Riflessioni sul novellato art. 2407, comma 2, c.c. in tema di responsabilità del collegio sindacale

Daniele Fico
08 Gennaio 2026

La legge 14 marzo 2025 n. 35 è intervenuta in maniera incisiva sulla disciplina della responsabilità del collegio sindacale attraverso la modifica del comma 2 dell'art. 2407 c.c., con particolare riferimento alla misura del danno risarcibile limitata ad un multiplo del compenso. In mancanza di una disposizione transitoria, tuttavia, si discute circa la retroattività, o meno, della novella legislativa e, quindi, sull'applicabilità del predetto limite risarcitorio anche a condotte colpose poste in essere prima dell'entrata in vigore della riforma.

La riforma della responsabilità del collegio sindacale

La Legge 14 marzo 2025, n. 35 (entrata in vigore il 12 aprile 2025), ha riformato la disciplina della responsabilità del collegio sindacale attraverso la modifica dell'art. 2407 c.c. – rubricato “responsabilità” – avente ad oggetto i doveri e la responsabilità dei sindaci di società per azioni (disposizione applicabile alle società a responsabilità limitata per effetto del rinvio contenuto all'art. 2477, comma 4, c.c.; alle società in accomandita per azioni, ai sensi dell'art. 2454 c.c. e alle società cooperative ex art. 2519, comma 1, c.c.).

In particolare:

-          è stato riscritto il secondo comma del sopra citato art. 2407 c.c., da un lato, attraverso l'espunzione della previsione sulla responsabilità omissiva dei sindaci per violazione del dovere di vigilanza sull'operato dell'organo amministrativo; dall'altro, con la previsione di limiti agli obblighi risarcitori per i danni dagli stessi provocati;

-          è stato inserito un nuovo comma (quarto) concernente il regime della prescrizione dell'azione, ai sensi del quale il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità decorre ora dal deposito della relazione al bilancio ai sensi dell'art. 2429 c.c. inerente all'esercizio nel quale si è verificato il danno.  

Responsabilità dei sindaci per violazione del dovere di vigilanza sull'operato degli amministratori

L'art. 2407, comma 2, c.c., nella formulazione antecedente alla riforma prevedeva la responsabilità solidale del collegio sindacale con gli amministratori per i fatti o le omissioni di quest'ultimi, qualora il danno non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato in maniera conforme agli obblighi della loro carica.

Nel testo novellato, tuttavia, il riferimento al vincolo di solidarietà con gli amministratori non è stato riproposto, prevedendo ora la norma la responsabilità dei sindaci per i danni causati da condotte “che violano i propri doveri”.

Una possibile chiave di lettura sull'eliminazione dall'art. 2407 c.c. della previsione della responsabilità concorrente e solidale tra sindaci e amministratori per mancato intervento impeditivo dei primi relativamente agli illeciti compiuti dall'organo gestorio, potrebbe essere rappresentata dalla introduzione della limitazione del quantum del risarcimento prevista dal novellato secondo comma (a tal fine, v. infra), tenuto conto che la solidarietà nell'obbligazione risarcitoria presuppone l'identità della prestazione da parte dei condebitori. La responsabilità per l'intero debito da parte di più condebitori, infatti, costituisce elemento essenziale dell'istituto della solidarietà passiva secondo la lettera dell'art. 1292 c.c., ai sensi del quale “l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quanto tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”.

Sulla questione, la prevalente dottrina ha comunque prospettato la persistenza del vincolo di solidarietà anche nel nuovo sistema ( R. Rordorf, La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., in Le Società, 2025, 626 ss.; A. Picciau, La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici, ivi, 647 s.; F. Sudiero, La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Primissime (ma non proprio istintive) riflessioni, in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 19 marzo 2025; R. Del Porto, Brevi note in tema di responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 22 ottobre 2025; F. Murino, La “nuova” responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?), in Orizzonti del diritto commerciale, 2025, 645 ss., per il quale le ipotesi di responsabilità plurisoggettiva parziaria sono “del tutto eccezionali nel nostro ordinamento e, in ogni caso, suffragate da espliciti e inequivoci riferimenti testuali”, motivo per cui, in difetto di una espressa previsione normativa in questo senso, deve ritenersi operante la regola generale della natura solidale della responsabilità”. Per N. De Luca, M. Houben, Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti curativi?, in Le Società, 2025, 639, “la questione rilevante non è la permanenza o meno di una responsabilità solidale dei sindaci rispetto agli inadempimenti degli amministratori, ma la (razionalità e la) funzionalità dell'introduzione di una limitazione per il risarcimento derivante da inadempimento colposo dei propri doveri”).

