Legittimazione del progettista all’impugnazione dell’ordine di demolizione

Redazione Scientifica Processo amministrativo
07 Gennaio 2026

Ssussiste la legittimazione del progettista a impugnare l'ordine di demolizione delle opere abusive, pur essendo questi privo della legittimazione ad agire avverso il diniego del titolo edilizio asseverato dallo stesso.

Le censure del progettista avverso l'atto di annullamento in autotutela della DIA per invalidità derivata, non trovano ingresso in un giudizio avverso l'ordine di demolizione ex art. 31 TUE, che è un atto doveroso e vincolato dell'Amministrazione derivante dall'accertata assenza del titolo edilizio, tanto più se già proposte in altro giudizio definito con declaratoria di inammissibilità, in osservanza del principio del ne bis in idem.

Ai sensi dell'art. 29 TUE, la responsabilità per interventi assentibili con SCIA è estesa anche al progettista in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p., sussistendo, perciò, in capo allo stesso un interesse diretto e immediato alla notifica dell'ordine di demolizione e la legittimazione ad agire per la sua impugnazione, considerate le conseguenze sanzionatorie e disciplinari per l'assenza del titolo edilizio, esclusa, invece, la legittimazione ad agire del progettista a impugnare il diniego del titolo abilitativo dallo stesso asseverato.

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