Legge di bilancio 2026: novità per famiglie, genitori e figli

07 Gennaio 2026

La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), in vigore dal 1° gennaio 2026, introduce un pacchetto organico di misure a sostegno della famiglia, dei genitori e dei figli: l’intervento supera infatti la logica dei bonus isolati e agisce in modo strutturale su reddito, lavoro e accesso alle prestazioni sociali. Tra le novità principali figurano il rafforzamento del bonus mamme 2026, l’introduzione di nuovi esoneri contributivi per l’occupazione femminile e la maggiore flessibilità dei rapporti di lavoro per i genitori. Viene ampliata la disciplina dei congedi parentali e della malattia dei figli, con tutele rafforzate in presenza di disabilità. Un ruolo centrale è assunto dalla riforma dell’ISEE, che amplia la platea dei beneficiari dell’assegno unico e dei bonus collegati. La manovra istituisce, inoltre, fondi dedicati ai genitori separati o divorziati, ai caregiver familiari e ai servizi socio-educativi per i minori. Particolare attenzione è altresì riservata ai nuclei con persone con disabilità.

Introduzione

Con la Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026), il legislatore interviene in modo articolato sulle politiche familiari, cercando di superare la logica dei singoli bonus isolati.

Il disegno complessivo è quello di un pacchetto integrato di misure, che combini:

  • sostegni economici diretti,
  • incentivi al lavoro per i genitori,
  • correttivi strutturali all’ISEE,
  • rafforzamento delle tutele per i nuclei con disabilità,
  • nuovi fondi per minori e famiglie in condizioni di fragilità.

Le disposizioni di maggiore interesse si concentrano principalmente nei commi da 208 a oltre 450 dell’articolo 1, con rinvio, per molti aspetti applicativi, a decreti ministeriali e documenti di regolamentazione (circolari) INPS, tutti attesi per i primi mesi del 2026.

Bonus mamme 2026: aumento dell’importo e conferma della misura

Tra le misure più immediate per le famiglie, rientra il rafforzamento del cosiddetto “bonus mamme”, disciplinato dall’articolo 1, comma 412, della legge.

A decorrere dal 2026 l’importo mensile passa da 40 a 60 euro, per un beneficio massimo annuo pari a 720 euro.

Il bonus è riconosciuto alle lavoratrici madri, sia dipendenti sia autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, che rispettino congiuntamente:

  • un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui;
  • la presenza di almeno due figli minori, secondo le finestre anagrafiche definite dalla norma (0-3 anni primo figlio, 0-6 secondo figlio e successivi).

Il contributo:

  • sarà erogato una tantum su domanda telematica all’INPS;
  • verrà riconosciuto in un’unica soluzione (sulla base dell’esperienza applicativa del 2025);
  • non concorrerà alla formazione del reddito;
  • non rileverà ai fini ISEE.

Le modalità operative saranno confermate da apposita circolare INPS, ma la struttura del beneficio ricalca quella già sperimentata nell’anno precedente.

Lavoro e genitorialità: incentivi per l’occupazione e flessibilità dell’orario

Un secondo intervento importante della manovra riguarda le misure di conciliazione tra lavoro e famiglia, con un’attenzione particolare alle madri lavoratrici e alle famiglie numerose.

Incentivi alle assunzioni di madri con tre o più figli

L’articolo 1, comma 418, introduce un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne:

  • madri di almeno tre figli minori,
  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L’agevolazione si applica:

  • alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato,
  • alle trasformazioni contrattuali,
  • entro limiti temporali e massimali annui stabiliti dalla norma (durata 18/36 mesi, massimali 8.000 euro)

Priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a part-time

Il comma 420 prevede, inoltre, una corsia preferenziale per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time in favore dei genitori con almeno tre figli conviventi, con particolare rilevanza nei casi di figli con disabilità.

In tali ipotesi, il datore di lavoro può accedere a un esonero contributivo, rendendo economicamente sostenibile la riorganizzazione dell’orario di lavoro.