In particolare, è stato osservato che il venir meno di una espressa previsione di responsabilità omissiva del collegio sindacale per violazione dei doveri di vigilanza sull'operato degli amministratori non implica che tale dovere, nel quale si esplica la principale funzione dei sindaci, sia venuto meno, “come del resto è reso evidente dalla perdurante vigenza dell'art. 2403 c.c., che tuttora quel dovere di vigilanza contempla in termini ancor più generali” (l'espressione è di R. Rordorf, La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., cit., 626 e ss. Secondo tale autore, dal mancato richiamo alla solidarietà passiva tra amministratori e sindaci, prima invece chiaramente enunciata nel secondo comma dell'art. 2407, non può trarsi la conclusione che si sia spezzato un vincolo di solidarietà che discende dalla configurazione medesima della fattispecie, ed in particolare dal concorso causale dell'attività illegittima dell'organo amministrativo con l'altrettanto illegittima omissione di vigilanza da parte del collegio sindacale ). L'ambito delle funzioni e doveri dei sindaci è di fatto rimasto invariato e, conseguentemente, invariata è anche l'ambito della possibile responsabilità nella quale possono incorrere i medesimi per violazione dei doveri riguardanti la loro carica: sia che si tratti della violazione dei doveri di cui al primo comma dell'art. 2407 c.c., sia che si tratti della violazione del dovere di vigilanza sull'operato dell'organo amministrativo, non più espressamente contemplato dal secondo comma di tale articolo, ma pur sempre desumibile dal disposto del sopra citato art. 2403 c.c.

Il permanere del vincolo di solidarietà passiva tra amministratori e sindaci, a ben vedere, trova altresì conferma nel raffronto con la normativa in tema di responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rispondono, in solido tra loro e con gli amministratori, nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Tenuto conto che il novellato art. 2407, comma 2, c.c. si riferisce alla responsabilità dei sindaci anche se ad essi sia stata affidata la revisione legale dei conti (nei casi previsti dall'art. art. 2409-bis, comma 2, c.c.), risulta difficile capire per quale motivo la loro responsabilità non dovrebbe essere legata dallo stesso vincolo di solidarietà passiva con quella degli amministratori che sussiste invece per i revisori legali (così R. Rordorf, La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., cit., 628) .

In posizione meno netta si è espressa altra dottrina per la quale il vincolo di solidarietà, espulso dalla porta della riformulazione del secondo comma dell'art. 2407 c.c. potrebbe, “per così dire, rientrare dalla finestra dei principi generali, segnatamente quelli scaturenti dagli artt. 1292 e 2055 c.c.: il che significa, alla stregua dei principi anzidetti, che potrebbe risultare disagevole predicare il venir meno tout court della regola di solidarietà” (S. Ambrosini, Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione nel nuovo art. 2407 c.c., in Le Società, 2025, 658).

In definitiva, pur essendo stato espunto dal secondo comma dell'art. 2407 c.c., la responsabilità dei sindaci rimane sempre concorrente con quella degli amministratori, “in considerazione dell'unicità del fatto lesivo e dell'unicità del danno conseguente” ( B. Inzitari, Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 c.c. ed obblighi di segnalazione nel codice della crisi, in ildirittodegliaffati.it, 31 agosto 2025, 7). In tale ottica, è stato affermato che alla nuova regola dovrebbe attribuirsi esclusivamente la funzione di circoscrivere nei limiti dalla stessa individuati la ripartizione della responsabilità tra i corresponsabili in sede di regresso (così L. Benedetti, La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche, in dirittodellacrisi.it, 23 giugno 2025, 10, in particolare nota 31, che evidenzia come esiste almeno un'altra ipotesi di responsabilità qualificata dalla legge come solidale, ma diseguale rispetto alla responsabilità dei condebitori, rappresentata dall'art. 2497, comma 2, c.c., con riferimento alla fattispecie di colui che abbia beneficiato dell'abuso di eterodirezione, che risponde “nei limiti del vantaggio conseguito”). 

