L’intervento del creditore ammesso allo stato passivo nell’altrui giudizio di opposizione: ammissibile solo in presenza di un interesse qualificato

05 Gennaio 2026

L’ordinanza della Corte di cassazione in commento affronta il tema dei presupposti per la partecipazione di creditori concorrenti nel giudizio di opposizione allo stato passivo (valendo l’analisi anche per i giudizi di impugnazione e di revocazione) proposto da altro creditore.

Massima

Il creditore ammesso allo stato passivo non è, in quanto tale, legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione allo stato passivo proposto da altri, ma solo se portatore di un interesse giuridico qualificato “aggiuntivo”, che deve essere personale, concreto ed attuale, e che va valutato caso per caso.

Ne consegue che, all’atto dell’intervento, tale creditore è onerato di rappresentare e precisare, avuto riguardo alle concrete prospettive di soddisfazione del proprio credito, al cospetto dei crediti concorrenti, il reale ed immediato pregiudizio aggiuntivo, secondo un giudizio prognostico, che l’eventuale accoglimento dell’opposizione ex art. 98 l. fall. può determinare sulla sua sfera giuridica. Pregiudizio che quindi non coincide con la sola posizione di creditore ammesso allo stato passivo.

Il caso

Il Tribunale di Milano, con decreto n. 12079/2018, depositato il 30 novembre 2018, ha dichiarato inammissibili - con conseguente estromissione dal giudizio - gli interventi spiegati da alcuni creditori (già ammessi al passivo per crediti propri nei confronti dell'amministrazione straordinaria della Snia S.p.A.), nel giudizio di opposizione ex art. 98 l. fall. instaurato dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (d'ora in poi «Amministrazioni») contro la procedura di amministrazione straordinaria della Snia S.p.A. ai fini dell'ammissione al passivo, in via prededuttiva, o, in subordine, in privilegio, del credito di € 3.439.037.876 vantato a titolo di risarcimento del danno ambientale a carico della società in procedura.

A fondamento della propria decisione, il Tribunale di Milano ha ritenuto che la mera condizione di creditore concorrente in una procedura concorsuale – e dunque la circostanza che l'esito del giudizio di opposizione altrui possa incidere sull'ammontare del passivo e, quindi, di riflesso, anche sulla posizione del creditore concorrente - non legittimi l'intervento nel giudizio di opposizione ex art. 98 l. fall. altrui. Ed infatti, sostiene il tribunale meneghino, il giudizio di opposizione allo stato passivo contempla una disamina processuale che si attua tra l'opponente ed il curatore.

Inoltre, anche là dove il creditore concorrente dovesse allegare e dimostrare la titolarità di un interesse personale, concreto ed attuale - ulteriore cioè rispetto a quello derivante dalla mera posizione di creditore concorrente – egli non potrebbe, in ogni caso, estendere i limiti oggettivi del giudizio di opposizione allo stato passivo. Ciò che, invece, nel caso di specie, gli intervenienti avevano fatto, avendo sollevato eccezioni e questioni ultronee rispetto a quelle della procedura, producendo, altresì, copiosissima documentazione non rassegnata dall'opposta.

La decisione del Tribunale di Milano è stata impugnata avanti la Corte di Cassazione da uno dei creditori intervenuti sul presupposto che l'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dalle Amministrazioni si sarebbe certamente riverberato sulla propria posizione di creditore della procedura. In particolare, là dove fosse stata accolta la domanda risarcitoria delle opponenti, il passivo della procedura si sarebbe incrementato per un credito di oltre 3 milioni di euro in prededuzione. Inoltre, il ricorrente ha rilevato come – nonostante l'efficacia endoconcorsuale del decreto del tribunale di Milano – quest'ultimo avrebbe avuto un'efficacia «persuasiva, quantomeno ex art. 116 c.p.c. per autorevolezza del giudicante», nell'ambito di una distinta causa risarcitoria per danni ambientali in cui la creditrice-interveniente era stata convenuta quale coobbligata in solido della società in amministrazione straordinaria.

I motivi di ricorso sono stati ritenuti infondati (oltre che inammissibili) dalla Corte di legittimità. Per quanto qui rileva, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui il creditore ammesso allo stato passivo non è legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione promosso da altri, in quanto tale, ma soltanto se portatore di uno specifico interesse giuridico qualificato «aggiuntivo», che deve essere personale, concreto ed attuale. Nell'atto di intervento, il creditore deve quindi rappresentare e precisare un reale ed immediato pregiudizio aggiuntivo – rispetto a quello del ceto creditorio nel suo complesso – derivante dall'eventuale accoglimento dell'opposizione allo stato passivo proposta da altri.

