Cessione del contratto e revocatoria: la legittimazione passiva spetta esclusivamente al cessionario e non al contraente ceduto

La Redazione
07 Gennaio 2026

Afferma la Corte che il contraente ceduto di un contratto di leasing rimane, in linea di principio, estraneo tanto al contratto di cessione, quanto alla domanda di revoca dello stesso (e ai relativi effetti), salvo accertamento in fatto che deponga nel senso della sua partecipazione per un proprio interesse all’operazione impugnata.

La vicenda sottoposta all'attenzione della Corte di cassazione può tratteggiarsi come segue.

Il Tribunale di Sassari aveva accolto la domanda di revoca proposta dal fallimento di Alfa s.r.l., dichiarando l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione alla Beta s.r.l. di un contratto di leasing intercorrente tra la stessa Alfa (utilizzatrice) e la Gamma s.p.a. (concedente). Il tribunale, inoltre, accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalla cessionaria Beta s.r.l. e, quindi, condannava la Gamma s.p.a. alla restituzione, in favore di Beta, delle somme ricevute a titolo di canoni a partire dalla domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza. La società ceduta Gamma proponeva gravame che veniva rigettato dalla Corte d'appello, la quale rilevava, tra l'altro, che il tribunale aveva correttamente escluso che la Gamma s.p.a. avesse fornito in giudizio la prova della propria inscientia decoctionis.

Con il primo motivo di ricorso (ritenuto fondato dalla Corte, con assorbimento degli altri nove), la Gamma censurava proprio questa parte della pronuncia d'appello, ove la revoca dell'atto impugnato veniva confermata per non avere, la Gamma, fornito in giudizio la prova dell'ignoranza in capo alla stessa dello stato di insolvenza della Alfa. Segnalava la ricorrente che la propria inscientia decoctionis doveva considerarsi irrilevante, non avendo la stessa, quale contraente ceduta, svolto alcun ruolo attivo nel contratto di cessione.

Come anticipato, la S.C. ha ritenuto fondato tale motivo, affermando che nell'azione revocatoria (fallimentare o ordinaria) proposta dal curatore avverso l'atto di cessione del contratto posto in essere dal cedente poi fallito, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al cessionario della posizione contrattuale ceduta ma non anche al contraente ceduto il quale, salvo accertamento in fatto che deponga nel senso della sua partecipazione per un proprio interesse all'operazione impugnata, rimane, in linea di principio, estraneo tanto al contratto di cessione, quanto alla domanda di revoca dello stesso (e ai conseguenti oneri probatori) e, a fortiori, agli effetti (d'inopponibilità) conseguenti alla pronuncia di revoca dell'atto di cessione.

In altre parole, «l'azione revocatoria, in ognuna delle sue versioni, dev'essere, infatti, diretta nei confronti dei soli soggetti che hanno partecipato e, dunque, provocato, il depauperamento patrimoniale del debitore» (Cass. n. 23485 del 2021, in motiv.).

Nel caso in esame, la Corte d'appello ha infatti «mancato ogni accertamento … che il concedente sia stato altresì parte delle … cessioni della posizione contrattuale, cooperando - nel proprio interesse - al medesimo risultato colpito dalle corrispondenti azioni del curatore, secondo i relativi presupposti» (Cass. n. 23485 del 2021, in motiv.), vale a dire il compimento in periodo sospetto, a titolo oneroso e a prestazioni sproporzionate, di un atto di cessione del contratto di leasing da parte dell'utilizzatrice, poi fallita, in favore della società cessionaria.

In conclusione, ritiene la Corte che nel caso di specie «Il depauperamento del patrimonio della società cedente, poi fallita, infatti, alla luce dell'accertamento operato dalla corte d'appello, è stato determinato esclusivamente dall'atto di cessione concluso dalla stessa con il terzo cessionario, non essendo emerso che il contraente ceduto (concedente il leasing) avesse fornito un suo apporto causale al relativo compimento».

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