La quantificazione del danno risarcibile

Il riformato secondo comma dell'art. 2407 c.c. individua altresì un limite alla responsabilità dei sindaci e, di conseguenza, al loro obbligo di risarcire il danno dagli stessi provocato derivante da condotta colposa – quindi da condotte caratterizzate da colpa lieve o colpa grave (il legislatore, infatti, non ha fatto alcuna distinzione a seconda del grado di colpa) – con esclusione, tuttavia, delle ipotesi nelle quali abbiano agito con dolo.

Al riguardo, è stato osservato che "l'esclusione delle condotte dolose dal perimetro di applicazione della norma è evidentemente necessitata, dal momento che una limitazione quantitativa del danno risarcibile in tanto ha senso in quanto si tratti di responsabilità per colpa, non essendovi altrimenti la meritevolezza per fruire di un tale beneficio” (l'espressione è di S. Ambrosini, La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura, in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 16 marzo 2025, il quale però evidenzia la necessità di un intervento sul versante della disciplina penale che tenga opportunamente conto sia dei principi di matrice unionale, che del sostrato civilistico significativamente modificato ad opera del codice della crisi, prima e del codice civile poi).

Al di fuori dei casi nei quali hanno agito con dolo, recita l'art. 2407, comma 2, c.c., anche qualora la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., “i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni”:

-          quindici volte il compenso, per i compensi fino a 10.000 euro;

-          dodici volte il compenso, per i compensi da 10.000 a 50.000 euro;

-          dieci volte per i compensi maggiori di 50.000 euro.

L'introduzione di un cap liability in assenza di dolo, tuttavia, è stata fortemente criticata da una parte della dottrina (v. B. Inzitari Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 c.c. ed obblighi di segnalazione nel codice della crisi, in ildirittodegliaffati.it, cit., 3, secondo cui “sul piano del metodo e del complessivo sistema la soluzione scelta per limitare la responsabilità dei sindaci risulta del tutto inedita e inefficiente”; G. Guizzi, Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407 c.c., in Le Società, 2025, 682, per cui l'estrema generalizzazione del beneficio del tetto massimo, rapportato ai multipli del compenso, rischia “di comportare, con l'affievolimento della funzione deterrente della regola di responsabilità, un peggioramento, e non già l'auspicato miglioramento, della qualità dei controlli sulla osservanza dei corretti principi di corretta gestione societaria”. Tale autore osserva (681, nota 22), altresì, come “una disposizione costruita razionalmente e non nella maniera affrettata con cui vi si è dato corso, avrebbe dunque almeno richiesto che, indipendentemente dal multiplo applicabile, per ogni scaglione fosse previsto, oltre a un cap, anche un floor, e dunque che il limite della responsabilità non fosse mai comunque inferiore al massimo dello scaglione precedente”; L. Benedetti, La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche, in dirittodellacrisi.it, cit., 2, per il quale “il problema avrebbe potuto (e forse dovuto) essere affrontato con un intervento normativo di portata più generale, piuttosto che con una previsione avente il sapore di un privilegio per una categoria specifica”; E.M. Negro, Conversazione estemporanea sulla riforma dell'art. 2407 c.c., in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 17 marzo 2025, 7, secondo cui introdurre un limite alla misura del risarcimento significa “svalutare la funzione del collegio sindacale e minare l'efficacia del controllo sulla gestione”).

