Appello nel rito lavoro: nozione di indispensabilità ai fini dell'ammissibilità di prove nuove

31 Dicembre 2025

Come noto, nel processo del lavoro non sono ammessi nuovi mezzi di prova (tranne il giuramento decisorio) salvo che il giudice d'appello, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. Quando le prove sono «indispensabili» ai fini della decisione della causa?

L'art. 437, comma 2, c.p.c. e la nozione di indispensabilità: la posizione della dottrina

L'art. 437, comma 2, c.p.c. prevede che «Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa».

Il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova costituisce una naturale conseguenza del giudizio di appello che, come noto, costituisce una «revisio prioris instantiae» e non una mera prosecuzione del giudizio di primo grado. La disposizione prevede pertanto che non sono ammessi «nuovi mezzi di prova» (tranne il giuramento estimatorio) a meno che il Collegio, anche d'ufficio, li ritenga «indispensabili» ai fini della decisione della causa. Ciò costituisce un indubbio punto di equilibrio tra l'esigenza di non trasformare il giudizio di appello in una nuova appendice del giudizio di primo grado con quella, parimenti rilevante, di garantire alle parti un giudizio, nel settore lavoro, che sia quanto più vicino alla verità materiale e non soltanto a quella processuale. Sia la dottrina che la giurisprudenza si sono interrogate sulla nozione di «novità» ed «indispensabilità» e sul loro ambito applicativo. La dottrina ha ritenuto, ad esempio, che non sono nuovi i mezzi di prova che non sono stati ammessi in primo grado mentre una prova nuova è da considerarsi quella avente ad oggetto un fatto costitutivo nuovo, o anche un fatto già allegato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ma che in primo grado si è richiesto di provare con altri mezzi rispetto a quello chiesto per la prima volta in appello. Oltre alla «novità» la prova deve essere «sostenuta» dalla «inevitabilità». Secondo una prima impostazione la prova è «inevitabile» qualora, in primo grado, la sentenza si sia basata non sull'accertamento pieno dei fatti controversi ma sull'applicazione della regola formale di giudizio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). Secondo una diversa impostazione la prova è «nuova» ed «inevitabile» quando il giudizio di primo grado si sia concluso (erroneamente) in rito e il giudizio di appello diviene perciò solo il giudice del merito. Una terza tesi sostiene, invece, che il mezzo di prova «indispensabile» è quello teso a dimostrare un fatto che, se provato, rovescerebbe la decisione resa in primo grado ovvero la confermerebbe. Altra dottrina sostiene, invece, che la prova è indispensabile e va sempre ammessa quando il giudice di primo grado si sia basato su un materiale probatorio insufficiente o abbia svolto una istruttoria superficiale. Una tesi più restrittiva della «indispensabilità» dell'ammissione di nuovi mezzi istruttori in appello ritiene che siano tali i mezzi di prova relativi a fatti sopravvenuti o il cui accertamento è reso necessario da norme sopravvenute.

La dottrina non affronta alcuni temi che si sono posti, invece, in giurisprudenza ossia se il giudice d'appello possa supplire a decadenze in cui è incorsa la parte ovvero se l'indispensabilità debba fungere da vero e proprio potere di supplenza ad istruttorie superficiali e sciatte svolte in primo grado. Questi temi saranno affrontati nel successivo paragrafo.

La nozione di «indispensabilità» nella giurisprudenza

La Cassazione ritiene che sia «indispensabile» ex art. 437, comma 2, c.p.c. quel mezzo istruttorio senza il quale non potrebbe accertarsi il fatto costitutivo del diritto. La Cassazione, sezione lavoro, ad esempio, con la decisione n. 19829/2024, ha stabilito che «il giudice di appello deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria ex officio, con l'acquisizione della documentazione offerta contestualmente all'atto di impugnazione, ove tale documentazione sia indispensabile ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo (Cass. 20 marzo 2019, n. 7883). Per l'esattezza, nel rito del lavoro, il giudice deve vagliare l'ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello ex art. 437 c.p.c. sotto il profilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo». Non possono essere ammessi, invece, nuovi mezzi istruttori in appello che la parte, primo grado, non ha potuto richiedere perché decaduta per causa a lei imputabile. La Cassazione, sezione lavoro, con la decisione n. 136/2003, ha affermato che «Per quanto concerne poi le pretese violazioni degli artt. 421 e 437 c.p.c., si osserva, da una parte, che il ricorrente non aveva fatto assumere le prove testimoniali dedotte in primo grado — ed anzi il procuratore del medesimo aveva dichiarato di rinunciare alla domanda, come indicato in narrativa (rinuncia ritenuta invalida dal Tribunale per carenza del relativo potere da parte di detto procuratore) —, e, dall'altra, che il secondo comma dell'art. 437 c.p.c. attribuisce al giudice di appello un potere discrezionale, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 4 ottobre 1995 n. 10406), e che l'ammissione di nuovi mezzi di prova non è consentita relativamente ai mezzi di prova rispetto ai quali le parti siano già incorse nella decadenza (Cass. 11 febbraio 1995 n. 1509)».