L’esonero per il datore di lavoro sarà avrà massimale di 6.000 euro/anno; viene esteso a disabili senza limiti anagrafici.

È prevista una cumulabilità parziale con altri incentivi.

L’obiettivo dichiarato è favorire la permanenza nel mercato del lavoro, riducendo il rischio di abbandono occupazionale legato alla genitorialità.

Congedi parentali e malattia dei figli: ampliamento selettivo delle tutele (comma 425 e seguenti)

La Legge di Bilancio 2026 interviene anche sulla disciplina dei congedi, rafforzando le tutele esistenti (articolo 1, comma 425 e seguenti).

In particolare:

  • viene ampliata l’età del figlio entro cui è possibile fruire del congedo parentale fino a 12-14 anni (in casi specifici).
  • si estende l’ambito dell’indennità al 30% della retribuzione;
  • per la malattia dei figli, soprattutto oltre i tre anni di età, aumenta il numero dei giorni annui fruibili e viene innalzato il limite anagrafico del minore.

Sono previste estensioni e maggiorazioni specifiche in presenza di figli con disabilità, in continuità con la normativa di tutela rafforzata già vigente. La Legge di Bilancio 2026 non amplia infatti in modo generalizzato l’età entro cui tutti i genitori possono utilizzare il congedo parentale.

Il limite ordinario resta fissato a 12 anni di età del figlio: fino a questo momento, quindi, nulla cambia per la generalità delle famiglie.

La vera novità riguarda invece i figli con disabilità.

Per questi casi, il legislatore riconosce che le esigenze di cura e assistenza non si esauriscono con l’ingresso nell’adolescenza, e per questo estende l’età massima di fruizione del congedo parentale da 12 a 14 anni.

Entro questo arco temporale, il congedo continua a essere indennizzato nella misura del 30% della retribuzione, secondo le regole già previste dalla normativa generale.

In sintesi:

  • per figli senza disabilità: congedo parentale fino a 12 anni (invariato);

per figli con disabilità: congedo parentale fino a 14 anni (novità 2026).

Malattia dei figli: più giorni e più tempo a disposizione

Un secondo intervento riguarda i permessi per malattia dei figli, soprattutto dopo i primi anni di vita.

Per i figli di età superiore ai 3 anni, la nuova norma:

  • aumenta il numero dei giorni annui di assenza riconosciuti ai genitori;
  • innalza il limite di età del figlio entro cui è possibile usufruire di tali permessi, portandolo fino a 16 anni.

In sostanza, la manovra interviene sulla disciplina della malattia dei figli, ampliando il numero di giorni annui fruibili dai genitori per i figli di età superiore ai tre anni e innalzando il limite anagrafico entro il quale tali permessi possono essere utilizzati, fino al sedicesimo anno di età del figlio.

Anche in questo caso, la ratio è molto concreta: tutelare la prole affetta da patologie durante l’età scolare o adolescenziale, tenendo conto che tali situazioni comportano comunque esigenze organizzative e lavorative per i genitori.

Tutela rafforzata in presenza di disabilità

Sia per il congedo parentale sia per la malattia dei figli, la manovra prevede maggiorazioni e regimi più favorevoli nei casi di disabilità, in continuità con l’impianto già esistente (L. 104/1992 e normativa collegata).

Rafforzamento delle tutele fiscali e assistenziali per i nuclei con figli disabili e minori con patologie gravi

Nella Legge n. 199/2025 emergono altre agevolazioni pro-famiglia oltre a quelle già elencate.

Queste si concentrano su disabilità, sanità pediatrica e inclusione, (principalmente nei già parzialmente citati commi 208-450 e ss): la Legge di Bilancio 2026 infatti dedica un’attenzione specifica ai nuclei familiari in cui sono presenti figli con disabilità o minori affetti da patologie particolarmente complesse, intervenendo in modo coordinato sul piano fiscale, assistenziale e dei servizi.