Dalla lettura della novellata disposizione si evince, in primo luogo, che la limitazione di cui sopra opera qualunque sia l'attore che agisca in responsabilità: pertanto, sia nell'ipotesi di azione di responsabilità promossa dalla società per danni al suo patrimonio; sia nel caso di azione promossa dai creditori per incapienza del patrimonio sociale – anche se tali azioni siano esercitate dal curatore della liquidazione giudiziale; sia nel caso di azione promossa dagli azionisti o da terzi per danni direttamente arrecati al loro patrimonio.

In secondo luogo, che la novellata disposizione parla, impropriamente a parere di chi scrive, di “compenso annuo percepito”; espressione da intendersi, con tutta probabilità, come compenso annuo “deliberato” dall'organo assembleare. In caso contrario, cioè nell'evenienza di mancato pagamento, infatti, il sindaco sarebbe ingiustamente esente da responsabilità (in senso conforme, S. Ambrosini, Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione nel nuovo art. 2407 c.c., cit., 659, secondo cui il legislatore, nell'utilizzare con riferimento al compenso l'aggettivo participiale “percepito”, “sembra riferirsi all'ammontare concretamente corrisposto al sindaco. E in questo senso deporrebbe, in effetti, l'interpretazione strettamente letterale, trattandosi di espressione obiettivamente diversa da “riconosciuto”, “deliberato”, “previsto” o da altre analoghe. Senonché una conclusione siffatta non risulta appagante. Basti infatti pensare, sotto il profilo dell'argumentum ab inconvenienti, agli escamotages ai quali una previsione così interpretata si presterebbe: a cominciare dalla mancata corresponsione del compenso, in ipotesi giustificata dal momento di difficoltà attraversato dalla società, che sterilizzerebbe di per sé ogni azione risarcitoria nei confronti dell'organo di controllo”. “D'altra parte, va sicuramente respinta una lettura secondo la quale la mancata percezione del compenso renderebbe inoperante la limitazione di responsabilità: e ciò per via delle conseguenze manifestamente illogiche e chiaramente contra rationem legis cui essa condurrebbe”. In senso analogo R. Rordorf, La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., cit., 629; R. Del Porto, Brevi note in tema di responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., cit., 7; G. Guizzi, Lobbyng e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c., in Riv. soc., 2024, 262 s., il quale ha evidenziato che sovente nelle società in liquidazione giudiziale il compenso non viene corrisposto (come del resto testimoniato dalle controversie in sede di opposizione allo stato passivo in cui il curatore solleva l'eccezione di inadempimento).

In terzo luogo, infine, che la limitazione di responsabilità opera anche qualora la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale ex art. 2409-bis c.c. e, quindi, anche relativamente a violazione di doveri inerenti al controllo contabile, ove di competenza dei sindaci.

La riformata disposizione, tuttavia, nulla dispone in merito a se il suddetto limite risarcitorio sia relativo a ogni singola condotta e, pertanto, vada moltiplicato per ciascuna di esse, oppure attenga al complesso dei comportamenti lesivi.    

Secondo la prevalente dottrina non sembra che “né l'intentio legis, né la formulazione della norma depongano nel senso di una moltiplicazione del tetto massimo al pregiudizio risarcibile”, motivo per cui parrebbe più ragionevole optare per la soluzione, “invero più logica e lineare”, del riferimento alle condotte nel loro complesso (in questo senso, S. Ambrosini, Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione nel nuovo art. 2407 c.c., cit., 659; G. Guizzi, Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407, cit., 679 s.; A Picciau, La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici, cit., 651; R. Del Porto, Brevi note in tema di responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., cit., 8, il quale osserva come la norma stabilisca i nuovi limiti di responsabilità contemplando, al plurale, “i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi”).

