La responsabilità degli amministratori: i limiti alla Business Judgement Rule
07 Gennaio 2026
Massima Il principio dell'insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule) certamente non copre gli illeciti, tributari o meno, trattandosi di regola non invocabile in presenza di una valutazione di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, dunque, tanto meno in presenza di inequivoche violazioni di legge, come, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie. Il caso Il fallimento di una S.r.l. conveniva in giudizio gli ex amministratori della stessa S.r.l. chiedendo che venisse accertata la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 2394, 2476 e 2043 c.c., per il mancato pagamento di oneri tributari maturati in capo alla società poi assoggettata a fallimento e che gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni subiti dalla società e dai creditori, di entità corrispondente all'ammontare degli interessi richiesti e delle sanzioni irrogate dall'amministrazione finanziaria in conseguenza dell'omesso versamento dei tributi dovuti. Dopo aver dichiarato la propria incompetenza a conoscere delle domande risarcitorie presentate nei confronti di taluni amministratori, il Tribunale di Milano rigettava le domande per le quali aveva ravvisato la propria competenza. La Corte d'Appello di Milano rigettava l'impugnazione, ritenendo che fosse legittima la condotta degli amministratori di ritardare il pagamento dei tributi per far fronte ad una momentanea situazione di illiquidità, pur con il conseguente aggravio per la società di sanzioni e interessi; ritenendo, così, che tale comportamento non potesse essere considerato negligente. Inoltre, la stessa Corte d'Appello reputava, inter alia, che il fallimento della S.r.l. non avesse dimostrato che dal mancato pagamento dei tributi fosse derivato in modo diretto un risultato negativo per la società. Il fallimento della S.r.l., dunque, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello, contestando, nel primo motivo di doglianza, che la Corte d'Appello avesse erroneamente ritenuto che la decisione degli amministratori di omettere il pagamento dei tributi alle rispettive scadenze rappresentasse una decisione consentita dall'ordinamento. Le questioni I limiti al principio della insindacabilità delle scelte di gestione: La violazione di norme di legge La Corte di Cassazione torna ad occuparsi della cd. Business Judgement Rule e dei confini della sua applicazione, confermando in maniera espressa che il principio della insindacabilità delle scelte di gestione degli amministratori incontra un limite nel caso di violazioni di legge (in tal senso si veda anche Cass. Civ. 25 marzo 2024, n. 8069); ritenendo, dunque, che la violazione di doveri previsti dalla legge costituisca una condotta sempre ascrivibile all'interno dei parametri della irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica, anche in presenza di ragioni apparentemente giustificatrici della errata scelta di gestione. Più in generale, in applicazione del principio della cd. Business Judgement Rule, all'amministratore di una società non può essere contestato ex post di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, giacché la valutazione sull'opportunità di tali scelte attiene alla discrezionalità imprenditoriale, potendo essa eventualmente rilevare quale giusta causa di revoca dell'amministratore, ma non come fonte di responsabilità dello stesso amministratore per le conseguenze che possano sorgere dal suo operato a carico della società. La legge, infatti, impone agli amministratori di gestire la società nel rispetto degli obblighi prescritti dall'ordinamento, ma non impone di non commettere errori. In altri termini, può affermarsi che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o il risultato di queste, anche se tali scelte presentino profili di rilevante alea economica (si veda Cass. Civ. 22 giugno 2017, n. 15740; Cass. Civ. 9 novembre 2020, n. 25056; Cass. Civ. 21 dicembre 2022, n. 37440; Cass. Civ. 16 febbraio 2023, n. 4849; Cass. Civ. 25 marzo 2024, n. 8069, cit.), sempreché naturalmente le scelte operate dall'amministratore non denotino la deliberata intenzione di nuocere all'interesse della società. Si deve, invece, sottolineare che all'amministratore può essere contestata l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità; potendo, quindi, sindacarsi “la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere” (si veda Cass. Civ. 22 giugno 2017, n. 15740, cit.; ivi anche la casistica richiamata relativamente all'applicazione dei principi anzidetti nelle sentenze Cass. Civ. 27 dicembre 2013, n. 28669 e Cass. Civ. 31 agosto 2016, n. 17441, in questo portale con nota di Cengia-Mascia, La responsabilità degli amministratori non esecutivi di s.p.a. tra potere e dovere di informazione; Cass. Civ. 9 novembre 2020, n. 25056, cit.), giungendo a ritenere certamente