Diritto di “accesso ambientale” e privacy delle imprese

Redazione Scientifica Processo amministrativo
05 Gennaio 2026

Il diritto di accesso alle informazioni ambientali, pur essendo ampio e non subordinato alla dichiarazione di interesse, può essere limitato quando la divulgazione delle informazioni arreca pregiudizio alla riservatezza commerciale o industriale, come previsto dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 195/2005.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto da alcune società operanti nel settore estrattivo contro la sentenza del T.a.r. che aveva riconosciuto ad una associazione ambientale il diritto di accesso a tutti i dati sulle cave del Comune, inclusi i nominativi e i concessionari.

Il collegio ha statuito che il diritto di accesso alle informazioni ambientali, pur essendo ampio e non subordinato alla dichiarazione di interesse, può essere limitato quando la divulgazione delle informazioni arreca pregiudizio alla riservatezza commerciale o industriale, come previsto dall'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 195/2005.

Ha, inoltre, specificato che, sebbene i dati aggregati relativi ai quantitativi e alle tipologie di materiali estratti siano considerati informazioni ambientali, l'identificazione delle singole cave e dei concessionari, abbinata ai dati estrattivi, assume una connotazione commerciale che può pregiudicare la competitività delle imprese.

Il collegio ha anche osservato che, in presenza di una causa di esclusione del diritto di accesso, l'istante deve dimostrare un interesse qualificato e circostanziato alla divulgazione delle informazioni per giustificare la prevalenza del diritto di accesso rispetto alla riservatezza commerciale, tenuto conto che il diritto di accesso non può essere utilizzato per esercitare un controllo generalizzato sull'attività delle imprese.

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