L’esenzione da revocatoria dei pagamenti nei termini d’uso non opera per i pagamenti effettuati in esecuzione di un piano di rientro

La Redazione
02 Gennaio 2026

Con pronuncia depositata i primi di gennaio, la Suprema Corte ha formulato un principio di diritto a chiarimento della questione della applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. a pagamenti eseguiti dal debitore entro il termine, convenzionalmente fissato ex post, per il suo rientro spontaneo dalla debitoria complessivamente cumulata a seguito di inadempimento.

L'ordinanza viene pronunciata nell'ambito di un ricorso per cassazione avverso una pronuncia della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato l'accoglimento di domande revocatorie fallimentari presentate dal Commissario straordinario di una società in amministrazione straordinaria per ottenere la restituzione di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nei sei mesi antecedenti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza, in quanto ricevuti da dall'accipiens nella piena consapevolezza dello stato di dissesto della debitrice.

La ricorrente, con il quarto motivo, censurava la sentenza nella parte in cui aveva escluso che, nella specie, potesse trovare applicazione l'esimente prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. Secondo la ricorrente, i pagamenti erano avvenuti con “puntualità svizzera” rispetto a debiti accorpati e riscadenzati, e non potevano pertanto venire esclusi dall'applicazione dell'esimente.

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, seguendo l'iter logico che segue:

«la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il rinvio operato dall'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., ai “termini d'uso”, ai fini dell'esenzione dei pagamenti del prezzo dovuto per l'acquisto di “beni e servizi” effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti (Cass. n. 7580 del 2019; Sez. 1, Ordinanza n. 30127 del 22/11/2024). Ne consegue che l'art. 67, comma 3, lett. a), cit., consente di escludere la revocabilità dei pagamenti che siano stati eseguiti e accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti tutte le volte in cui tali pagamenti, in ragione dei nuovi accordi intercorsi tra le parti, non possano essere considerati “in ritardo”, trattandosi, per contro, di adempimenti esatti (v. Cass. n. 27939 del 2020). Resta, nondimeno, la necessità, ai fini dell'operatività dell'esenzione in parola, che si tratti di pagamenti che, nel rispetto dei termini determinati dagli accordi intercorsi tra le parti, costituiscano pur sempre il corrispettivo di “forniture di beni e servizi” eseguite in favore del debitore poi fallito “che s'inseriscano nel ciclo produttivo dell'impresa, in modo tale da evitare che il timore della revocatoria possa comportare l'interruzione dell'attività e la conseguente disgregazione dell'azienda” (Cass. n. 19373 del 2021)».

In definitiva, l'esenzione in parola si applica – afferma la Corte – esclusivamente ai pagamenti aventi ad oggetto il prezzo delle “forniture”, ovvero quei contratti che siano «immediatamente espressivi dell'esercizio dell'attività d'impresa comunque riferibili all'oggetto tipico dell'attività dell'imprenditore, con esclusione delle operazioni che con quell'attività non abbiano un nesso diretto» (cfr. Cass. n. 8900 del 2024, in motiv.).

L'esenzione non opera, invece, laddove vi sia stato inadempimento del debitore poi fallito all'obbligo di pagare il prezzo nel rispetto dei termini d'uso e il termine per il pagamento sia stato convenzionalmente ripianificato ex post per il rientro spontaneo dalla debitoria accumulata.

Il principio di diritto formulato dalla corte è il seguente:

«I pagamenti eseguiti entro termini di adempimento differenti rispetto a quelli originariamente pattuiti perché volti, rispetto all'obbligo inadempiuto di pagare il prezzo di forniture già ricevute, a dare esecuzione ad un piano di rientro successivamente concordato tra le parti e all'interno dell'unico rapporto negoziale così residuato tra le stesse, non sono riconducibili all'esimente prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall.»

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