assente la diligenza richiesta, in caso di violazione di doveri specifici, previsti dalla legge (si veda Cass. Civ. 25 marzo 2024, n. 8069, cit.). L a diligenza Quindi, nel valutare se sussista la responsabilità dell'amministratore nella causazione del danno alla società, non si tratterà di accertare se l'attività di gestione sia stata svolta con successo, ma dovrà essere verificato se l'amministratore abbia usato la dovuta diligenza nell'apprezzamento preventivo dei rischi connessi a quel tipo di attività da intraprendere al fine di evitare l'assoggettamento della società a danni che avrebbero potuto essere evitati. (Sull'obbligo dell'adempimento degli amministratori (tanto delle S.p.A. quanto delle S.r.l., in funzione dell'applicazione estensiva dell'art. 2392 c.c.) ai doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze si veda, inter alia, Trib. Venezia, 21 febbraio 2025, n. 547, in giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Roma, 25 ottobre 2013, in Massima redazionale, 2013; Trib. Napoli 5 agosto 2015, in Red. Giuffrè 2015; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1783, in Massima redazionale 2015; Cass. 7 maggio 2015, n. 9193, in Fisco 2015, 21, 2097; N. Abriani, Commento all'art. 2476, in Codice commentato delle s.r.l., diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Torino, 2006, 360 ss., 371; R. Teti, La responsabilità degli amministratori di S.r.l., in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa, Portale, III, Torino, 2006, 637; A. Angelillis e G. Sandrelli, Articolo 2476, in Società a responsabilità limitata, a cura di L. A. Bianchi, in Commentario alla riforma delle società diretto da P. Marchetti, Milano, 2008, 665 ss.; G. Laurini, La società a responsabilità limitata post riforme, Milano, 2014, 194; C. Marchetti (a cura di), La responsabilità degli amministratori nelle società di capitali, Torino, 2021). In concreto, lo svolgimento di un'attività di gestione in maniera diligente da parte dell'amministratore si realizza nell'assunzione preventiva di cautele, nell'effettuazione di verifiche e nel reperimento di informazioni, così da poter assumere una scelta consapevole (sul punto si veda la Relazione al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Capitolo 6.III.4) per la quale le scelte degli amministratori “devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, e non di irresponsabile o negligente improvvisazione”) e accurata (in particolare, sui doveri posti a carico dell'amministratore in qualità di gestore di un patrimonio altrui e tra questi quelli inerenti l'estrinsecazione del principio di correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., si veda, inter alia, Cass. Civ. 24 ottobre 2004, n. 16707, in Mass. Foro it., 2004). Spetta, poi, al giudice che decide il merito della causa verificare se le scelte operate dall'amministratore siano state frutto di un'adeguata istruttoria. Può, dunque, dirsi che il giudizio sulla diligenza nella gestione della società non investe il merito delle scelte operate dagli amministratori (identificabile in un complesso di valutazioni di carattere tecnico, commerciale e finanziario, e di opportunità), ma il modo (o il metodo) in cui tali scelte siano state compiute, formando oggetto di indagine da parte del giudice non tanto il grado di rischio che l'amministratore abbia assunto prendendo una certe iniziativa, quanto piuttosto l'eventuale mancata adozione delle verifiche preventive occorrenti per valutare quel rischio in modo professionalmente adeguato (in tal senso si veda Cass. Civ. 28 aprile 1997, n. 3652, in Giur. it., 1998, 288; Cass. Civ. 17 settembre 1997, n. 9252, in Fallimento, 1998, 666; Trib. Milano, 10 febbraio 2000, in Giur. comm., 2001, II, p. 326; Trib. Milano, 3 settembre 2003, in Giur. it., 2004, 350; Cass. Civ. 23 marzo 2004, n. 5718, in Riv. notariato, 2004, p. 1517; Cass. Civ. 24 agosto 2004, n. 16707, cit.; Trib. Milano, 14 aprile 2004, in Giur. it., 2004, 1897; Trib. Palermo, 13 marzo 2008, in Giur. comm., 2010, 1, II, 121; Cass. Civ. 12 agosto 2009, n. 18231, in Diritto & Giustizia, 2009; Trib. Milano, 14 gennaio 2010, in Giur. comm., 2011, 5, II, 1178; Trib. Milano, 27 ottobre 2011, in Società, 2012, 1, 97; Cass. Civ. 5 febbraio 2013, n. 2737, in Riv. dir. comm., 2014, II, p. 139; Cass. Civ. 10 febbraio 2013, n. 3409, in Società, 2013, p. 461; Trib. Palermo, 2 aprile 2015, in Massima redazionale, 2015; Cass. Civ. 9 novembre 2015, n. 22848 e 25 novembre 2015, n. 24048, in Bancaria, 2016, 56 ss.; Cass. Civ. 9 novembre 2020, n. 25056, cit.). La ragionevolezza delle scelte di gestione Occorre, quindi, che l'amministratore, dopo aver assunto le informazioni e svolto le verifiche richieste nelle circostanze del caso concreto, operi la propria scelta di gestione in maniera ragionevole, logica e coerente alle informazioni acquisite. A ben guardare, risulta dubbio se il requisito della