L’aumento dell’assegno di mantenimento per la figlia può decorrere dal ricorso introduttivo?
31 Dicembre 2025
L'assegno di mantenimento per i figli decorre di regola dalla data della domanda in quanto un diritto non deve restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Costituisce infatti principio generale acquisito anche nella giurisprudenza più recente della Suprema Corte (cfr. Cass., civ., sez. I, ord. 24 novembre 2023, n. 32680) quello per cui se «in sede di separazione o di divorzio uno dei coniugi abbia chiesto un assegno per il mantenimento dei figli, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o di divorzio, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza ed al mantenimento dei figli» (Cass. n. 317/1998; n. 3050/1994; Cass., 3 febbraio 2017, n. 2960; Cass. 11 luglio 2013, n. 17199). Ciò significa quindi che, se il Giudice fissa l'assegno in un determinato importo con la sentenza, il genitore obbligato dovrà versare l'importo stabilito a partire dalla data in cui è stato depositato in Tribunale il ricorso per separazione o divorzio. Nulla vieta, tuttavia, che detta decorrenza possa essere “derogata” per accordo delle parti e/o con provvedimento motivato del Giudice. In tal caso che decorra da una data diversa da quella del deposito del ricorso. Quindi ad esempio i coniugi possono pattuire che l'obbligo di versare l'assegno della prole decorra da una data diversa da quella del deposito del ricorso. Nel caso di specie se le parti nulla hanno convenuto in merito alla decorrenza dell'assegno quando è stata concordato il suo incremento rispetto alla misura stabilita dai provvedimenti presidenziali, ritengo corretto che detta decorrenza vada ancorata al momento del deposito del ricorso introduttivo e quindi alla data della domanda. Anche l'aumento, quindi, decorrerà dalla data di deposito del ricorso introduttivo (Cfr. anche Cass. civ., sez. VI civ. – 1, ord. n. 3348/2015). Viceversa si dovrà tenere conto della data di decorrenza eventualmente convenuta. |