Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Domenico Chindemi
08 Gennaio 2026

L’indebito utilizzo del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo è sovente contestato dall’Amministrazione finanziaria alle imprese ritenendo non rientrante nell’accezione prevista dalla normativa o esulante dall’ambito oggettivo delle attività agevolabili. Si cercherà di fare chiarezza sui criteri di corretto utilizzo di tale agevolazione.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è individuabile nell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145 (rubricato “Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo”), convertito e modificato dalla Legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 21 febbraio 2014) e ss. mod. e dall'art. 2 del decreto attuativo del 27 maggio 2015 che ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in determinate attività di ricerca e sviluppo a decorrere dall'anno 2015, indipendentemente dalla dimensione, forma giuridica, settore di attività e sistema contabile adottato.

Per poter usufruire del credito d'imposta, è necessario:

1. rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

2. adempiere correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

3. non essere imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale;

4. non essere imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Il meccanismo di calcolo del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo è di tipo incrementale, cioè spetta sulle spese sostenute in ciascun periodo di imposta in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi  di imposta precedenti a quello in corso, ovvero dalla data di costituzione se questa è avvenuta da meno di tre anni. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo (art. 3, co. 4 cit.):

a) Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.

b) Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c).

c) Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

d) Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Al comma 5, dell'articolo 3 cit., il legislatore esclude espressamente dalle attività denominate di ricerca e sviluppo “le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti”.

l credito d'imposta Ricerca & Sviluppo può essere utilizzato dai beneficiari per compensazione.

È infatti possibile richiederlo per tre tipologie di investimenti: 1.attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico; 2.attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (inclusi quelli 4.0 e green);3. attività di design e ideazione estetica.

Il credito d'imposta viene calcolato sulla base delle spese ammissibili, al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese.

Le tipologie di spese agevolabili sono quattro:

a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio con un costo unitario non inferiore a euro 2.000 al netto dell'IVA;

c) spese relative a contratti di ricerca extra-muros (con università, enti di ricerca o altri soggetti quali imprese e professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione);

d) competenza tecniche e privative industriali.

In merito ai presupposti soggettivi e oggettivi di accesso al beneficio è stata emanata la Circolare n. 5 del 16 marzo 2016 elaborata d'intesa con il MISE (ora MIMIT) che chiarisce che l'elencazione delle diverse tipologie di attività ammissibili al beneficio ricalca le definizioni della vigente “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 198/01 del 27 giugno 2014 relative, rispettivamente, alla “ricerca fondamentale” (lettera m), alla “ricerca industriale” (lettera q) e allo “sviluppo sperimentale” (lettera j): m) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette; tale definizione è sussumibile nella lettera a) dell'art. 3 del DL 145/2013; q) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; tale definizione è sussumibile nella lettera b) dell'art. 3 del DL 145/2013; j) «sviluppo sperimentale» che comprende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.

Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.

Per ottenere il credito d'imposta ricerca e sviluppo, le imprese devono presentare una domanda all'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi. La domanda deve essere corredata dalla documentazione comprovante i costi sostenuti e le attività svolte.

Il credito ricerca e sviluppo può essere utilizzato per compensare le imposte sui redditi e le contribuzioni previdenziali. In caso di eccedenza, il credito può essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi o ceduto ad altre imprese.

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2025 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Nel 2025, pertanto, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 è possibile fruire del solo credito di imposta per beni materiali, nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro.

Il Decreto direttoriale 22 luglio 2025 ha  disciplinato le modalità, i termini e gli adempimenti per lo scambio di comunicazioni, informazioni e segnalazioni tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l'Agenzia delle Entrate ai fini delle attività di vigilanza e di controllo delle certificazioni e della corretta applicazione delle disposizioni agevolative oggetto del D.P.C.M. del 15 settembre 2023.

sAmbito di applicazione

Il Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo è un'agevolazione fiscale che permette alle aziende di recuperare parte dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo e mira quindi a sostenere la competitività di tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla loro natura giuridica, settore economico o dimensione.

