Apertura della liquidazione giudiziale: la valutazione incidentale del giudice sui crediti contestati
31 Dicembre 2025
La Corte rileva quanto segue: «È principio consolidato che, ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale, il giudice non è chiamato a svolgere un accertamento pieno e definitivo dei crediti, ma un accertamento incidentale e sommario, volto esclusivamente a verificare la serietà e la non pretestuosità della pretesa del creditore istante. Pertanto, la mera pendenza di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, anche se accompagnati da domande riconvenzionali, non è idonea a elidere il valore del credito e dell’inadempimento, ove la contestazione non sia sorretta da elementi oggettivi, specifici e documentati». Nel caso di specie, risolvendosi le difese della reclamata in mere allegazioni generiche, secondo la Corte «la contestazione sollevata dalla società non può ritenersi idonea a privare di valore i crediti della reclamante e l’inadempimento nel suo significato sintomatico di stato di insolvenza». |