di questo e della percentuale del TFR (v. Cass. 6 giugno 2011, n. 12175/2011; 27233/2008), consta che il ricorrente ha ancora in corso un rapporto di agenzia (v. documentazione prodotta dal ricorrente il 3 luglio 2023), sì che alla resistente potrà essere riconosciuto il 40% del FIRR che sarà erogato in favore del Pt_1 dal momento iniziale del rapporto fino al 7 marzo 2022, fatta eccezione per quanto già corrisposto«».

2) Con azione autonoma successiva: quando il TFR maturi dopo la sentenza di divorzio.

3) Automaticamente: in presenza dei presupposti di legge, senza necessità di specifica pronuncia giudiziale, ove il coniuge obbligato adempia.

In conclusione, quindi, il diritto alla quota di TFR sorge automaticamente al verificarsi dei presupposti di legge e non richiede necessariamente una specifica domanda giudiziale, purché sia già stata pronunciata sentenza di divorzio con riconoscimento dell'assegno divorzile. Tuttavia, per la concreta esigibilità delle somme, sarà spesso necessario ricorrere all'autorità giudiziaria qualora il coniuge obbligato non provveda spontaneamente alla corresponsione della quota spettante.

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