Assegno divorzile: niente tutela compensativa senza prova concreta dei sacrifici di carriera

La Redazione
09 Gennaio 2026

La Cassazione ribadisce che lo squilibrio economico tra ex coniugi è solo precondizione per l’assegno divorzile: la sua funzione perequativo‑compensativa richiede la rigorosa prova che tale squilibrio derivi da scelte familiari condivise e da concreti sacrifici professionali del coniuge più debole. In assenza di dimostrazione di rinunce reali a opportunità lavorative, causalmente collegate al progetto familiare e all’arricchimento dell’altro coniuge, l’assegno non può essere riconosciuto né mantenuto.

Nel 2023 il Tribunale di Palermo ha pronunciato il divorzio tra F.M. e C.S., affidando la figlia minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, e ponendo a carico dell’ex marito un assegno mensile di 1.100 euro: 250 euro quale assegno divorzile per l’ex moglie e 850 euro per il mantenimento della figlia.

F.M. ha impugnato la decisione, contestando in appello il solo assegno divorzile. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 9 luglio 2024, ha revocato l’assegno, pur riconoscendo una significativa differenza reddituale: nel 2020 l’ex marito aveva dichiarato circa 82.000 euro lordi, l’ex moglie circa 32.600 euro. Tale divario, tuttavia, è stato ritenuto insufficiente, da solo, a giustificare il mantenimento dell’assegno.

I giudici di secondo grado hanno escluso il bisogno assistenziale: l’ex moglie lavora in un istituto di credito, con reddito idoneo a garantirle una vita dignitosa; è giovane e pienamente inserita nel mondo del lavoro. Hanno poi negato la funzione perequativo‑compensativa dell’assegno: la sperequazione reddituale era già presente prima del matrimonio, durato circa sette anni, e non vi era prova che l’ascesa professionale dell’ex marito fosse stata resa possibile da sacrifici di carriera dell’ex moglie.

Le allegazioni di rinunce lavorative (risoluzione di un precedente contratto con trasferte e rinuncia a un contratto a tempo indeterminato in una società di revisione) non sono risultate dimostrate e, anzi, smentite dalla produzione di un contratto contestuale con la banca, che mostrava la prosecuzione della carriera della ricorrente. Le prove testimoniali richieste sono state giudicate irrilevanti o inammissibili.

C.S. ha proposto ricorso per cassazione, denunciando motivazione apparente e violazione dell’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio, invocando la funzione perequativo‑compensativa dell’assegno e la giurisprudenza della Cassazione del 2018. La Suprema Corte ha però respinto il ricorso: la motivazione della Corte d’appello è stata ritenuta completa e non meramente apparente; soprattutto, è stato ribadito che lo squilibrio reddituale è solo una precondizione. Per ottenere l’assegno occorre dimostrare, con rigore, che quello squilibrio derivi da scelte familiari condivise e da reali sacrifici professionali del coniuge più debole, sacrifici che nel caso concreto non sono stati provati.

La Cassazione ha quindi confermato la revoca dell’assegno divorzile e condannato la ricorrente alle spese, oltre al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.