Sul fronte delle agevolazioni fiscali, l’articolo 1, commi 697 e seguenti, prevede un rafforzamento delle detrazioni per figli con disabilità, introducendo una maggiorazione pari a 400 euro per ciascun figlio disabile, riconosciuta anche oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

Resta invece fermo il limite ordinario dei 30 anni per il riconoscimento della detrazione “base” per i figli a carico.
La presenza di almeno un figlio con disabilità rileva inoltre ai fini dell’ISEE, determinando l’applicazione dell’indicatore massimo della scala di equivalenza, con effetti ampliativi sull’accesso e sull’importo di numerose prestazioni sociali agevolate.

Un ulteriore intervento di rilievo riguarda i minori affetti da epilessia farmacoresistente: il comma 420 riconosce a tali situazioni una priorità nell’accesso ai livelli di sostegno più elevati, sia sotto il profilo delle cure sanitarie sia dell’assistenza socioassistenziale.

La norma recepisce l’esigenza di un trattamento differenziato per patologie che comportano un impatto particolarmente gravoso sulla vita familiare, rafforzando il coordinamento tra sistema sanitario e servizi di supporto.

Potenziamento del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità

Infine, la manovra interviene in modo strutturale sul sistema dell’inclusione: i commi 284 e 285 incrementano in misura significativa le risorse disponibili, con uno stanziamento aggiuntivo stimato tra 100 e 200 milioni di euro annui, destinato in particolare al sostegno delle famiglie e dei “caregiver” di persone non autosufficienti.

L’obiettivo è rafforzare i servizi territoriali, favorire percorsi di autonomia e alleggerire il carico assistenziale che grava sui nuclei familiari, in coerenza con i principi di inclusione e di tutela della dignità della persona sanciti dall’ordinamento e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Assegno unico e riforma ISEE: l’impatto più ampio della manovra

Una delle novità più rilevanti, pur meno immediata nella percezione, è rappresentata dalla riforma dell’ISEE, introdotta dai commi 208 e 209 dell’art.1.

La modifica dell’indicatore incide su due elementi chiave:

  • patrimonio immobiliare, con l’aumento della quota di valore dell’abitazione principale esclusa dal calcolo, maggiorata in presenza di figli;
  • scala di equivalenza, resa più favorevole ai nuclei con figli, anche nel caso di due figli.

L’effetto pratico è un ampliamento della platea dei beneficiari di prestazioni quali:

  • l’assegno unico e universale,
  • il bonus asilo nido,
  • i contributi per l’assistenza domiciliare a minori con patologie croniche.

La norma rafforza inoltre la DSU e l’ISEE precompilato, con maggiore integrazione delle banche dati e un ruolo più incisivo dei CAF che elaboreranno le pratiche nella campagna ISEE 2026.

Genitori separati o divorziati: sostegno abitativo dedicato

Con il comma 227, viene istituito un Fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati, spesso esclusi dalle misure tradizionali di welfare familiare.

Il fondo:

  • è destinato ai genitori non assegnatari della casa familiare di proprietà,
  • con figli a carico,
  • dispone di una dotazione pari a 20 milioni di euro annui dal 2026.

Il beneficio può essere riconosciuto fino al 21° anno di età del figlio, secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Servizi per minori: più risorse ai Comuni

Infine, la manovra prevede l’istituzione di un Fondo per le attività socio-educative dei minori (commi successivi al 450), con una dotazione di 60 milioni di euro annui.

Le risorse sono destinate ai Comuni per:

  • centri estivi,
  • servizi socioeducativi territoriali,
  • attività educative e ricreative per bambini e ragazzi.

In conclusione, la Legge di Bilancio 2026, non si limita ad aggiungere nuovi bonus, ma ridisegna il perimetro delle politiche familiari, intervenendo su lavoro, indicatori economici, servizi e inclusione.

L’efficacia concreta delle misure dipenderà, come sempre accade, dalla rapidità di recepimento e regolamentazione dei decreti attuativi e delle circolari INPS.

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