Le attività di ricerca e sviluppo (R&S) sono l'insieme di sforzi creativi e sistematici per generare nuove conoscenze e applicarle allo sviluppo di prodotti, processi o servizi innovativi, migliorando quelli esistenti e mantenendo la competitività aziendale, comprendono ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale, spesso incentivati in Italia con il Credito d'Imposta R&S, che offre un'aliquota fiscale per le spese sostenute in questo ambito fino al 2031.

 Confermato fino al 31 dicembre 2025 per alcuni comparti e fino al 2031 per altri, il credito d'imposta è fruibile in percentuali variabili dal 5% al 10%, a seconda del settore di investimento.

Il credito concerne anche l'attività di ricerca in campo scientifico e tecnologico e comprende le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale potranno usufruire di un credito d'imposta pari al 10%, fino a un massimo annuale di 5 milioni di euro, dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031.

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.

Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; tale definizione è sussumibile nelle lettere c) e d) dell'art. 3 del D.L. 145/2013. 6 Inoltre, al punto 75 della suddetta Comunicazione 198/01 del 2014 viene espressamente precisato che “(…) Quando un progetto di ricerca e sviluppo prevede vari compiti, ciascuno dei compiti ammissibili deve rientrare in una delle categorie di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale.

Per classificare le diverse attività in base alla pertinente categoria, la Commissione si baserà sulla propria prassi nonché sugli esempi e le spiegazioni specifiche fornite nel Manuale di Frascati dell'OCSE.

I criteri di classificazione indicati nel suddetto Manuale di Frascati1 concernente “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development” assumono diretta rilevanza anche al fine di stabilire se le attività per le quali viene richiesto il beneficio del credito di imposta soddisfino i requisiti sostanziali per rientrare in una delle tre categorie di ricerca e sviluppo corrispondenti alle richiamate definizioni di cui al citato paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01).

Secondo tali criteri le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle relative ai progetti intrapresi da un'impresa per il superamento di una o più incertezze scientifiche e tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. Si tratta, quindi, di lavori che necessariamente devono caratterizzarsi per la presenza di elementi di novità e creatività che comportino un grado di incertezza, il quale di norma implica un rischio d'insuccesso scientifico o tecnologico. Proprio per tali contenuti o caratteristiche, contribuendo all'avanzamento delle conoscenze generali attraverso il superamento di ostacoli e incertezze scientifiche o tecnologiche e quindi producendo un beneficio per l'intera economia, le attività di ricerca e sviluppo sono potenzialmente meritevoli di essere incentivate con la concessione di contributi pubblici.

Le spese ammissibili, che concorrono al calcolo del credito d'imposta, sono:

1. spese per il personale con rapporto di lavoro subordinato, autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività ammissibili al credito d'imposta;

2. quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività ammissibili al credito d'imposta e nel limite del 30% delle spese del personale;

3. contratti di ricerca extra-muros per lo svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività ammissibili al credito d'imposta;

4. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti finalizzati allo svolgimento delle altre attività ammissibili al credito d'imposta e nel limite del 20% delle spese del personale; spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività ammissibili al credito d'imposta e nel limite del 30% delle spese del personale.

Valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo

Le difficoltà si rinvengono nell'iindividuare, in concreto,  le caratteristiche del tipo di attività ritenuto agevolabile.

Un utile supporto è costituyito dal  Manuale di Frascati (The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development) che è un documento ufficiale predisposto dagli esperti di statistica della ricerca e sviluppo sperimentale, promosso dall'OCSE e pubblicato per la prima volta nel 1963.

Da oltre 50 anni costituisce lo standard riconosciuto a livello internazionale nell'ambito della ricerca e sviluppo. Il Manuale è recepito in ambito comunitario grazie ai richiami contenuti nei provvedimenti legislativi applicabili al settore della ricerca e sviluppo: tra questi anche il Regolamento UE n. 651/2014.

Diversi  progetto riguardano ad esempio  la digitalizzazione dei processi concernenti le cc.dd. Politiche Attive del Lavoro (PAL), con progetti che  mirano ad una trasformazione digitale profonda e sistematica dell'azienda per potenziare la capacità della stessa di rispondere in modo dinamico alle esigenze del mercato del lavoro e di migliorare l'efficienza interna.

