Risarcimento in forma specifica: criteri di possibilità

Lorenzo Balestra
07 Gennaio 2026

Nel caso in cui venga domandato il risarcimento in forma specifica, quando questo si può considerare «possibile» ai sensi dell'art. 2058 c.c.?

L'art. 2058 c.c. stabilisce che «il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore».

La giurisprudenza ha da sempre mantenuto un orientamento che considera la reintegrazione in forma specifica come la modalità ordinaria di risarcimento, mentre il risarcimento per equivalente rappresenta l'eccezione: «le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice - con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento («può disporre») - in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata» (così, in motivazione, Cass. civ. n. 10686/2023).

Dalla lettura della norma si evince che per poter ottenere il risarcimento in forma specifica debbono sussistere due presupposti.

Il primo attiene alla possibilità, sia materiale che giuridica della reintegrazione: «Sono evidenti ipotesi di impossibilità materiale, ostative alla concessione del rimedio, il perimento del bene danneggiato e la distruzione di un bene qualificabile come «unico». Si ha impossibilità giuridica quando la prestazione dovuta sia oggetto di uno specifico divieto normativo. In caso di impossibilità parziale la parte non reintegrabile è risarcibile per equivalente» (così, in motivazione, Trib. Foggia, 16 maggio 2024, n. 1327).                                               

Il secondo presupposto concerne l'assenza di eccessiva onerosità per il debitore la cui valutazione non si basa sul mero raffronto quantitativo ma deve tenere conto anche di un eventuale ingiustificato arricchimento del danneggiato.

Così, sempre Cass. civ. n. 10686/2023, ritiene che «La disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (comma 1), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore; ciò significa che, in relazione al danno subìto da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato ovvero nella «differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato». Quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente «allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo». Deve comunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato».

Dal punto di vista processuale di particolare interesse è una recente pronuncia secondo la quale, in motivazione: «Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, invece della richiesta reintegrazione in forma specifica, non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d'ufficio nell'esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica; per contro, non è consentito al giudice, senza violare l'art. 112 c.p.c., ove sia stato richiesto il risarcimento per equivalente, disporre la reintegrazione in forma specifica, non compresa, neppure per implicito, in quella domanda così proposta (Cass. civ. n. 23877/2025).

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