Altra dottrina, ad onore del vero minoritaria, al contrario, ha ritenuto che la limitazione della misura del risarcimento si riferisce a ciascun singolo eventus damni, anche se il testo della norma “autorizzerebbe anche un'interpretazione diversa, secondo la quale quel limite opererebbe invece con riferimento all'insieme dei danni eventualmente cagionati nel corso dell'anno da un determinato comportamento illegittimo”. Tuttavia, “il silenzio serbato al riguardo dal legislatore induce a non privilegiare questa interpretazione”, soprattutto in considerazione delle difficolta cui la stessa andrebbe incontro in presenza di azioni di responsabilità proposte separatamente, in tempi differenti, dai diversi danneggiati o per i danni prodotti da comportamenti distinti (R. Rordorf, La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., cit., 629). Conforme, in giurisprudenza, Trib. Bari 24 aprile 2025, in Le Società, 2025, 665 ss., per il quale il limite di responsabilità indicato dal nuovo testo dell'art. 2407 c.c. deve essere considerato come riferito a ogni singolo evento di danno imputabile all'inadempimento dei sindaci ai loro doveri, e non come limite al risarcimento dei danni complessivamente cagionati alla società, ai creditori e ai soci.

Sulla (ir)retroattività della nuova disposizione

In difetto di una disposizione transitoria, si discute se la nuova disciplina relativa al limite al quantum del risarcimento che i sindaci possono essere condannati a pagare si applichi ai giudizi in corso e, più in generale, alle condotte colpose i cui effetti dannosi si siano verificati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore o, al contrario, alle condotte colpose poste in essere successivamente all'entrata in vigore dell'art. 2407 c.c. come riformato.

Il primo intervento giurisprudenziale sull'argomento (Trib. Bari 24 aprile 2025, cit.) ha ritenuto applicabile il nuovo testo dell'art. 2407, comma 2, c.c., anche ai fatti pregressi alla sua entrata in vigore, trattandosi di previsione lato sensu procedimentale, in quanto si limita ad indicare al giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che una tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando soltanto il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori ( conforme Trib. Palermo 20 giugno 2025, in ilcaso.it). A sostegno della propria tesi, i giudici di merito pugliesi richiamano la posizione assunta dalla S.C. (Cass. civ. 25 marzo 2024, n. 8069, in Le Società 2024, 943 ss.; Cass. civ. 28 febbraio 2024, n. 5252, in Giur. it., 2024, 2127, ss.) con riferimento all'applicazione anche ai giudizi in corso del criterio di liquidazione del danno pari alla differenza dei netti patrimoniali di cui all'art. 2486 c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, CCII. In particolare, osservano i giudici baresi, nell'ordinanza del febbraio 2024 la Cassazione ha evidenziato che il terzo comma dell'art. 2486 c.c. può essere definito come norma latamente di natura processuale in quanto essa si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore perché rivolta a stabilire non un criterio (nuovo) di riparto di oneri probatori, ma semplicemente un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità del patrimonio sociale successivamente al verificarsi della causa di scioglimento (a parere di R. Del Porto, Brevi note in tema di responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., cit., 5, il confronto non sembra appropriato in quanto le due norme operano su piani nettamente diversi: l'art. 2486, comma 3, c.c. detta infatti al giudice una regola di giudizio, fornendo allo stesso criteri presuntivi per la liquidazione del danno risarcibile; l'art. 2407, comma 2, c.c. stabilisce, al contrario, il mero tetto massimo del quantum della responsabilità dei sindaci, al di sotto del quale la liquidazione del danno va comunque operata facendo applicazione degli ordinari criteri di legge. Tale autore ritiene, quindi, che, alla luce del principio generale di irretroattività della legge stabilito dall'art. 11 preleggi - pur privo di rango costituzionale in materia civile e perciò derogabile dalla legge ordinaria, del difetto di una norma ad hoc che stabilisca l'efficacia retroattiva delle norme in esame e della natura sostanziale di dette norme, vada esclusa la retroattività delle stesse, che troveranno applicazione per i soli fatti di responsabilità risarcitoria che si siano perfezionati dopo la loro entrata in vigore).

