Remissione di querela: la produzione in giudizio equivale alla mancata ricusa da parte del querelato

12 Gennaio 2026

La questione di legittimità costituzionale della quale si è occupata la Consulta con la sentenza in commento riguarda una delle eccezioni nominative (previste cioè in base al titolo di reato) ricomprese nel riscritto comma 3 dell'art. 131 c.p. (come inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 150/2022).

Massima

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 131-bis, comma 3, c.p. nella parte in cui stabilisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dagli artt. 336 e 337 c.p. se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio nelle proprie funzioni.

Il caso

Il Tribunale monocratico di Firenze era chiamato a giudicare dell'imputazione di resistenza aggravata a un pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 337 e 339 c.p., ascritta ad una imputata, che avrebbe più volte toccato con un dito il torace di un agente della Polizia di Stato, infine colpendolo con uno schiaffo al volto, per opporsi a un atto del suo ufficio, consistente nell'impedirle l'accesso a una manifestazione politica, svoltasi nell'ottobre 2019, la cui struttura ospitante aveva già raggiunto la capienza massima.

Riqualificato il fatto come violenza a un pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 336, comma 1, c.p., il giudice toscano, valorizzate le condizioni soggettive della prevenuta – incensurata, “donna di corporatura minuta”, già affetta da “patologia oncologica”, talché avrebbe agito con forza evidentemente modesta – ravvisava la sussistenza, in concreto, di elementi idonei all'applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., epperò preclusa ostandovi il comma 3, che esclude l'esimente, tra l'altro, quando si procede per i delitti previsti all'art. 336 e 336 c.p. se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il rimettente sollevava quindi questione di legittimità costituzionale nel rilievo che l'esclusione di tale fattispecie incriminatrice dal perimetro applicativo della speciale causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto violerebbe l'art. 3 Cost., essendovi altri titoli di reato che, pur di uguale o maggiore gravità, in quel perimetro rientrano: nell'ordinanza di rimessione sono portate in comparazione la violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.), la resistenza a forza armata (art. 143 c.p.m.p.) e la violenza o minaccia nei confronti del personale scolastico o sanitario (artt. 336, comma 2, 336, 61, comma 1, n. 11-octies e 11-novies, c.p.).

Il giudice a quo si doleva pertanto di non poter riconoscere, nella specie, la causa di non punibilità riguardo a un'imputazione ascritta a una donna incensurata, la quale avrebbe compiuto un gesto occasionale di violenza irrisoria nei confronti di un agente di polizia che le impediva di accedere, per motivi di capienza alla struttura, al luogo di svolgimento di una manifestazione politica.

La questione

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo - e ritenuta fondata dalla Consulta con la sentenza in commento - riguarda una delle eccezioni nominative (previste cioè in base al titolo di reato) ricomprese nel riscritto comma 3 dell'art. 131 c.p. (come inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 150/2022), ai sensi del quale l'offesa non può mai ritenersi di particolare tenuità quando si procede per una serie di reati ritenuti di particolare gravità o allarme sociale:

1) per delitti, puniti con pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive (v. art. 583-quater, comma 1, c.p.);

2) per i delitti previsti dagli artt. 336,337 e 341-bis c.p., quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di p.s. o di p.g. nell'esercizio delle proprie funzioni – ipotesi che veniva in rilievo nella vicenda di specie – nonché per il delitto previsto dall'art. 343 c.p. (cfr. C. cost. n. 77/2019, che ha ritenuto non manifestamente irragionevole l'esclusione legislativa nei casi di cui all'art. 337 c.p.)

3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, comma 1, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, n. 1, e comma 2, 583, comma 2, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, comma 1, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, 613-bis, 628, comma 3, 629, 644, 648-bis, 648-ter;

4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 19, comma 5, della legge n. 194/1978, in tema di interruzione della gravidanza, dall'art. 73. d.P.R. n. 309/1990 in tema di stupefacenti, salvo che per i delitti di lieve entità di cui al comma 5, e dagli artt. 184 e 185 del d.lgs. n. 58/1998, in tema di reati finanziari;

4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge n. 633/1941, salvo che per i delitti di cui all'art. 171 della medesima legge in tema di diritto d'autore.

Questo catalogo di reati “ostativi” – progressivamente ampliatosi negli anni – è espressione di una disciplina di sfavore incidente su norme sostanziali, come tale applicabile irretroattivamente ai soli fatti commessi successivamente all'entrata in vigore delle leggi che hanno introdotto le suddette eccettuazioni normative (Cass. pen., sez. VI, n. 23623/2024).

Le soluzioni giuridiche

La Corte costituzionale ha ritenuto, nel merito, la questione di legittimità fondata.