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che i motivi addotti dal ricorrente a fondamento della sussistenza di un proprio interesse all'intervento non fossero idonei a concretare un interesse «qualificato» bensì costituissero indici di un interesse di mero fatto. In particolare, la Corte di Cassazione ha fondato la propria valutazione sulla stessa prospettazione di parte ricorrente, la quale ha invocato un interesse coincidente con quello di «tutti i creditori di Snia»; interesse che, tuttavia, è già tutelato dal Commissario Straordinario, che partecipa al giudizio di opposizione nell'interesse comune della massa dei creditori. Quanto, poi, alla circostanza che l'esito del giudizio di opposizione avrebbe potuto influenzare, anche ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il diverso giudizio per risarcimento danni ambientali in cui era convenuto il creditore interveniente, la Corte rileva come la stessa ricorrente abbia ammesso che la decisione resa all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo ha un'efficacia meramente endoconcorsuale (v. art. 96, comma 6, l. fall.) e non può produrre sulle domande di natura risarcitoria, svolte dalle Amministrazioni Pubbliche nei suoi confronti nel giudizio ordinario di cognizione, alcun riflesso in termini di pregiudizialità e/o vincolatività. In sostanza, secondo la Corte di Cassazione, la stessa ricorrente avrebbe, per prima, dato atto che l'esito del giudizio di opposizione di cui è causa è totalmente privo di rilievo giuridico e non può quindi avere alcun riflesso sul giudizio ordinario instaurato nei suoi confronti dalle Amministrazioni Pubbliche, tanto è vero che la ricorrente si è espressa, apoditticamente, in termini di mera persuasività «per autorevolezza del giudicante».

Le questioni giuridiche 

L'ordinanza della Corte di Cassazione in commento analizza la questione di diritto relativa ai presupposti per la partecipazione dei creditori concorrenti nel giudizio di opposizione allo stato passivo (ma l'analisi vale anche per i giudizi di impugnazione e di revocazione) di altro creditore ammesso.

La norma di riferimento è il comma 8 dell'art. 99 l. fall. (ora art. 207, comma 9, c.c.i.i., di analogo tenore) che, in ossequio alla natura «acceleratoria» del giudizio di opposizione, prevede una deroga alla regola generale dell'art. 268 c.p.c. e stabilisce una più stringente preclusione temporal-processuale per l'intervento in giudizio di «qualunque interessato».

La disciplina dell'intervento dei terzi nei giudizi di opposizione/impugnazione/revocazione dello stato passivo contenuta nell'art. 99, comma 8, l. fall.  – e rimasta immutata all'esito dell'entrata in vigore del codice della crisi (cfr. art. 207, comma 9, c.c.i.i.) - è stata riconfigurata dopo il d.lgs. n. 169/2007, il quale ha profondamente innovato la partecipazione dei creditori ai giudizi impugnatori conseguenti al deposito dello stato passivo: oltre a non replicarne la struttura organizzativa prima improntata, almeno in linea teorica, per la preferenza ad un modello di simultaneus processus, essa è pervenuta con nettezza a separare le facoltà di censura che ciascun creditore ammesso può esplicare, nell'ambito della revocazione e della impugnazione dei crediti ammessi, ai sensi dell'art. 98 l. fall., dall'intervento nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la quale sia promossa da altro creditore.

Tale ultima prerogativa è riassunta dal comma 8 dell'art. 99 l. fall., con riguardo a qualunque interessato, dizione da un lato più ampia di quella precedente specificamente riguardante i creditori (cfr. art. 99, comma 6, l. fall. nella versione ante D.lgs. 169/2007: «Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i creditori che intendono intervenire nel giudizio») e dall'altro più selettiva altresì per questi ultimi, anch'essi dovendo infatti riferire la propria condizione di legittimati a partecipare a quel processo ad una specifica esponenzialità dell'interesse alla tutela di un bene specifico.

Il tenore letterale della previsione normativa contenuta nel comma 8 dell'art. 99 l. fall. – a maggior ragione se posta a confronto con il precedente dettato normativo - depone chiaramente per la necessità di un interesse qualificato in capo al creditore che intenda intervenire, anche solamente ad adiuvandum, nel giudizio di opposizione avviato da altro creditore concorsuale.

La soluzione della Corte

Nell'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione richiama, a supporto della propria decisione, precedenti (Cass. civ., sez. I, 4 maggio 2012, n. 6802 e Cass. civ., sez. I, 24 maggio 2012, n. 8239) che si sono pronunciati sulla tematica dell'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del creditore ammesso nel giudizio di opposizione allo stato passivo avviato da altri creditori concorrenti.

