Le Sezioni Unite valuteranno la domanda proposta da un convenuto nei confronti dell’altro

La Redazione
29 Dicembre 2025

Con ordinanza interlocutoria 23 dicembre 2025, n. 33810, la terza sezione civile ha chiesto alle Sezioni Unite di valutare la necessità, per il convenuto che intenda proporre una domanda nei confronti di altro soggetto, a sua volta convenuto nel medesimo processo, di chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza, sulla falsariga di quanto prescritto per la chiamata in causa del terzo.

La vicenda trae origine da un giudizio instaurato dall'attore per il ristoro dei danni sofferti per l'illegittima occupazione di un immobile di sua proprietà, nell'ambito del quale la domanda di manleva spiegata da alcuni convenuti nei confronti degli altri veniva dichiarata inammissibile in primo grado e in appello per difetto di istanza di differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c.

La S.C. ha quindi valutato la questione, posta dai soccombenti in sede di legittimità, relativa alla necessità o meno della istanza di spostamento di udienza in caso di domanda proposta da un convenuto verso un altro convenuto, rilevando l'esistenza di un contrasto tra le sezioni semplici.

Invero, secondo un primo avviso, di più risalente elaborazione, il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, essendo invece sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite dall'art. 167, comma 2, c.p.c. per la domanda riconvenzionale (da ultimo ribadito da Cass. n. 9441/2022).

Nella più recente giurisprudenza di legittimità, tuttavia, si rinvengono pronunce che subordinano l'ammissibilità della domanda proposta da un convenuto verso un altro convenuto al rispetto delle forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, cioè a dire la tempestiva istanza di differimento dell'udienza e la notificazione di un atto di citazione nell'osservanza del termine minimo a comparire (così Cass. n. 8315/2011 e, da ultimo, Cass. n. 12662/2021).

La diffusa motivazione sviluppata in quest'ultimo arresto muove dalla considerazione per cui «quanto alla domanda nuova proposta nei suoi confronti il coevocato non si trova in una posizione difforme da quella di un soggetto del tutto estraneo al procedimento, perlomeno in relazione al punto veramente centrale ed essenziale, che inerisce ai diritti di difesa»: e proprio per assicurare il compiuto esercizio di essi, è necessario garantire al convenuto destinatario della domanda il godimento del termine minimo a comparire.

La riconduzione della domanda c.d. trasversale, proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto, nell'ambito della chiamata in causa del terzo, viene quindi sostenuta in forza di un'interpretazione estensiva dell'art. 269 c.p.c., definendo «terzo» il soggetto «estraneo al rapporto processuale instaurato per effetto della citazione fra l'attore e ciascuno dei convenuti».

Alla luce dell'illustrato contrasto, i giudici della terza sezione civile ritengono non più differibile un pronunciamento della Corte nella sua più tipica espressione di organo della nomofilachia.

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