Magistratura onoraria: illegittima la limitazione decennale del titolo di anzianità per l'accesso

La Redazione
30 Dicembre 2025

La Corte costituzionale, con sentenza 30 dicembre 2025, n. 213, ha l'illegittimità dell'art. 4, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 116/2017 nella parte in cui, con riguardo alla selezione dei candidati all'accesso alla magistratura onoraria, prevede che, a parità di titolo di preferenza, prevale la maggiore anzianità professionale con il limite massimo di dieci anni.

La Corte ha ricordato che, in base alla sua giurisprudenza, in materia di delegazione legislativa il margine di discrezionalità da riconoscersi al Governo nell'opera di attuazione dei principi e criteri direttivi individuati dal legislatore delegante è tale da consentirgli di introdurre norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse nella legge delega.

Rimane fermo, tuttavia, che la discrezionalità dell'organo esecutivo deve essere apprezzata in relazione al grado di specificità dei criteri fissati dal legislatore delegante e in coerenza con la ratio sottesa a questi ultimi.

Nel caso di specie, la tecnica di redazione dei princìpi e dei criteri direttivi utilizzata dalla legge-delega che, per quanto riguarda la disciplina dei requisiti e delle modalità di accesso alla magistratura onoraria, ha scelto di indirizzare l'opera attuativa del legislatore delegato secondo un alto grado di specificità. L'art. 2, comma 3, della legge n. 57/2016 individua, infatti, con pronunciato dettaglio, sia i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario (lett. b)), sia i criteri di precedenza, a parità di titoli, per l'ammissione al tirocinio (lett. c)). Particolarmente puntuale appare il tenore letterale di quest'ultima previsione, tale da non consentire altra soluzione, al legislatore delegato, se non quella della esatta trasposizione: «prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica».

Nel caso in esame, rispetto alla puntuale prescrizione della legge delega, che – proprio per il grado di dettaglio che la caratterizza – richiedeva di essere esattamente trasposta nel decreto delegato, la previsione del limite decennale, applicato all'esperienza professionale e di servizio, ha finito per capovolgere il rapporto tra i criteri di preferenza indicati dalla legge-delega. Infatti, secondo la disposizione censurata, la «minore età anagrafica» dei candidati (lett. b) dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 116/2017), pur astrattamente sottordinata rispetto alla «maggiore anzianità professionale o di servizio» (di cui alla lettera a), risulta in concreto prevalere allorquando quest'ultima superi «il limite massimo di dieci anni di anzianità», previsto dalla lett. a).

Ciò è quanto era accaduto nella vicenda all'origine del giudizio a quo, in cui il ricorrente, che aveva più di dieci anni di anzianità nella professione di avvocato, era stato posposto in graduatoria rispetto ad altri colleghi, più giovani di lui, ma aventi minore anzianità professionale.

La Corte ha pertanto dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione censurata limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità».

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