Mancato deposito delle attestazioni di conformità ed estinzione del processo esecutivo

07 Gennaio 2026

Il contributo ripercorre gli argomenti esposti da Cass. n. 28513/2025 che ha chiarito che l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo.

Inquadramento

Durante un processo esecutivo per espropriazione immobiliare il giudice dell'esecuzione rilevava d'ufficio, alla prima udienza utile, l'inefficacia del pignoramento, ex art. 557, ult. comma, c.p.c., per avere il creditore procedente depositato, all'atto dell'iscrizione a ruolo, nel termine di 15 giorni dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento notificato, le copie dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento prive dell'attestazione di conformità agli originali (il titolo esecutivo invece le aveva) e ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo, sebbene fosse stata offerta dalla creditrice la produzione alla prima udienza degli originali dei documenti privi di attestazione di conformità.

La creditrice procedente proponeva reclamo ex art. 630 c.p.c. innanzi al Tribunale di Milano che disponeva il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. su questa questione: «se la mancanza dell'attestazione di conformità delle copie di titolo, precetto e pignoramento ex art. 557 c.p.c.– 196-novies, comma 2, disp. att., c.p.c., sebbene prodotte nel termine ivi prescritto, costituisca causa di inefficacia del pignoramento, ovvero rivesta carattere di mera irregolarità sanabile». La Prima Presidente della Corte riteneva sussistenti i presupposti per il rinvio pregiudiziale e assegnava la questione alla Terza sezione civile per l'enunciazione del principio di diritto. La Corte di Cassazione, sezione III civile, n. 28513 del 27 ottobre 2025, in sede di rinvio pregiudiziale, decide che «L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti».

La fattispecie e la tesi formatesi nella giurisprudenza di merito

Nella pronuncia della Corte sopra citata che ha risolto la questione ex art. 363-bis c.p.c., si dà atto che esiste in relazione alla questione sottoposta dal Tribunale di Milano un contrasto nella giurisprudenza di merito. Per un primo indirizzo la mancanza delle attestazioni di conformità nelle fattispecie ricordate nel caso è una mera irregolarità formale sanabile, senza conseguenze in termini di inefficacia del pignoramento. Per un altro indirizzo il mancato deposito dell'attestazione di conformità degli atti da allegare alla nota di iscrizione a ruolo determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo esecutivo, rilevabile anche d'ufficio. La Corte, nel ricordare che la formulazione degli artt. 543 e 557 c.p.c. è stata modificata dal d.lgs. n. 164/2024, entrato in vigore il 26 novembre 2024, afferma tuttavia che l'applicabilità al procedimento de quo della nuova o della vecchia formulazione non assume rilievo concreto ai fini della risoluzione della questione oggetto di rinvio, per la sostanziale identità e continuità del dettato normativo.

Gli argomenti letterali a sostegno della tesi della «mera irregolarità sanabile» e la critica della Corte

Quanto al primo indirizzo, quello che qualifica come mera irregolarità sanabile il deposito di copie prive dell'attestazione di conformità degli atti necessari ai fini dell'iscrizione a ruolo del processo esecutivo, esso si fonda sulla constatazione che il procedimento esecutivo è incardinato sulla base di un titolo che già ha accertato la pretesa del creditore, sicché l'inefficacia del pignoramento può essere pronunciata solo nei casi previsti dalla legge; l'art. 557, comma 3, c.p.c., prima delle ricordate modifiche normative prevedeva invece l'inefficacia del pignoramento quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di 15 giorni dalla consegna al creditore, senza estendere la sanzione dell'inefficacia alla mancanza dell'attestazione di conformità delle copie. In mancanza di una specifica previsione di legge la norma dell'art. 557, comma 3 (ma specularmente anche quella dell'art. 543, comma 4, c.p.c.) non potrebbero essere interpretate in via analogica o estensiva e ciò sarebbe supportato anche dal dettato dell'art. 22, comma 3, del CAD. A questa interpretazione secondo la Corte osta la considerazione che l'art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 179/2012, nel testo modificato nel 2014, già prevedeva che le copie conformi depositate ai sensi delle norme prima richiamate vanno depositate con modalità telematiche e, pertanto, ove le norme del c.p.c. fanno riferimento alle «copie» si tratta delle copie conformi formate nel rispetto della normativa conferente, con la conseguenza che, dato che il deposito di tali atti avviene in via telematica, il deposito della copia del titolo, del precetto, del pignoramento avrebbe dovuto necessariamente essere accompagnato dalla attestazione di conformità da parte dell'avvocato.