In diversi casi si  sviluppa  una strategia di comunicazione integrata che abbraccia il concept development, la visual identity e l'analisi dei social network, per rafforzare la presenza dell'azienda sul web e migliorare l'interazione con gli utenti.

Diverse soluzioni sono calibrate sui processi tipici aziendali consentendo di fornire un supporto alla pianificazione, gestione e monitoraggio della intera organizzazione, interagendo con le principali commodities applicative.

Uno degli aspetti  integranti dell'innovazione di processo è il principio di responsabilizzazione (c.d. principio dell'Accountability – art. 5 GDPR).

Tale principio riguarda  1. processi e organizzazione; ovvero significa, da un lato ridisegnare i processi operativi grazie all'ausilio delle tecnologie per renderli più flessibili e veloci, dall'altro, dotarsi di nuovi modelli organizzativi, competenze e figure professionali; 2. Modelli di business - la tecnologia digitale modifica le regole e i confini del settore di appartenenza rendendo necessario per l'azienda un ripensamento in chiave digitale del proprio modello di business con l'opportunità di ampliare e far evolvere la propria offerta di lavoro creando nuovi servizi digitali;  3. Customer Experience - che, ridefinito il percorso complessivo in logica digitale, diviene una necessità imprescindibile per l'azienda.

Tali  attività  rientrano nelle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettere b) e c), cc.dd. “ricerca industriale”2 e “sviluppo sperimentale”

A volte trattasi di ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva.

Oppure trattasi di acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale.

Criticità riscontrate

L'indebito utilizzo del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo è sovente contestato dall'Amministrazione finanziaria alle imprese ritenendo non rientrante nell'accezione prevista dalla normativa o esulante dall'ambito oggettivo delle attività agevolabili.

Occorre ravvisare nei progetti gli elementi di novità, creatività e di rischio tecnico che consentano di ritenere l'attività di ricerca e sviluppo quale attività agevolabile fiscalmente.

A tal fine non va  considerato il momento in cui le spese di ricerca e sviluppo sono state sostenute, bensì il momento in cui il credito maturato è stato utilizzato in compensazione,  essendo questo l'unico modo per beneficiare dell'agevolazione spettante.

L'azienda che intende beneficiare del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, dovrà produrre la seguente documentazione:

1. relazione tecnica asseverata che riporti le finalità, i contenuti, ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte;

2. certificazione del revisore dei conti relativamente ai costi in attività di ricerca, sviluppo, innovazione e/o design e ideazione estetica;

3. comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (ora MIMIT);4. indicazione del credito d'imposta nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Sull'applicabilità del Manuale di Frascati  si è affermato che “…il richiamo al Manuale di Frascati nell'atto di recupero non è ad una fonte normativa, ma ad una fonte istruttoria tecnica definitoria universale (recte globale) (CGT I di Napoli 14/09/2024, n. 1475).

In altri termini, il Manuale di Frascati non essendo fonte normativa non deve esser recepito formalmente mediante legalizzazione o normazione e non ha importanza se sia o meno tradotto in italiano in via ufficiale.

La più ricorrente contestazione dell'Ufficio riguarda la  “portata innovativa” del progetto non ravvisandovi  un'evoluzione tecnologica significativa, non disponibile nelle soluzioni standard.

Sovente per lo sviluppo della piattaforma vengono utilizzate tecnologie informatiche già note (es: ambiente Microsoft Dynamics 365) per implementare e migliorare politiche attive sul lavoro e monitorare la gestione dei processi in ambito lavorativo (ad es. rendicontazione e fatturazione).

Senza entrare nei dettagli una società non può limitarsi a descrivere un'attività, sia pure in maniera dettagliata, utilizzando espressioni che aiutano solo a descrivere un prodotto come innovativo ed originale.