Secondo l'opinione prevalente dei giudici di merito, tuttavia, il limite risarcitorio di cui al riformato secondo comma dell'art. 2407 c.c. non può essere applicato alle condotte poste in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto, da un lato, la norma non stabilisce in alcun modo la propria retroattività; dall'altro, per superare il principio generale indicato dall'art. 11 preleggi, occorrerebbe che la disciplina, in mancanza di esplicite indicazioni, avesse un portato ineludibilmente indicativo, per il suo intrinseco contenuto, della finalità di regolare anche il pregresso, il che invero non si ravvisa. D'altro lato ancora, trattatasi di disciplina che, qualora applicata retroattivamente, inciderebbe direttamente come limite massimo al risarcimento, venendo dunque a limitare quantitativamente la soddisfazione di diritti risarcitori, in sé quantificabili, già sorti e perfetti, e soltanto abbisognevoli di accertamento giudiziale (così Trib. Venezia 4 luglio 2025, in ilcaso.it. Conforme, Trib. Roma 15 agosto 2025, in ilcaso.it, secondo cui il novellato art. 2407, comma 2, c.c., a differenza di quanto avvenuto con la modifica dell'art. 2486, comma 3, c.c., ha introdotto non un criterio di liquidazione equitativo del danno, alternativo rispetto a quello puntuale, quanto piuttosto una vera e propria limitazione, sul piano quantitativo, alla risarcibilità del danno medesimo, destinato ad operare in un momento logicamente successivo a quello della sua liquidazione e solo nelle ipotesi nelle quali – limitatamente alla posizione dei sindaci – lo stesso ecceda detto limite. Trattasi, pertanto, concludono i giudici romani, di norma di natura sostanziale, che non può essere applicata retroattivamente a condotte esauritesi in epoca antecedente alla sua entrata in vigore; Trib. Brescia 10 settembre 2025, in ilcaso.it; App. Venezia, 8 ottobre 2025, n. 2882, in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it).

Anche la dottrina prevalente si è espressa per la inapplicabilità del novellato secondo comma dell'art. 2407 c.c. ai giudizi in corso e alle condotte colpose poste in essere antecedentemente all'entrata in vigore della riforma (Cfr. R. Rordorf La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., cit.; A. Picciau, La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici, cit.; G. Guizzi, Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407, cit.; G. Romano, Ancora sulla (ir)retroattività della riforma sulla responsabilità dei sindaci, in Ius Societario, 22 ottobre 2025; R. Del Porto, Brevi note in tema di responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., cit. Per S. Ambrosini, La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura, cit., 13, invece, la nuova norma non si applica ai giudizi in corso, non essendovi nella legge alcuna previsione in tal senso, con la conseguenza che “se l'atto introduttivo del giudizio è anteriore alla novella, si applica il regime precedente e viceversa, a prescindere dal fatto che si tratti di eventi anteriori alla sua entrata in vigore”); opinione condivisa da Assonime (Circolare 24 luglio 2025, n. 18) che, esaminando il nuovo regime di responsabilità dei sindaci introdotto dalla novella legislativa n. 35/2025, ha sostenuto l'irretroattività della nuova normativa con la conseguenza della sua applicazione soltanto alle condotte poste in essere dai sindaci successivamente alla sua entrata in vigore, ritenendo un qualsiasi tipo di retroattività lesiva dei diritti già acquisiti dai soggetti danneggiati.

In particolare, è stato rilevato che l'assunto secondo cui quella in discorso sarebbe una previsione lato sensu procedimentale non trova adeguata giustificazione nel fatto che la norma si limita ad indicare un criterio di quantificazione del danno, senza incidere sulla permanenza del diritto al risarcimento. Se anche così fosse, è stato osservato, non si vede per quale motivo se ne dovrebbe dedurre il carattere processuale di una disposizione comunque destinata ad incidere sull'entità del diritto del danneggiato; in realtà, però, non è così, perché l'accertamento e la quantificazione del danno continuano a costituire oggetto dei giudizi di responsabilità, esattamente come prima, mentre è soltanto sopravvenuto un limite al diritto risarcitorio spettante al danneggiato medesimo. “Ma quel diritto sorge, in capo al danneggiato, nel momento in cui viene in essere il pregiudizio e, trattandosi di un diritto ormai acquisito nella sua pienezza, il sopravvenire di una norma che lo escluda o lo limiti non dovrebbe poterlo intaccare, perché, in difetto di una diversa disposizione, le leggi operano solo per l'avvenire” (così R. Rordorf La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., cit., 632 s. Nello stesso senso, A. Picciau, La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici, cit., 654, secondo il quale la nuova norma non può esser reputata di natura procedimentale, giacché incide sul diritto (sostanziale) di credito del soggetto danneggiato, proprio perché limita l'entità del risarcimento che può esser domandato nei confronti del sindaco responsabile).