Né la situazione cambia, sempre secondo la Corte, anche con riferimento alla formulazione attuale delle norme richiamate. Di conseguenza la Corte ritiene che la formulazione letterale delle norme richiamate sia nel testo attuale che in quello precedente sia sostanzialmente coincidente ai fini della soluzione della questione ad essa sottoposta e che imponga il deposito di copie degli atti necessari ai fini dell'iscrizione a ruolo del pignoramento munite di regolare attestazione di conformità, in un termine perentorio. Questo per quanto concerne gli argomenti di carattere letterale a sostegno del ricordato indirizzo.

Gli argomenti processuali a sostegno della tesi della «mera irregolarità sanabile» e la critica della Corte

Per quanto riguarda gli argomenti di carattere processuale addotti a sostegno della tesi della mera irregolarità sanabile, la Corte ricorda che si è sostenuto che la declaratoria di inefficacia del pignoramento, a fronte dell'accertamento di un vizio meramente formale dell'atto depositato al momento dell'iscrizione a ruolo, sarebbe una conseguenza troppo rigorosa sul piano processuale, ove non vi sia una effettiva contestazione della conformità delle copie agli originali, fermo comunque il fatto che in mancanza di contestazioni, tali atti avrebbero raggiunto lo scopo.

In senso contrario ma con riferimento specifico alla mancanza di attestazione di conformità del titolo esecutivo, si è detto che il giudice dell'esecuzione non potrebbe conoscere con la necessaria certezza se il creditore è legittimato o meno all'azione esecutiva.

La Corte al riguardo precisa, tuttavia, che nella fattispecie che ha originato il rinvio pregiudiziale il titolo esecutivo era stato depositato in copia attestata conforme all'originale, mentre tale attestazione mancava per gli altri documenti e, specificamente, per il precetto e il pignoramento. Secondo la Corte in tali casi non è possibile distinguere tra titolo, precetto e pignoramento perché le norme che disciplinano l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo si occupano unitariamente del deposito di tutti questi documenti.

Nel confutare l'argomento del raggiungimento dello scopo la Corte specifica che una volta che il legislatore ha fissato un termine preclusivo per depositare un atto non ha senso affermare che lo stesso ha raggiunto il suo scopo anche se depositato tardivamente, dato che in questa ipotesi conta non già il disposto dell'art. 156 c.p.c. ma dell'art. 153 c.p.c. che preclude alla parte la possibilità di svolgere l'attività processuale conseguente ove non sia stata tempestivamente svolta l'attività processuale precedente. In sostanza tale ricostruzione non è condivisibile secondo la Corte poiché le norme che vengono in considerazione impongono chiaramente il deposito delle copie attestate conformi agli originali di determinati atti in un termine perentorio e di conseguenza, così come l'omesso deposito nel termine non può essere sanato dal deposito tardivo, anche il deposito di copie prive di attestazione di conformità non può essere sanato dal deposito tardivo delle attestazioni di conformità.

La soluzione prescelta dalla Corte in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.

Tralasciando gli ulteriori argomenti che la Corte utilizza a confutazione della tesi della mera irregolarità sanabile (su cui si legga la motivazione della sentenza, pagg. 16-19), un argomento da menzionare è senz'altro quello della questione dell'attestazione di conformità tra la copia del provvedimento impugnato e il suo originale (questione effettivamente analoga a quella del procedimento che ha originato il rinvio pregiudiziale) che si è posta in alcuni precedenti relativi all'ipotesi in cui tale attestazione era stata fatta dal difensore costituito in appello e non da quello nominato per il giudizio di legittimità (su cui da ultimo Cass. civ. n. 25969/2022). La Corte rileva che non si è mai dubitato che l'attestazione di conformità della copia della sentenza impugnata al suo originale fosse comunque da produrre necessariamente nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. e che non potesse operare il principio di non contestazione e non fosse possibile alcuna sanatoria in caso di deposito tardivo. Così come non è stato mai messo in discussione il principio per cui, se nel termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c., viene prodotta una copia della sentenza impugnata in sede di legittimità priva dell'attestazione di conformità all'originale contenuto nel fascicolo informatico di merito, deve essere necessariamente dichiarata l'improcedibilità del ricorso per cassazione, la questione relativa all'interpretazione degli artt. 557 e 543 c.p.c. va risolta in modo analogo (presentandosi come questione analoga a questa ultima problematica).