Secondo la Consulta, che pure richiama i propri precedenti in cui aveva escluso la manifesta irragionevolezza l'esclusione legislativa de qua (cfr. C. cost. n. 77/2019, che ha ritenuto non manifestamente irragionevole l'esclusione legislativa nei casi di cui all'art. 337 c.p.; C. cost. n. 30/2021), l'irrazionalità si è venuta a creare dopo le proprie precedenti decisioni, per effetto del mutato quadro normativo e delle comparazioni che lo stesso impone (tertia comparationis) agli effetti dell'art. 3 Cost.

Secondo il giudice delle leggi, una cesura profonda nella disciplina della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è stata determinata dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022 (cd. riforma Cartabia) che ha mutato il paradigma nella definizione dello spazio applicativo dell'esimente, poiché ne ha traslato il limite massimo edittale di pena (non superiore a cinque anni di reclusioni) al minimo (non superiore a due anni).

Ne è derivata l'inclusione nell'area operativa della causa di non punibilità di molti titoli di reato, con minimo edittale non superiore a due anni, che anteriormente erano dalla stessa esclusi a ragione del massimo edittale, superiore a cinque anni.

Questa estensione è stata bilanciata dall'introduzione di nuove eccezioni nominative, dettagliate nel novellato comma 3 dell'art. 131-bis c.p., il cui n. 2) ribadisce comunque l'eccezione anteriore per i delitti che qui rilevano previsti dagli artt. 336 e 337 c.p., quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.

Per effetto della riforma Cartabia, è entrato nel campo applicativo dell'esimente in questione l'omologo reato di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cui all'art. 338 c.p., titolo che, in precedenza, non aveva accesso all'esimente ostandovi il massimo edittale superiore a cinque anni.

Per il giudice delle leggi, la comparazione tra le fattispecie ex artt. 336 e 337 c.p., da un lato, e quella più grave ex art. 338 c.p., dall'altro, evidenzia un profilo di manifesta irragionevolezza, quanto all'applicabilità della causa di non punibilità, come esattamente colto dal giudice rimettente. Difatti, trattasi di reati aventi gli stessi elementi costitutivi (violenza o minaccia) con la specificità che nell'art. 338 c.p. la violenza o la minaccia è diretta ai danni di un'autorità pubblica costituita in collegio, il che giustifica una forbice edittale più severa, nel minimo (un anno di reclusione) come pure nel massimo (sette anni).

L'irragionevolezza è evidente perché la causa di particolare tenuità del fatto è ammessa per il reato più grave (art. 338 c.p.) commesso in danno dell'agente pubblico collegiale invece è esclusa per il reato meno grave (artt. 336 e 337 c.p.) in danno dell'agente pubblico individuale.

Di qui la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 131-bis, comma 3, c.p., nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 c.p.

Osservazioni

La rilevata manifesta irragionevolezza della norma scrutinata – specifica la Consulta – perdura anche alla luce della sopravvenienza dell'art. 19, comma 1, lett. a) e b), d.l. n. 48/2025, convertito dalla legge n. 80/2025 (cd. “decreto sicurezza”), che ha inserito negli artt. 336 e 337 c.p. un comma finale, recante un'inedita aggravante qualora il fatto di violenza o minaccia sia commesso nei confronti di – o per opposi a – un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Trattandosi di un'aggravante ad effetto speciale (aumento della pena fino alla metà), essa rileva ai fini della determinazione del minimo edittale per l'esimente di particolare tenuità (art. 131-bis, comma 5, c.p.) e tuttavia essa non è in grado di elevare il minimo di sei mesi, stabilito per i reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p., oltre quello di un anno, per il reato di cui all'art. 338 c.p.

La nuova aggravante di cui all'ultimo comma degli artt. 336 e 337 c.p. può astrattamente incidere sulla comparazione con alcuni ulteriori tertia dedotti dal Tribunale fiorentino rimettente: da un lato, la resistenza alla forza armata militare, che nella forma semplice ha tuttora il minimo edittale di sei mesi e non è stata interessata dall'introduzione di un'aggravane a effetto speciale; dall'altro, i delitti commessi con violenza o minaccia in danno del personale sanitario e scolastico, essendo quello di cui ai n. 11-octies e 11-novies dell'art. 61, comma 1, c.p. un'aggravante ad effetto comune, non computabile ai fini dell'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p.

Resta viceversa intatta la rilevata discrasia emergente dal raffronto, condotto sui minimi edittali, rispetto alla violenza o minaccia a corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cui all'art. 338 c.p., e la conseguente illegittimità costituzionale dell'esclusione dei reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p., se commessi nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, dall'ambito di operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

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