 Il progetto a cui la Società ha dato vita sarà stato certamente migliorativo dei processi aziendali e, certamente, è un investimento che ha favorito l'incrocio dei dati nell'ambito delle politiche attive del lavoro rendendo più efficienti i servizi offerti e migliorando l'aspetto organizzativo e le competenze professionali, ma non per questo può dirsi un processo innovativo nell'accezione normativa di riferimento. Anche per quanto riguarda, il superamento del concetto di customizzazione occorrono  dettagli esplicativi, non essendo sufficiente  evidenziare semplicemente l'utilizzo di strumenti già noti allo stato dell'arte oppure ad affermare l'innovatività tecnologica del progetto senza specificarne i contenuti e indicare i documenti sui quali deve fare affidamento l'Ufficio per la valutazione dell'aspetto innovativo del progetto ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

I progetti non assumono rilevanza ai fini dell'agevolazione del credito di imposta, se afferiscono al progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie della singola impresa ma non costituiscono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico.

Non va riconosciuta l'agevolazione se le  attività svolte derivano essenzialmente dall'effettuazione di investimenti, atti ad introdurre tecnologie e conoscenze già note e diffuse, con lo scopo di ottenere un miglioramento o un efficientamento della qualità e dei servizi offerti sul mercato di riferimento, ovvero per il miglioramento organizzativo e delle competenze professionali se si tratta di  tecnologie già diffuse da molti anni nel settore di appartenenza dell'impresa.

In altri termini, le attività intraprese, pur rappresentando una “novità” per la società, sovente non costituiscono un investimento in ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti della disciplina agevolativa.

La realizzazione dei progetti è in grado di generare futuri benefici economici per la società, potendo determinare un efficientamento della qualità dei servizi offerti sul mercato di riferimento, nonché importanti cambiamenti sul piano organizzativo e delle competenze professionali, ma non spetta l'agevolazione se  tali innovazioni si realizzano, ad esempio, essenzialmente attraverso lo sviluppo di un software di sistema le cui caratteristiche sono simili a quelle già presenti in prodotti simili commercializzati da tempo e diffusamente applicati in tutti i settori.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 59990 del 9 febbraio 2018 chiarisce che non si qualificano come attività di ricerca e sviluppo ai fini della disciplina agevolativa: “ (…) lo sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti; l'aggiunta di nuove funzionalità per l'utente a programmi applicativi esistenti; la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti; (…) la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso, a meno che durante tale  processo non vengano aggiunte nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base”.

E ancora: “in coerenza con i concetti e i criteri di qualificazione e classificazione delle attività di ricerca e sviluppo, nei paragrafi 2.68 e ss. del Manuale viene chiarito, tra l'altro, che, affinché un progetto per lo sviluppo di un software venga classificato come ricerca e sviluppo, la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica. In questo senso, un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l'arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come ricerca e sviluppo se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza. Con la precisazione, peraltro, che l'utilizzo del software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce di per sé un avanzamento”.

Ed è proprio il Manuale di Frascati, nel prevedere quali attività siano agevolabili e chi possa godere del credito d'imposta, ad escludere, senza lasciare adito a interpretazioni soggettive, che le attività correlate al software di natura ordinaria possano essere considerate di ricerca e sviluppo (cfr. Circolare del MISE n. 59990 del 09/02/2018, che interpreta la suddetta normativa proprio con riguardo alla sua applicazione nel settore software).

Ai fini di tale qualificazione, occorre il requisito della novità e del  rischio finanziario (nonché d'insuccesso tecnico) che devono caratterizzare  gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Anche la giurisprudenza di merito ha ritenuto che “ai fini del riconoscimento del credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo, quest'ultima deve essere finalizzata alla creazione di un prodotto o un servizio, intesi come risultato finale dell'intero processo produttivo, avente caratteristiche di assoluta novità rispetto al passato e in grado di premiare la creatività del sistema imprenditoriale” (cfr. CGT II grado della Basilicata del 22/02/2024 n. 61; nel caso di specie, l'attività di ricerca aveva esclusivamente riguardato la creazione di algoritmi ad integrazione dei software delle varie macchine utensili, integrando una tipologia di operazioni di natura ordinaria secondo quanto previsto dal Manuale di Frascati). Se le  attività poste in essere dalla società costituiscano - anche per quanto riguarda le fasi propedeutiche o di studio - ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso; vale a dire, investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali) direttamente impiegati nella realizzazione delle attività caratteristiche dell'impresa e in quanto tali trattati sul piano economico patrimoniale nonché in sede di rappresentazioni di bilancio alla stregua di immobilizzazioni, non spetta l'agevolazione.

