Apertura della liquidazione giudiziale: la valutazione incidentale del giudice sui crediti contestati

La Redazione
31 Dicembre 2025

La Corte d’appello di Palermo ha accolto il reclamo proposto da un creditore avverso il decreto di rigetto della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale. Il Tribunale aveva motivato il rigetto, tra l’altro, segnalando che i crediti vantati dal creditore – fondati su due decreti ingiuntivi – fossero oggetto di contestazione.

La Corte rileva quanto segue:

«È principio consolidato che, ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale, il giudice non è chiamato a svolgere un accertamento pieno e definitivo dei crediti, ma un accertamento incidentale e sommario, volto esclusivamente a verificare la serietà e la non pretestuosità della pretesa del creditore istante.

Pertanto, la mera pendenza di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, anche se accompagnati da domande riconvenzionali, non è idonea a elidere il valore del credito e dell’inadempimento, ove la contestazione non sia sorretta da elementi oggettivi, specifici e documentati».

Nel caso di specie, risolvendosi le difese della reclamata in mere allegazioni generiche, secondo la Corte «la contestazione sollevata dalla società non può ritenersi idonea a privare di valore i crediti della reclamante e l’inadempimento nel suo significato sintomatico di stato di insolvenza».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.