In particolare, nelle pronunce di legittimità richiamate dalla Corte di Cassazione viene affermato il principio di diritto per cui i creditori concorrenti non versano, in quanto tali, nella condizione d'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. nel giudizio di opposizione allo stato passivo della medesima procedura, introdotto da un creditore escluso in relazione ad analoga posizione creditoria. E ciò in quanto essi sono posti dall'art. 99, comma 8, l. fall. nella posizione di qualunque altro interessato e non hanno a priori interesse a proporre la stessa domanda o a contraddirvi, occorrendo invece valutare in concreto se sussiste il loro interesse personale, concreto ed attuale a partecipare al giudizio.

In altri termini, l'incapacità a testimoniare nel giudizio di opposizione del creditore concorrente presuppone un interesse personale, qualificato ed «ulteriore» rispetto al mero interesse generico comune alla massa dei creditori.

Il medesimo interesse qualificato legittima l'intervento in giudizio del creditore concorrente ai sensi del comma 8 dell'art. 99 l. fall. (applicabile ratione temporis)

Osservazioni e conclusioni

La pronuncia in commento conferma come i margini per un intervento di «qualunque interessato» in uno dei giudizi impugnatori del passivo promosso dal creditore concorrente siano piuttosto limitati.

Invero, la facoltà di intervento viene, anzitutto, fortemente limitata dalla barriera preclusiva temporale, che viene fatta coincidere con il termine finale per la costituzione dei resistenti, ovverosia 10 giorni prima dell'udienza fissata, coerentemente con la regola generale di cui all'art. 268 c.p.c.

Si ritiene, peraltro, che tale previsione trovi applicazione solo a chi intervenga assumendo la posizione del resistente; mentre ove colui che proponga l'intervento voglia assumere la difesa di chi impugna, la costituzione dovrebbe avvenire nello stesso termine previsto per il deposito del ricorso.

Nel suddetto quadro, si aggiunge la necessità – tema centrale dell'ordinanza in commento - che l'interveniente sia portatore di un interesse specifico e personale, che va al di là dell'interesse comune della massa dei creditori; interesse, quest'ultimo, che risulta già rappresentato dagli organi della procedura che partecipano al giudizio.

Ulteriore restrizione si collega all'inammissibilità di un intervento tramite il quale l'interventore voglia veicolare interessi omologhi a quelli del ricorrente, di fatto eludendo l'eventuale maturarsi della decadenza dalla facoltà di promuovere impugnazione autonoma.

Circostanza, quest'ultima, da cui sembra derivare l'ammissibilità del solo intervento adesivo dipendente, ove il potere dell'interventore sarà, quindi, limitato all'espletamento di attività accessoria e subordinata rispetto a quella svolta dalla parte adiuvata. Prima della riforma del 2007, invece, l'intervento dei creditori veniva generalmente ritenuto un intervento adesivo autonomo e cioè l'intervento di colui che fa valere le proprie ragioni nei confronti del creditore che si oppone allo stato passivo.

Questa «limitazione» ulteriore dei presupposti legittimanti l'intervento trova conferma nella pronuncia del Tribunale di Milano, oggetto di impugnazione avanti la Corte di Cassazione, ove il tribunale meneghino ha ritenuto inammissibile l'intervento dei creditori concorrenti anche sul presupposto che questi avessero cercato di estendere i limiti oggettivi del giudizio di opposizione allo stato passivo.

Considerato che il tenore dell'art. 99, comma 8, l. fall. è rimasto immutato all'esito dell'entrata in vigore del codice della crisi, i principi sanciti dall'ordinanza in commento risultano applicabili anche nell'ambito della procedure di liquidazione giudiziale disciplinate dal codice medesimo.

Guida all'approfondimento

Oltre ai riferimenti di giurisprudenza indicati nell’ambito della nota, si richiamano: Tribunale Piacenza, Sez. Civile, ordinanza 14 luglio 2020, in Fall. 1/2021, 73 ss., con nota di M. Montanari, La (pretesa) ammissibilità della chiamata in garanzia in sede di opposizione al passivo fallimentare; G. Fauceglia, Le impugnazioni dello stato passivo, in Crisi d’impresa e procedure concorsuali, diretto da O. Cagnasso -L. Panzani, II, Milano, 2016; M. Montanari, Sub art. 99 l. fall., ne Il nuovo diritto fallimentare, diretto da A. Jorio e coordinato da M. Fabiani, I, Bologna, 2006; P. Pajardi, Sub art. 99 l. fall ne Codice del Fallimento, a cura di M. Bocchiola e A. Paluchowski. Milano, 2009; M. Fabiani, ne Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma – Aggiornamento, I, Bologna, 2010, pag. 43; C. Cavallini, Art. 99 – Procedimento, in C. Cavallini (diretto da), Commentario alla Legge Fallimentare, II, Milano, 2010, 886; F. Aprile – A. Ghedini, Sub art. 99, in M. Ferro (a cura di), La legge fallimentare, Padova, 2014, 1294.

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