Phishing: nessuna responsabilità della banca in caso di colpa grave del correntista

La Redazione
09 Gennaio 2026

Il Tribunale di Torino afferma che il correntista il quale, con evidente e grave imprudenza, negligenza e superficialità, metta il truffatore nelle condizioni di poter operare liberamente sul proprio conto corrente commette una violazione con colpa grave dell’art. 7 del d.lgs. n. 11/2010, cui consegue integrale esclusione della responsabilità dell’intermediario ai sensi dell’art. 12, comma 4, d.lgs. cit.

Deve ritenersi connotato da evidente e grave imprudenza, negligenza e superficialità – ai sensi dell'art 10, comma 2, del d.lgs. n. 11/2010, attuativo della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno europeo  – il comportamento del correntista che, rispondendo ad una mail o ad un sms fraudolenti, digiti i propri codici personali così consentendo all'ignoto truffatore di utilizzare successivamente i predetti codici per effettuare operazioni di disposizione delle somme depositate sul conto corrente.  

Si tratterà poi di verificare - sulla base delle specifiche circostanze di fatto caratterizzanti la fattispecie concreta - se la condotta colposa del correntista costituisca causa esclusiva delle disposizioni che hanno determinato l'addebito e se la stessa abbia interrotto il nesso eziologico tra la prestazione del servizio di pagamento elettronico e l'evento dannoso.

Nel caso di specie, accertato che la ricorrente – indotta dal truffatore – era arrivata ad associare al conto corrente ed alla carta bancoposta una utenza cellulare diversa da quella che era nella propria disponibilità, a modificare le credenziali di accesso e ad effettuare bonifici di importi rilevanti in favore di soggetti terzi non conosciuti, il Tribunale ha ritenuto evidente che la stessa abbia deviato in modo notevole e determinante dalle buone pratiche di prudenza diffuse online dalla banca (consultabili sullo stesso sito) e, comunque, costituenti oramai patrimonio conoscitivo comune di qualsivoglia correntista, regole di cautela e prudenza che raccomandano di non accedere mai a link forniti da soggetti sconosciuti, tramite mail o tramite telefono, tenendo presente che nessun istituto di credito chiede al proprio correntista di fornire credenziali personali contattandolo con tanti canali, né chiede, tantomeno, di modificare il numero di telefono associato al conto corrente, abbinando ad esso altra utenza cellulare che non sia di proprietà o, comunque, nella piena disponibilità del titolare stesso del rapporto contrattuale.

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