Conflitto tra credito da reato garantito da privilegio speciale immobiliare e credito garantito da ipoteca

La Redazione
31 Dicembre 2025

Le Sezioni Unite, con sentenza 29 dicembre 2025, n. 34681, hanno chiarito che il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito ai crediti privilegiati di cui all’art. 316, comma 2, c.p.p. se l’ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro.

Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione rimessa dalla terza sezione con ordinanza interlocutoria n. 19314/2024 «se il creditore che gode del privilegio ex art. 316, comma 4, c.p.p. (per spese di giustizia e per le somme spettanti dal danneggiato da reato a titolo di risarcimento) deve essere preferito, nella distribuzione del ricavato della vendita di beni immobili, al creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro penale oppure se la legge dispone diversamente».

Il Supremo Collegio ha osservato che l'art. 316, comma 4, c.p.p. non disciplina direttamente il rapporto tra il privilegio speciale immobiliare e l'ipoteca e tuttavia offre decisive indicazioni per dare risposta al quesito posto dall'ordinanza interlocutoria. Appare decisivo considerare che il privilegio immobiliare si costituisce solo una volta adempiute la pubblicità di trascrizione del sequestro conservativo sugli immobili dell'autore del reato o del responsabile civile; per tale causa di prelazione, a differenza del privilegio iscrizionale che assiste il credito del promissario acquirente per la restituzione del prezzo (oggetto della la sentenza n. 21045/2009), è espressamente contemplato un criterio di soluzione del conflitto con gli altri privilegi basato sulla priorità temporale.

Tornano, perciò, particolarmente utili le considerazioni svolte dalla pronuncia n. 21045/2009 riguardo al fatto che i privilegi iscrizionali o trascrizionali non sono accordati sulla base della causa del credito e la loro pubblicità ha valore costitutivo per cui restano regolati in base al criterio cronologico e al principio «prior in tempore, potior in jure» che, come detto, è ora evocato dall'art. 316, comma 4, c.p.p., sebbene limitatamente al concorso tra privilegi. Gli effetti della causa di prelazione si producono con l'adempimento delle forme di pubblicità e cessano con la cancellazione.

D'altronde, come insegna la giurisprudenza costituzionale, è riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalità nella selezione dei crediti cui accordare natura privilegiata, in ordine alla scelta, generale o speciale, del privilegio e sulla graduazione all'interno dei crediti privilegiati, potendosi solo controllare - all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio - la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie identiche od omogenee a quella cui la causa di prelazione è riferita (Corte cost., n. 84/1992, n. 113/2004, n. 40/1996, n. 101/2022), dal che è logico desumere che detta discrezionalità possa legittimamente stabilire un ordine di soddisfacimento ancorato non alla causa del credito, ma al dato cronologico dell'adempimento delle forme di pubblicità costitutiva del privilegio iscrizionale o trascrizionale.

Quanto alla disciplina comunitaria, richiamata dall'ordinanza interlocutoria, i giudici evidenziano che tale disciplina ha previsto l'adozione di misure sussidiarie di protezione delle vittime a carattere settoriale (limitate a specifiche categorie di reati) a completamento ed integrazione delle regole di responsabilità da reato per l'ipotesi che i rimedi risarcitori si rivelino – in concreto – infruttuosi o siano vanificati, ad esempio, dalle misure di confisca, senza sottendere un giudizio di insufficienza delle norme interne in tema di risarcimento del danno che imponga correttivi in via interpretativa, in particolare con riferimento al regime delle cause di prelazione.

Si è indubbiamente affermata nella disciplina comunitaria una sempre maggiore valorizzazione degli interessi della vittima mediante l'arricchimento del ruolo processuale, la predisposizione di strumenti di protezione, assistenza e informazione, l'arricchimento delle facoltà processuali, la previsione del diritto ad una decisione rapida sulla richiesta di risarcimento e l'adozione di un sistema di sussidiario di indennizzo destinato a colmare eventuale deficit di effettività della tutela risarcitoria dovuto all'incapienza del patrimonio del danneggiante, ma senza alcun riflesso diretto sui criteri di soluzione dei conflitti con le ragioni dei terzi titolari di diritti di garanzia o di crediti privilegiati.

In definitiva, la speciale tutela del credito da reato – e di quello risarcitorio della vittima – accordata dalla normativa interna e da quella comunitaria non offre argomenti decisivi per superare il dato letterale basato sul criterio di priorità temporale e le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite riguardo alle conseguenze che discendono dalla natura trascrizionale o iscrizionale della causa di prelazione.

In conclusione, il Supremo Collegio enuncia il seguente principio di diritto «Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell'art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell'imputato o del responsabile civile e, quindi, in deroga al secondo comma dell'art. 2748 c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all'anteriorità degli adempimenti di pubblicità costitutiva. Ne consegue che il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito ai crediti privilegiati di cui all'art. 316, comma 2, c.p.p. se l'ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro».

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