Le Sezioni Unite rinviano alla CGUE la valutazione della inderogabilità del foro del consumatore
08 Gennaio 2026
La Corte di cassazione è stata chiamata a decidere se nel giudizio promosso dinanzi al giudice italiano da acquirenti, residenti in Irlanda, di un pacchetto vacanze per crociera turistica, al fine di ottenere dalla società venditrice del pacchetto, con sede in Inghilterra, il risarcimento dei danni subiti nel corso della crociera, iniziata con imbarco in un porto italiano e terminata con sbarco nello stesso porto di imbarco, sussista o meno la giurisdizione del giudice italiano. La Corte, a Sezioni Unite, quale giudice di ultima istanza, ha ritenuto di dover sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito: CGUE) domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267, par. 3, del TFUE, in ordine all'interpretazione dell'art. 18, par. 1, del Regolamento UE n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la cui soluzione si impone come necessaria ai fini della decisione della controversia pendente dinanzi a sé. In particolare, le Sezioni Unite hanno chiesto alla CGUE «se il consumatore - al quale l'art. 18, par. 1, del Regolamento UE n. 1215/2012 consente di convenire in giudizio l'altra parte del contratto davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui tale parte è domiciliata o, indipendentemente dal domicilio di tale parte, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliato lo stesso consumatore - possa convenire la controparte contrattuale in un foro alternativo rispetto agli anzidetti fori e, segnatamente, nel foro speciale in materia contrattuale, ossia del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, che nel caso della prestazione di servizi, è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (art. 7, par. 1, lett. b), secondo alinea, del Regolamento UE n. 1215/2012)». La questione pregiudiziale è stata ritenuta rilevante nel giudizio principale in quanto - presupposta la qualità di consumatori rivestita dai ricorrenti e la tipologia del contratto da essi concluso (pacchetto turistico avente ad oggetto una «crociera turistica», ossia un viaggio-vacanza «tutto compreso»: trasporto-alloggio-servizi turistici) - la competenza giurisdizionale del giudice italiano verrebbe confermata in ragione della inderogabilità del foro stabilito dal par. 1 dell'art. 18 del Regolamento UE n. 1215/2012, giacché sia l'altra parte del contratto, sia i ricorrenti (originari attori) non sono domiciliati in Italia. Diversamente, ove quel foro si ritenesse derogabile, sussisterebbe la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito in base al luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (art. 7, par. 1, lett. b), del Regolamento UE n. 1215/2012), che andrebbe individuato in Venezia (Italia), ossia il luogo da cui, in base al contratto inter-partes, ha avuto inizio e conclusione la crociera turistica. |