Assicurazione obbligatoria in ambito sanitario e citazione del responsabile civile
08 Gennaio 2026
Massima Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 10 comma 1 e 2 l. n. 24/2017 la compagnia assicurativa possa essere citato nel processo penale su richiesta dell'imputato. Il caso Il Tribunale sollevava questione di illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. in relazione all'art. 3 Cost, nella parte in cui non prevede che nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10 l. n. 24 del 2017 (in ambito di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) l'imputato possa richiedere la citazione quale responsabilità civile dell'assicuratore della struttura sanitaria. Il procedimento principale vedeva imputato per omicidio colposo commesso nell'esercizio della professione ex art. 589 e 590-sexies c.p. il dirigente medico in servizio presso una struttura sanitaria. Il difensore dell'imputato chiedeva la citazione quale responsabile civile dell'assicuratore della struttura sanitaria di cui era dipendente. L'imputato, infatti, era medico c.d. “strutturato”, ossia con contratto tempo indeterminato presso l'Azienda unità locale socio-sanitaria. Ai sensi della l. n. 24/2017, le strutture sanitarie pubbliche e private hanno l'obbligo si stipulare una polizza assicurativa per danni cagionati ai terzi dal proprio personale sanitario nello svolgimento della professione. L'imputato chiedeva pertanto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consente all'imputato la citazione del responsabile civile, ad eccezione delle ipotesi introdotte con le pronunce della Corte costituzionale del 1998 (relativa alla citazione dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli a motore ex l. n. 990 del 1998) e 2022 (assicurazione obbligatoria derivante dall'uso di armi o arnesi utili all'attività venatoria ex l. n. 157/1992). Il giudice rimettente rilevava la non manifesta infondatezza della questione sollevata, ritenendo sussistenti medesimi requisiti che avevano portato alle pronunce suddette. Ai sensi della l. n. 24/2017 anche l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi della struttura sanitaria pubblica o privata per danni causati dal proprio personale è obbligatoria (art. 10 comma 1) ed è prevista una azione diretta del danneggiato contro l'assicurazione. L'assicurazione avrebbe quindi una duplice funzione di garanzia, a tutela sia del danneggiato che del danneggiante. Secondo il giudice rimettente, nel caso del medico c.d. strutturato potrebbe ritenersi che l'assicurazione della struttura sanitaria sia tenuta dalla legge civile a rispondere del fatto dell'imputato ex art. 185 c.p. Non consentire, quindi, anche all'imputato, quale medico strutturato chiamato a rispondere per un reato commesso nell'esercizio della sua professione, di citare quale responsabile civile l'assicurazione delle struttura sanitaria violerebbe il principio di uguaglianza ex art. 3 cost. determinando un'ingiustificata disparita di trattamento rispetto alle altre due eccezioni riconosciute dalla corte costituzionale. Non sarebbe rilevante, secondo il giudice rimettente, la circostanza che il rapporto di assicurazione viene stipulato dalla struttura sanitaria, ossia da soggetto giuridico diverso dal medico imputato. Si tratterebbe infatti di assicurazione per conto altrui, in cui la struttura assume la veste di contraente e il sanitario quella di assicurato. La questione La questione sottoposta alla Corte riguarda il vaglio di incostituzionalità dell'art.83 c.p.p. per violazione dell'art. 3 Cost per il mancato riconoscimento, nei processi per malpratica sanitaria, della facoltà in capo all'imputato di citare quale responsabile civile, l'assicurazione per responsabilità civile obbligatoria della struttura sanitaria per cui opera. Le soluzioni giuridiche La Corte ha ritenuto la questione rilevante e fondata. Sotto il profilo della rilevanza, la sentenza evidenzia in primo luogo come la questione si baserebbe sugli stessi requisiti che hanno già condotto alle precedenti dichiarazioni di illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. Secondo il disposto dell'art. 10 della l. n. 24/2017 le strutture sanitarie, pubbliche e private, sono tenute ad assicurarsi per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, sia per fatto proprio che per fatto altrui, ossia per le condotte dei prestatori d'opera. Le strutture