Una norma che prevedesse l'applicazione retroattiva del novellato art. 2407 c.c. arrecherebbe un grave vulnus ai principi sanciti dalla Costituzione, e ciò vuoi perché l'introduzione di un regime giuridico di favore per i sindaci, quanto alla responsabilità per inadempimenti già commessi alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, e dunque per danni già prodottisi nel patrimonio della società e degli altri soggetti danneggiati, mentre non trova alcuna giustificazione nella “tutela di valori e principi costituzionali” di cui siano portatori i primi, lede evidentemente sia il principio del legittimo affidamento dei danneggiati stessi a poter far valere, ai sensi dell'art. 24 Cost., il diritto, già sorto, al risarcimento dei danni sofferti, sia la possibilità di ottenere il loro ristoro integrale. Inoltre, nel momento in cui si applicasse la nuova disciplina ai giudizi in corso, la norma finirebbe per incidere sulle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario dagli artt. 101,102,104 Cost.; una lesione, questa, che si realizza, come ripetutamente affermato dalla Corte, ogni qualvolta la legge sia “intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie sub iudice” (così G. Guizzi, Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407, cit., 676 ss., per il quale sembra più che evidente come la norma che definisce i limiti della responsabilità dei sindaci non abbia una semplice valenza “procedimentale”, ma una connotazione sostanziale, appunto perché conforma il diritto del creditore e l'obbligo del debitore, concorrendo a definire l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria, e così ad alterare il contenuto di entrambi).

Considerazioni conclusive

Non vi è dubbio che la nuova formulazione dell'art. 2407, comma 2, c.c. riguardante la misura del danno risarcibile, limitata ad un multiplo del compenso, rappresenta una un importante traguardo per quelle categorie professionali che da anni sollecitavano un'attenuazione del regime di responsabilità previsto dal nostro ordinamento per coloro che ricoprono la carica di componente del collegio sindacale.

Ad un più attento esame, la nuova norma genera diversi problemi interpretativi di non agevole soluzione, tra cui va senza dubbio menzionato – in mancanza di una disposizione transitoria – quello concernente l'applicabilità, o meno, del nuovo secondo comma dell'art. 2407 c.c. non soltanto a condotte e giudizi sorti successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche ai giudizi già in corso e comunque a giudizi ancora da introdurre ma per condotte poste in essere antecedentemente a tale momento.

Sull'argomento - per il quale sia tra i giudici di merito, che in dottrina, prevale l'opinione sulla irretroattività della nuova disposizione, sarebbe opportuno un intervento chiarificatore del legislatore.

La questione, ad onore del vero, è stata affrontata in occasione della proposta di legge di modifica del regime di responsabilità dei revisori (disegno di legge 1426/2025, il cui iter è fermo alla Commissione Giustizia del Senato delle Repubblica) che all'art. 2 introduce una norma transitoria che prevede l'applicazione ai giudizi in corso alla data di approvazione della proposta medesima della disciplina sulla responsabilità dei revisori legali prevista all'art. 1 di tale disegno di  legge (estensione anche ai revisori legali, sia persone fisiche che società di capitali, del regime dei limiti della responsabilità entro il tetto massimo di un multiplo dei compensi) e quella sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di cui all'art. 2407, comma 2, c.c.

La suddetta proposta di legge, qualora venisse approvata, prevedendo l'applicazione retroattiva della nuova disciplina ai giudizi pendenti alla data di approvazione, lascerebbe tuttavia aperta la porta a questioni di illegittimità costituzionale (per un approfondimento si rinvia a G. Guizzi, Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407 c.c., cit., 675 s.). 

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