ragionevolezza possa porsi in via autonoma quale limite al principio dell'insindacabilità delle scelte di gestione ovvero se esso debba, comprensibilmente, farsi rientrare nel più ampio concetto di diligenza (che l'amministratore è tenuto ad osservare nell'intero svolgimento della propria attività); giacché, in effetti, per diligenza deve intendersi “la misura del comportamento del debitore nell'eseguire la prestazione dovuta [e] riassume in sé quel complesso di cure e di cautele che ogni debitore deve normalmente impiegare nel soddisfare la propria obbligazione, avuto riguardo alla natura del particolare rapporto e a tutte le circostanze di fatto che concorrono a determinarlo” (si veda la Relazione al Codice Civile, punto 559), costituendo, invece, la ragionevolezza la specifica qualità dell'agire con equilibrio, in considerazione dei limiti e delle circostanze in cui la ragione si trova ad agire e in applicazione dei concetti di giustificatezza e non arbitrarietà (si veda A. Nigro, “Principio” di ragionevolezza e regime degli obblighi e della responsabilità degli amministratori, in Giur. comm., 2013, I, 462). In ogni caso, tanto nell'ipotesi in cui si voglia considerare il requisito della ragionevolezza in via autonoma quanto nell'ipotesi in cui lo si faccia rientrare nell'ampio concetto di diligenza, qualora la scelta di gestione dell'amministratore non sia stata ragionevole e, dunque, conforme alle valutazioni che ogni operatore che svolga la medesima attività possa esprimere per una scelta di quel tipo, tale comportamento risulterà comunque censurabile e sussisterà la conseguente responsabilità risarcitoria (si veda, inter alia, Trib. Milano 2 marzo 1995, in Società, 1996, 57; Cass. Civ. 22 giugno 2017, n. 15740, cit.; Cass. Civ. 19 gennaio 2023, n. 1678; Cass. Civ. 6 febbraio 2023, n. 3552). Osservazioni Nella sentenza in esame viene ribadito espressamente il principio per cui la violazione di norme di legge da parte degli amministratori costituisce una fonte certa di responsabilità e viene chiarito che, nel caso in cui la violazione di legge attenga a norme tributarie, il danno per la società deve considerarsi corrispondente all'importo del debito per sanzioni e interessi sorto a carico della società per effetto del mancato versamento dei tributi imposti dalla legge. Tale responsabilità degli amministratori per mancato pagamento dei tributi sussiste indipendentemente dalle cause che abbiano determinato tale omissione, pur nel caso in cui la società versi in una situazione di difficoltà finanziaria e anche nel caso in cui si sia privilegiato il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti al versamento di tributi e ritenute previdenziali e assistenziali. (A riguardo si consideri che nella sentenza in commento si ribadisce che “il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non può essere scriminato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni” – in argomento si veda anche Cass. Pen. 13 agosto 2020, n. 23939, in www.dejure.it). Inoltre, la Corte di Cassazione, nella sentenza qui in esame, indica che “l'inadempimento dell'obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Cass. 8352/2014)”. Conclusioni Sottolinea la Suprema Corte che un amministratore diligente, in ipotesi di difficoltà finanziarie della società dallo stesso amministrata, non possa adottare un modello di gestione che esponga la società all'assoggettamento ad un regime “sanzionatorio” che preveda il pagamento di sanzioni e interessi (nel caso di specie, dovuti al differimento del pagamento dei tributi). Si deve ritenere, quindi, che ipotesi che prevedano per lungo tempo (nel caso in esame, si trattava di un quinquennio) il pagamento di sanzioni e interessi per il mancato o ritardato pagamento di tributi costituiscano sempre casi di gestione imprudente (sindacabile da parte del Giudice), non soltanto per la violazione di norme tributarie di per sé rilevante quale atto di gestione illecito, ma comunque per la mancata adozione delle misure atte a prevenire il danno per la società, rappresentato dal pagamento, appunto, delle sanzioni e degli interessi per un protratto periodo di tempo. Danno che agli amministratori è richiesto di evitare cercando fonti legittime di finanziamento per provvedere al regolare pagamento dei tributi (ad esempio, mediante la ricapitalizzazione della società), ovvero chiamando i soci a deliberare la messa in liquidazione della società. Alla luce del pronunciamento della Suprema Corte, quindi, si può desumere che simili ipotesi di danno possano ritenersi esistenti anche in caso di assunzione di interessi (e altri eventuali oneri) per il dilazionamento di pagamenti in genere, qualora il relativo onere finanziario a carico della società, a maggior ragione se protratto per un periodo di tempo significativamente lungo, non sia adeguatamente compensato da un correlato vantaggio a beneficio della società stessa. |