sanitarie, quindi, hanno anche l'obbligo di coprire con polizze assicurative la responsabilità civile del personale medico di cui esse si avvalgono, ove sia chiamato a rispondere in proprio del danno a titolo di illecito aquiliano. I medici strutturati, a differenza di chi operano in regime di libera professione, non hanno un obbligo di un'assicurazione propria, essendo coperti dalla polizza della struttura. La questione rimessa alla Corte riguarda un profilo di incostituzionalità ex art. 3 Cost. circa la disparità di trattamento, sul piano delle facoltà difensive, fra l'imputato nei cui confronti è esercitata l'azione civile nel processo penale, che non può citare come responsabile civile l'impresa di assicurazione, e il convenuto con la stessa azione in sede civile, al quale è invece riconosciuto in diritto di chiamare in garanzia il proprio assicuratore. Secondo la Corte si tratterebbe della medesima disparità di trattamento, non giustificata e già riscontrata nelle pronunce del 1998 e 2022 sull'art. 83 c.p.p. La prima pronuncia aveva ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consentiva anche all'imputato di chiamare nel processo penale l'assicuratore nella specifica ipotesi dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti prevista dalla l. n. 990/1969. La seconda aveva ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consentiva all'imputato di citare l'assicuratore in caso di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente all'attività venatoria ai sensi della l. n. 157/1992. Entrambe le sentenze consideravano come si trattasse di ipotesi di assicurazione obbligatoria, con una “plurima funzione” di garanzia a tutela del terzo e dell'assicurato, con riconoscimento di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore. Nelle pronunce indicate, si era ritenuto che risultasse una disparità di poteri tra il danneggiante, convenuto in sede civile, di chiamare in causa l'assicuratore e l'imputato assoggettato ad azione risarcitoria in sede penale a cui tale possibilità era preclusa, in violazione quindi del principio di eguaglianza. In conseguenza di tali considerazioni era stato dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 83 c.p.p. al fine di allineare anche in sede penale i poteri “di chiamata” riconosciuti in sede civile. Nella sentenza in oggetto, la Corte ritiene che debba ravvisarsi la medesima ingiustificata disparità di trattamento. In ambito sanitario, l'art. 10 comma 1 della l. n. 24/2017 prevede un obbligo assicurativo della struttura sanitaria, configurando un'ipotesi di assicurazione per conto altrui, che copre anche i danni determinati dai proprio dipendenti. L'assicurazione del medico verso il paziente assolve, quindi, una funzione plurima di garanzia. In primo luogo, infatti, tutela i pazienti danneggiati dall'attività medica che possono agire direttamente per il ristoro dei danni subiti nei confronti dell'assicuratore. In secondo luogo, tutela l'assicurato che ha diritto da vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con conseguente diritto di regresso verso l'assicuratore qualora le abbia soddisfatte. Del resto, rileva la stessa Corte, tra le finalità della l. n. 24/2017, vi era proprio quella di ridurre il rischio della c.d. “medicina difensiva”, consentendo al personale medico di svolgere la propria attività in maniera più serena senza il timore di una sempre crescente esposizione alle richieste risarcitorie da parte dei pazienti. Anche in tale ottica, la l. n. 24/2017 ha traslato i costi della copertura assicurativa sulla struttura sanitaria. Tale obiettivo rischierebbe di rimanere frustrato ove il medico assoggettato ad azione risarcitoria in sede penale potesse far valere il suo diritto di manleva verso l'assicuratore solo dopo un'eventuale condanna, con il rischio di anticipare personalmente le pretese risarcitorie del danneggiato. Conclude, la Corte, ritendo che anche al medico strutturato contro il quale sia stata esercitata un'azione risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, deve essere riconosciuta la facoltà di chiedere la citazione come responsabile civile della compagnia assicurativa della struttura sanitaria presso cui opera, al fine di non compromettere l'effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo ex art. 10 comma 1 l. n. 24/2017 sulla base della scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. Pertanto, «va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10 