La Cassazione fa il punto sull’applicazione del rito in materia di liquidazione degli onorari di avvocato
09 Gennaio 2026
Nella prima ordinanza (7 gennaio 2026, n. 354), la vicenda riguardava una controversia in materia di compensi professionali oggetto di ricorso in cassazione per la prospettata violazione dell'art. 702-bis c.p.c. e la falsa applicazione dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, atteso che, secondo il ricorrente, oggetto del giudizio sarebbe stata anche un'eccezione di inadempimento, la quale avrebbe rappresentato una domanda di accertamento pregiudiziale idonea a comportare l'applicazione del rito sommario in luogo di quello ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che «La controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794/1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur. Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14» e che «La controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794/1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 anche quando il detto cliente contesti la pretesa di controparte proponendo un'eccezione di avvenuto adempimento». Nella seconda ordinanza (7 gennaio 2026, n. 356), la vicenda riguardava un giudizio nell'ambito del quale il ricorrente lamentava la nullità del procedimento per erronea applicazione del rito ex artt. 14 e 4 d.lgs. n. 150/2011 e violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c. e del diritto di difesa (art. 24 Cost.) perché l'ordinanza impugnata sarebbe stata adottata dal Tribunale di Tivoli erroneamente applicando l'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e non il rito ordinario previsto dall'art. 645 c.p.c., nonostante venissero in rilievo compensi professionali relativi a attività prestata in un giudizio amministrativo. La Corte ha ritenuto la censura meritevole di accoglimento, chiarendo che «il nuovo testo dell'art. 28 della legge n. 794/1942, sostituito dall'art. 34, n. 16, lett. a), del d.lgs. n. 150/2011, concerne le controversie e, quindi, le correlate domande, con cui l'avvocato chiede la «liquidazione» delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano «in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale» (ex multis, in generale: Cass. n. 3744/2006; Cass., n. 13847/2007; Cass., n. 25675/2009; Cass. n. 5566/2001), restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali (Cass., sez. un., n. 4485/2018). Nella terza ordinanza (7 gennaio 2026, n. 363), il ricorrente lamentava la nullità del procedimento e/o dell'ordinanza per violazione ed erronea applicazione del rito ex artt. 14 e 4 d.lgs. n. 150/2011 e degli artt. 641,645 e 647 c.p.c. in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposta con il rito sommario speciale ex artt. 702 c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011 e, non potendo essere disposto il mutamento del rito, l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per tardività. La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, respingendo la censura concernente la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo stata la relativa citazione notificata per tempo (Cass. n. 8045/2023), accogliendo, invece, il motivo di ricorso per la parte che investe le modalità temporali del mutamento del rito, in applicazione del seguente principio «L'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente, fino alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, con la prima udienza di comparizione delle parti, non essendo il detto mutamento privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione; mentre, infatti, l'ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l'appello». Nella specie, il detto mutamento del rito, da ordinario a speciale, era avvenuto durante la fase istruttoria, con la conseguenza che la normativa menzionata era stata violata. |