Per tal modo la Corte afferma che non è analoga e comunque non direttamente sovrapponibile la questione, pur sollevata da alcune parti, relativa ai principi esposti dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 22438/2018 e nella pronuncia n. 8312/2019. Nella seconda delle citate sentenze, come è noto, le Sezioni Unite hanno affermato che «Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico». Cass., sez. un., n. 22438/2018 che «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC, priva di attestazione di conformità, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione ove il controricorrente nel costituirsi, anche tardivamente, depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale notificatogli mentre, nell'ipotesi in cui la controparte sia rimasta soltanto intimata o abbia effettuato il disconoscimento per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio» (Cass., sez. un., n. 8312/2019). I principi esposti in queste sentenze secondo la Corte si fondano su argomenti sistematici che non sono applicabili o comunque non adattabili in modo piano al processo esecutivo e, precisamente:

- Il rilievo della omessa contestazione della conformità tra copie e originali non attestata dalla parte che ne avrebbe l'onere, ad opera della controparte purché costituita;

 - Il principio della strumentalità delle forme e l'obbligo derivante anche dai principi costituzionali e sovranazionali di interpretare le norme processuali in modo tale da evitare eccessivi ostacoli all'accesso alla giustizia e la chiusura dei processi per ragioni di mero rito.

E' opportuno osservare che i principi esposti in tali arresti delle S.U. sono stati enunciati per la necessità di regolare una situazione transitoria e superare le difficoltà derivanti dagli inconvenienti sorti nel passaggio allora in atto, nel processo di legittimità, da un regime di deposito degli atti totalmente cartaceo ad un regime prima parzialmente e poi gradualmente del tutto telematico mentre la situazione dei procedimenti esecutivi ordinari, da oltre dieci anni regolati da un regime processuale integralmente telematico risulta però in radice diversa e pertanto tali principi non possono essere richiamati per risolvere la questione interpretativa relativa a norme destinate a regolare il processo esecutivo in una situazione di stabilità operativa non eccezionale.

In ogni caso va tenuto in debito conto il principio di strumentalità delle forme processuali e del favore per le interpretazioni che evitino ostacoli all'accesso alla tutela giurisdizionale e alla chiusura dei processi in rito nel processo esecutivo. La Corte però, sulla base dell'argomento sistematico secondo cui nel processo esecutivo la mancata attestazione della conformità agli originali della copia digitale del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento che sono atti «esterni» al fascicolo processuale e che condizionano la stessa esistenza del processo di espropriazione e il cui esame immediato è indispensabile per l'avvio del processo esecutivo smentiscono la versione più estrema della tesi della mera irregolarità sanabile. Rimarrebbe la seconda, quella meno estrema, secondo cui l'attestazione di conformità è da ritenersi comunque necessaria per lo svolgimento delle attività processuali esecutive successive ma potrebbe essere prodotta anche dopo la scadenza del termine perentorio previsto dalla legge (ma fino a quale momento? E con quali limiti?).

Si potrebbe cioè ipotizzare, analogamente a quanto previsto per il giudizio di legittimità, che ogni vizio sarebbe sanato ove l'attestazione di conformità venga prodotta prima che il g.e. sia chiamato a provvedere sull'istanza di vendita o prima dell'assegnazione dei crediti pignorati nell'espropriazione presso terzi. Ma la situazione ancora una volta non pare confrontabile con quella del giudizio di legittimità visto che nel processo esecutivo è prevista una causa tipica di estinzione del processo per mancata o tardiva produzione dei documenti in questione; se il debitore eccepisce l'estinzione del processo per il mancato deposito degli atti richiesti dagli artt. 543 e 557 c.p.c. non si comprende in base a quali principi potrebbe essere sanato il solo mancato tempestivo deposito dell'attestazione di conformità. Né si potrebbe pensare di imporre al giudice dell'esecuzione di chiedere alla parte la produzione tardiva di tali attestazioni, eventualmente in un termine da lui fissato, perché questa sarebbe una soluzione ancora più estrema di quella adottata nel giudizio di legittimità in cui è certamente esclusa la possibilità di un invito da parte della Corte a sanare la produzione irregolare, né la soluzione troverebbe aggancio in alcuna norma processuale. Né ovviamente potrebbe essere sanato il mancato tempestivo deposito delle copie informi degli atti in questione, cioè il caso in cui il creditore non abbia prodotto nel termine perentorio il titolo esecutivo, il precetto e l'atto di pignoramento neanche in copia priva di attestazione di conformità agli originali.

Ne deriva che la tesi della mera irregolarità sanabile non ha possibilità di trovare una collocazione sistematica adeguata, specie alla luce dell'attuale formulazione degli artt. 543 e 557 c.p.c. che non lascia spazio per distinguere tra copia e «copia conforme» degli atti da produrre al momento dell'iscrizione a ruolo del processo esecutivo.

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