comma 1 terzo periodo della legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato». La Corte estende ragionamento anche alla situazione analoga in cui si trova il medico libero-professionista, che ha un obbligo assicurativo per la responsabilità civile verso il paziente previsto dall'art. 10 comma 2 l. n. 24/2017. L'art. 12 della legge consente anche in tal caso al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore. Si tratta, allo stesso modo di un'assicurazione obbligatoria con una funzione plurima di garanzia. Quindi, la Corte «nel per non creare disarmonie nel sistema, né ingiustificate disparità di trattamento tra medici strutturati e medici liberi professionisti» dichiara l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nel caso di cui all'art. 10, comma 2, l. n. 24/2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. Osservazioni L'art. 83 c.p.p., oggetto di vaglio di costituzionalità, consente la citazione del responsabile civile all'interno del procedimento penale. Il responsabile civile è il soggetto tenuto per legge a rispondere, in solido con l'imputato, dei danni derivanti dal fatto illecito e delle relative spese. La citazione del responsabile civile nel procedimento penale è giustificata dell'esigenza di tutelare le pretese risarcitorie dei danneggiati, che decidono di esercitare l'azione civile in sede penale, attraverso la costituzione di parte civile. La citazione, infatti, può avvenire solo su richiesta della parte civile o del P.M. nei soli casi di cui all'art. 77 comma 4 c.p.p. La norma è stata oggetto di tre declaratorie di incostituzionalità parziale per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente, in alcune specifiche ipotesi, anche all'imputato di richiedere la citazione del responsabile civile. Si tratta della possibilità di citare quale responsabile civile, l'assicuratore a fronte di un'assicurazione per responsabilità civile obbligatoria ex lege. La sentenza in oggetto, infatti, si alinea con precedenti pronunce del 1998 e del 2022. In tutti i casi analizzati si trattava di ipotesi di assicurazione per responsabilità civile obbligatoria con possibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione per il ristoro dei danni. Il ragionamento della Corte mira a evitare disparità ingiustificate di tutela tra i casi in cui il danneggiato decida di agire in sede civile, ove l'azione può essere esercitata direttamente contro la compagnia assicurativa o comunque questa può essere chiamata in causa direttamente dal danneggiante, o in sede penale, con la costituzione di parte civile. In tal caso l'imputato - danneggiante non potrebbe chiamare in causa, quale responsabile civile, l'assicurazione, ma avrebbe eventualmente la possibilità di rivalersi solo dopo la condanna. In tal modo si rischierebbe altresì di limitare l'effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo. La Corte ha ritenuto di riconoscere anche all'imputato la facoltà di citare quale responsabile civile l'assicuratore con riferimento agli specifici settori dell'assicurazione obbligatoria da responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (ex l. n. 990/1969), dall'esercizio dell'attività venatoria (l. n.157/1992) e, da ultimo nell'esercizio dell'attività medica posta in essere tanto dal medico “strutturato”, quanto dal medico in regime di libera-professione. Come detto, si tratta infatti di situazioni accomunate dalla sussistenza di un obbligo legale di un'assicurazione per responsabilità civile con il riconoscimento della possibilità di agire da parte del danneggiato direttamente nei confronti dell'assicurazione. Nelle pronunce successive a quella del 1992, inoltre, si evidenzia come non sia rilevante che tra l'assicuratore e il danneggiato venga in essere un litisconsorzio necessario (com'era per la rc auto) e nemmeno rilevi il fatto che si tratti di un'assicurazione per conto terzi (come nelle ipotesi di assicurazione sanitaria stipulata dalla struttura a tutela anche dell'operato del personale sanitario dipendente). La logica di tale ragionamento, comune in tutte le sentenze citate, parrebbe allora potersi estendere a tutte le ipotesi di assicurazione obbligatoria, quali alcuni casi di assicurazione professionale o condominiale, e verrebbe forse da chiedersi se non sia allora auspicabile un intervento in tal senso sull'art. 83 c.p.p. |