Il diritto di esclusione del socio si prescrive dopo cinque anni

30 Dicembre 2025

La Cassazione si è occupata di una vicenda relativa all'esclusione del socio di una società in nome collettivo, concentrandosi in particolare sui termini di prescrizione.

Massima

Il diritto di esclusione del socio per gravi inadempienze agli obblighi di legge o agli obblighi derivanti dal contratto sociale si estingue per prescrizione nel termine quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c. È quindi soggetto ai termini di esercizio previsti per i diritti disponibili.

Il caso

La vicenda fattuale in commento riguardava una società in nome collettivo, che aveva adottato una delibera di esclusione nel 2018 nei confronti di un socio.

La causa di esclusione era rappresentata da gravi atti di mala gestio e violazione degli obblighi sociali che il socio aveva commesso nel periodo in cui rivestiva la carica di amministratore unico.

L'elemento cronologico dirimente era che tali condotte inadempienti erano cessate nel 2008, a seguito della revoca della carica.

Tra la cessazione dei fatti e l'adozione della delibera di esclusione era, quindi, intercorso un lasso temporale decennale.

Il Tribunale di Trento adito, quale Giudice di 1° grado, aveva respinto l'impugnazione del socio escluso, negando l'applicabilità della prescrizione quinquennale, aderendo alla tesi che inquadrava l'esclusione come un potere disciplinare imprescrittibile volto alla conservazione dell'interesse sociale.

Tale decisione era integralmente riformata dalla Corte d'Appello di Trento, la quale accoglieva l'eccezione di prescrizione ed annullava la delibera.

Il 2° Giudice, infatti, aveva ricondotto il diritto di esclusione nell'alveo dei diritti derivanti dai rapporti sociali e, di conseguenza, lo avevano ritenuto soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2949, comma 1, c.c..

Avverso detta sentenza la Snc proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2286 e 2287 c.c., in relazione art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c..

Tale tesi non era condivisa dalla Suprema Corte la quale, confermando l'orientamento espresso dalla Corte d'Appello, rigettava il ricorso della SNC.

A detta sella S.C. il diritto di esclusione del socio di s.n.c. per gravi inadempienze (ex art. 2286 c.c.) si estingue per prescrizione nel termine quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c. (v. Cass. 18.10.2025 n. 27804).

Non è condivisibile la prospettazione dell'esclusione come oggetto dell'esercizio, sul socio da escludere, di un potere sanzionatorio, come tale imprescrittibile, espressione di una supremazia della società sui propri associati: concetto che non solo appare stridere con la natura del contratto (anche di società) come libero "incontro" della volontà delle parti, ma che, soprattutto, appare un'inesatta lettura ed interpretazione degli effetti che derivano dal contratto sociale, che non evocano affatto una supremazia della società sui soci - men che meno in ipotesi di società senza personalità giuridica - bensì, semmai, una supremazia dell'interesse della società rispetto a quello individuale dei singoli soci.

La questione giuridica

La questione giuridica sottesa nel caso in esame, verte nello stabilire se in tema di esclusione del socio per gravi inadempienze agli obblighi di legge o agli obblighi derivanti dal contratto sociale, sia applicabile o meno, il termine quinquennale prescrizione previsto dall'art. 2949 c.c..

Osservazioni

A mente dell'art. 2949 c.c., si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese. Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.

Per rapporti sociali, da cui derivano i diritti soggetti alla prescrizione de qua, si intendono «quei rapporti al cui sorgere è essenziale il carattere sociale dell'ente, in quanto non sorgerebbero se, anziché di società, si trattasse di un singolo o comunque di un ente senza struttura sociale».

Di conseguenza, nell'ambito di essi, sono soggette alla prescrizione quinquennale:

1) le azioni reciproche tra i soci; le azioni per ottenere l'adempimento degli obblighi da loro assunti o nascenti dalla legge in dipendenza del vincolo sociale;

2) le azioni per l'adempimento delle obbligazioni previste dall'atto costitutivo a carico del socio inadempiente all'obbligo di conferire i prodotti in cooperativa e le penali che siano state deliberate dall'organo amministrativo a carico del socio (v. Cass. 4007/2024; Cass. 4455/2003);

3) le azioni spettanti ai soci contro la società per il conseguimento di quanto è ad essi assegnato dal contratto di società; le azioni dei terzi creditori della società contro i soci;

4) le azioni spettanti alla società contro i promotori, gli amministratori, i sindaci e i liquidatori per fatti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni; le azioni spettanti ai creditori a chiusura della liquidazione della società per azioni o a responsabilità limitata ex art. 2456;

5) le azioni dei creditori nei confronti dei soci accomandanti a chiusura della liquidazione della società in accomandita ex art. 2324;

6) le azioni dei creditori contro i liquidatori responsabili del mancato pagamento dei debiti sociali; la liquidazione della quota del socio uscente (v. Cass. 1200/2022).

A mente del comma 1 dell'art. 2286 c.c. l'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

L'istituto dell'esclusione costituisce il meccanismo endosocietario, predisposto dal legislatore per porre fine al rapporto sociale con il singolo socio ed in presenza di determinate cause tassative.

Nelle società di persone le norme sulla esclusione del socio «per gravi inadempienze» hanno carattere speciale e sostituiscono quelle generali sulla risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, di cui agli artt. 1453 ss. (v. Cass. 12487/1995, Corte Appello Trento 8.2.2022, Corte Appello Genova 20.10.2006, Trib. Roma 4.4.2017, n. 6708 e Trib. Piacenza 28.6.2019).

La gravità dell'inadempimento del socio, che può determinarne l'esclusione dalla società ai sensi dell'art. 2286, 1° co., sussiste quando il comportamento contestato abbia impedito o comunque reso meno agevole il perseguimento dello scopo sociale.

L'esclusione deve, quindi, essere collegata all'inadempimento del socio rispetto agli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto sociale (v. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 26.1.2022, n. 79), non assumendo a tal fine rilevanza i dissidi interni tra soci (v. Corte di Appello Firenze 6.2.2023, n. 261).

La gravità delle inadempienze del socio che può giustificare l'esclusione dello stesso dalla società, ricorre non soltanto quando le dette inadempienze siano tali da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quando esse abbiano inciso negativamente sulla situazione economica dell'ente, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini (v. Trib. Torino 7.3.2008).

Conclusioni

Ciò esposto e tornando al caso in commento, il diritto di esclusione del socio per gravi inadempienze agli obblighi di legge o agli obblighi derivanti dal contratto sociale si estingue per prescrizione nel termine quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c. È quindi soggetto ai termini di esercizio previsti per i diritti disponibili. 

Secondo la Corte, l'esclusione non può essere confusa con l'esercizio di una supremazia o di un potere disciplinare sottratto alle regole del Codice Civile.

Essa costituisce, al contrario, l'esercizio di un diritto potestativo, il cui effetto è quello di sciogliere il vincolo sociale.

In quanto diritto, e non mera facoltà, che attiene a rapporti di natura patrimoniale e incide sulla sfera giuridica di un soggetto, esso è disponibile e deve sottostare alla disciplina estintiva per inerzia, secondo il principio generale dell'ordinamento.

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