L'obiettivo è quello di generare nuove conoscenze ai fini della realizzazione di nuovi prodotti o processi (non esistenti in precedenza) o ad apportare miglioramenti significativi ai prodotti o processi esistenti, che però non derivino dal semplice utilizzo da parte dell'impresa di tecnologie esistenti e già diffuse nel settore di appartenenza; vale a dire, non rappresentino semplicemente un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa.

Va quindi evidenziato che, nel campo di applicazione del credito d'imposta non rientrano automaticamente tutte le attività di tipo innovativo che l'impresa intraprende, ma esclusivamente quelle che, nell'ambito del più ampio processo d'innovazione, si caratterizzino per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione sopra indicati e che, perciò che qui interessa, devono intendersi valevoli anche in relazione al settore del software, nel cui ambito si collocano gli investimenti effettuati dalla società istante. Proprio con riferimento alle attività di sviluppo software, peraltro, si è già affermato che  le attività volte alla progettazione e realizzazione di software con l'utilizzo di tecnologie e conoscenze informatiche già note, le attività concernenti la personalizzazione di software esistenti e tutte le altre attività riferibili alla manutenzione e all'implementazione degli stessi, così come tutte le attività ascrivibili in senso ampio alla c.d. gestione applicativa di un software non rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti dell'applicazione del credito d'imposta. (circolare ADE 9 febbraio 2018, n. 59990)

Sovente per il riconoscimento degli i investimenti in attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta, occorrono, tra l'altro, i requisiti del rischio dell'insuccesso tecnico e del rischio finanziario.

Sovente costituiscono  investimenti in capitale fisso (immobilizzazioni immateriali) finalizzati ad incrementare la funzionalità e le prestazioni dei supporti informatici a disposizione dell'azienda attraverso lo sviluppo di applicazioni che, pur potendo presentare varianti rispetto alle alternative già esistenti sul mercato, si basano, comunque, sull'utilizzo di strumenti e tecnologie già ampiamente diffuse anche nello stesso settore in cui opera l'impresa.

In altri termini, le attività intraprese dalla società, pur rappresentando investimenti innovativi, funzionali, se non necessari, per l'efficientamento dei processi di produzione dei servizi, si sostanziano nell'applicazione di moderne tecnologie già note e già introdotte anche nel settore di appartenenza e si ricollegano, in senso ampio, alla "digitalizzazione" dei processi di produzione.

A volte  gli investimenti realizzati dall'impresa devono  essere inquadrati nella categoria "innovazione di processo", come definita e descritta dal Manuale di Oslo, concernente "Guidelinesfor Collecting and Interpreting Innovation Data" (OCSE 2005) e che in materia di innovazione è l'equivalente del Manuale di Frascati in materia di ricerca e sviluppo”.

Non ricorrono le condizioni dell'agevolazione se i progetti sono  stati intrapresi dalla società per soddisfare le esigenze della propria clientela, stare al passo con la continua evoluzione informatica del settore, rafforzando la propria immagine sul mercato e aggiornando in funzione di ciò il proprio personale, ma non sono finalizzati al raggiungimento di avanzamenti nelle conoscenze generali in campo scientifico o tecnologico.

Vanno, in particolare, evidenziate dalla società  quali sarebbero state le difficoltà e le incertezze di tipo scientifico e/o tecnologico che l'impresa avrebbe incontrato nella realizzazione dei progetti descritti e che, non essendo superabili o risolvibili con le conoscenze e le capacità disponibili, avrebbero reso necessarie le attività di ricerca e sviluppo.

Come già rilevato , le spese non sono rilevati ai fini dell'agevolazione del credito di imposta se afferiscono al progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie della singola impresa ma non costituiscono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico.

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