Legittima la disciplina che consente all'INPS di pignorare le pensioni
30 Dicembre 2025
La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Ravenna riguardava l'art. 69 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in riferimento agli artt. 3 e 38, comma 2, della Costituzione. Il Tribunale rimettente aveva messo a confronto la norma censurata con l'art. 545, comma 7, c.p.c., il quale prevede una soglia di impignorabilità pari al doppio dell'assegno sociale e comunque non inferiore a mille euro, consentendo solo oltre tale soglia di pignorare una percentuale (di norma un quinto) della pensione per il recupero di eventuali crediti. Da tale comparazione aveva dedotto varie censure che la Corte ha respinto. Quanto alla denunciata irragionevole disparità di trattamento fra la norma censurata e quanto previsto dall'art. 545, comma 7, c.p.c., la Corte ha rilevato che la specialità dell'art. 69 trova la propria giustificazione nella specificità dei crediti tutelati: il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive «serve, infatti, a ripristinare risorse di cui è stato privato il sistema pensionistico e che sono necessarie al suo [stesso] sostentamento». Oltretutto, la Corte ha evidenziato come nel recupero degli indebiti previdenziali il legislatore garantisca una particolare tutela al pensionato debitore, che è tenuto a restituire quanto indebitamente percepito solo in caso di dolo. Ne deriva che «il regime dei crediti oggetto della norma censurata è intriso anche di una funzione deterrente, nell'ambito di una disciplina caratterizzata in generale dall'esigenza di non perdere risorse necessarie ad alimentare lo stesso sistema pensionistico». La Corte inoltre ha precisato che l'art. 69 della legge n. 153/1969, nell'adottare una soglia diversa da quella dell'art. 545, comma 7, c.p.c., non è intrinsecamente irragionevole, in quanto quest'ultima previsione non serve a garantire il minimo vitale. In particolare, il limite del trattamento pensionistico minimo, assicurato dalla norma censurata, non è di per sé irragionevole e varia annualmente in funzione del costo della vita. Infine, con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 38, comma 2, Cost., la Corte ha osservato che il peculiare bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore, lungi dal violare tale parametro, si collega, viceversa, al rilievo attribuito all'interesse generale all'equilibrio e alla stabilità del sistema pensionistico, che rinviene il proprio fondamento giustappunto nel richiamato principio costituzionale». |