Discorso diverso deve farsi, invece, per la produzione di documenti. Se è vero, infatti, che l'art. 437 c.p.c. vieta nuove prove nell'appello dei giudizi svolti con il rito del lavoro, tale divieto, secondo la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, riguarda i mezzi di prova diversi dai documenti, ossia le prove costituende e non quelle già costituite: la produzione dei documenti non contrasta, infatti, con le esigenze di celerità e di concentrazione del processo, esaurendosi la loro acquisizione in un unico atto. E' vero d'altronde che per il rispetto del principio del contraddittorio e della difesa delle parti occorre che tale produzione sia effettuata con il ricorso dell'appellante o con la memoria difensiva dell'appellato a norma degli art. 414. n. 5 e 416 richiamati dai successivi art. 434 e 436 c.p.c., ma il collegio può, se li ritiene indispensabili ai fini della decisione della causa, sempre disporre nuovi mezzi di prova e quindi acquisire nuovi documenti anche nel corso del giudizio e l'esercizio di tale potere discrezionale è insindacabile in sede di legittimità (vedasi  Cass. 5 luglio 1985 n. 4056). Tale indirizzo è stato più di recente seguito anche da Cass. 25 giugno 2007, n. 14696, la quale ha affermato che «Ciò detto, si osserva che, nel rito del lavoro, in base al combinato disposto  dell'art.  416, comma 3,  c.p.c., che  stabilisce  che  il  convenuto  deve  indicare a pena di decadenza i mezzi  di  prova  dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che  deve contestualmente   depositare  —  onere  probatorio   gravante   anche sull'attore  per  il  principio di reciprocità fissato  dalla  Corte  costituzionale  con la sentenza n. 13/1977 — e art. 437, comma 2, c.p.c. che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado  di appello  di  nuovi  mezzi di prova — fra i quali  devono  annoverarsi anche  i  documenti —, l'omessa indicazione nell'atto introduttivo  del giudizio  di  primo grado, dei documenti, e l'omesso  deposito  degli  stessi  contestualmente  a tale atto, determinano  la  decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi dalla vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di  costituzione  (ad  esempio, a seguito  di  riconvenzionale  o  di intervento  o  chiamata  in causa del terzo); e  la  irreversibilità  dell'estinzione  del  diritto  di produrre  i  documenti,  dovuta  al mancato  rispetto  di  termini perentori  e  decadenziali,  rende  il   diritto  stesso insuscettibile di reviviscenza in grado  di  appello. Tale  rigoroso  sistema di (preclusioni trova  un  contemperamento — ispirato all'esigenza della «verità materiale», cui è doverosamente funzionalizzato  il  rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che  nel  giudizio devono  trovare riconoscimento — nei poteri d'ufficio del giudice  in materia  di  ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del  citato art. 437, comma 2, c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento  a  fatti allegati dalle parti ed emersi nel  processo  a  seguito  del contraddittorio delle parti stesse (Cass., sez. un.,  20 aprile 2005, n. 8202). A   tali   principi  non  si  è  attenuta  la  Corte territoriale, nell'impugnata sentenza, che ha erroneamente ritenuto ammissibile  la produzione  di  documenti  nuovi  in  grado  di  appello,  raggirando l'eccezione  di tardività della produzione documentale  in  base  al  rilievo che, «trattandosi della prova di requisiti già preesistenti, essa può essere fornita durante il corso del giudizio».

Un indirizzo più rigoroso della giurisprudenza di legittimità ritiene, invece, che i documenti non possono sottrarsi alle «forche caudine» dell'art. 437, comma 2, c.p.c. in quanto la lettera della norma non distingue tra «prove costituite» e «prove costituende». Sul punto la Suprema Corte, con la decisione n.16443/2003, ha stabilito che «Anche a voler seguire l'impostazione dei ricorrenti, correttamente il Tribunale ha rilevato che la produzione di prove precostituite in appello trova il proprio limite nella già intervenuta decadenza processuale, riscontrata nel caso di specie dal primo giudice in relazione a lacune probatorie conseguenti all'omessa produzione delle buste  paga. In questo senso del resto si è espressa questa Corte, che ha osservato come il principio, secondo cui è consentito al giudice di appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., di ammettere prove precostituite, come quelle documentali, trova un contemperamento e un limite nel carattere effettivamente “nuovo” che la documentazione offerta in sede di impugnazione deve avere, atteso che, altrimenti, si finirebbe per consentire alla parte di aggirare la disposizione di cui all'art. 414, n. 5, c.p.c. trasformando il giudizio di appello, da giudizio di riesame della decisione impugnata, a mera prosecuzione del giudizio di primo grado, con conseguente violazione della struttura e della logica del sistema che ispira la disciplina probatoria nel rito del lavoro (Cass. 4 agosto 1994, 7233; Cass. 11 dicembre 1995, n. 1509)».

Conclusioni

La «prova nuova indispensabile», ai fini del superamento dello sbarramento in appello previsto dall'art. 437, comma 2, c.p.c., è, quindi, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato. Il potere officioso anzidetto, che costituisce esercizio di una facoltà discrezionale del giudice d'appello, dovrà essere utilizzato con particolare cautela e rigore contemperando le esigenze di ricerca della verità materiale con le preclusioni processuali che riguardano tutte le parti del giudizio.

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