Cessione di crediti bancari ex art. 58 TUB e legittimazione passiva del cessionario

12 Gennaio 2026

Con la pronuncia in commento la Cassazione si concentra sulla cessione in blocco dei crediti bancari e sulla portata applicativa dell'art. 58 TUB.

Massima

Nell'ipotesi in cui viene azionato dalla banca cessionaria del credito, nell'ambito di un trasferimento in blocco ex art 58 TUB, non eseguito tramite operazioni di cartolarizzazione, il diritto di credito, derivante dal saldo passivo di un conto corrente chiuso, il correntista debitore, decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione, può, in via riconvenzionale, esercitare l'azione restitutoria di somme indebitamente versate al cedente, per effetto della illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della determinazione degli stessi sulla base di tassi uso piazza, esclusivamente nei confronti della cessionaria.

Il caso

La vicenda trae origine da un'opposizione allo stato passivo del Fallimento proposta da un soggetto che agiva quale procuratore e cessionario di crediti di un istituto bancario, insinuatosi per un credito derivante da uno scoperto di conto corrente. Il Tribunale di Potenza rigettava l'opposizione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Fallimento, condannava il procuratore - e dunque il cessionario - al pagamento di una rilevante somma, ritenuta indebitamente corrisposta dalla correntista in conseguenza dell'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della determinazione degli stessi sulla base dei tassi “uso piazza”.

            La Corte d'Appello di Potenza, adita dal cessionario (nelle more incorporato da altro istituto bancario), accoglieva il gravame e rigettava la domanda riconvenzionale del Fallimento. La Corte territoriale escludeva la legittimazione passiva del cessionario in relazione alle pretese restitutorie fondate su interessi anatocistici e tassi “uso piazza”, qualificando l'atto traslativo come cessione di soli crediti a sofferenza ai sensi dell'art. 58 TUB, e non come cessione dei contratti di conto corrente. Secondo tale impostazione, la natura di cessione di crediti precludeva al debitore ceduto la possibilità di far valere nei confronti del cessionario pretese restitutorie derivanti dai rapporti contrattuali originari.

            Avverso la sentenza di appello, il Fallimento proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e sostenendo che la cessione in blocco ex art. 58 TUB dovesse ricomprendere anche i diritti, le posizioni contrattuali e le azioni collegate ai crediti ceduti, con conseguente responsabilità del cessionario anche per le obbligazioni gravanti sulla banca cedente.

La questione

La questione sottoposta alla Corte di Cassazione concerne l'individuazione del soggetto legittimato passivamente – cedente o cessionario – rispetto alle pretese restitutorie del correntista, quale debitore ceduto, derivanti da illegittimi addebiti per anatocismo e applicazione di interessi “uso piazza” su un contratto di conto corrente, allorché il saldo passivo sia stato oggetto di una cessione di crediti in blocco non cartolarizzata ai sensi dell'art. 58 TUB.

            In particolare, la Corte è chiamata a chiarire se la cessione in blocco ex art. 58 TUB di crediti bancari derivanti da rapporti di conto corrente, pur non integrando una cessione di contratto ai sensi dell'art. 1406 c.c., determini, una volta decorso il termine trimestrale previsto dal comma 5 dell'art. 58 TUB, il trasferimento in capo al solo cessionario della legittimazione passiva in ordine alle azioni ed eccezioni inerenti al rapporto contrattuale sottostante, ivi comprese le domande riconvenzionali del debitore ceduto

Osservazioni

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, basando la propria decisione sull'analisi della disciplina speciale contenuta nell'art. 58 TUB.

            L'operazione di cessione dei crediti in ambito bancario è disciplinata dall'art. 58 TUB, che consente la cessione a banche di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La Corte ha evidenziato che la cessione in blocco di crediti in sofferenza opera certamente con riguardo al credito, ma determina anche il trasferimento del rapporto contrattuale dal quale esso deriva. La cessione del credito, lasciando inalterati i termini del rapporto sostanziale, comporta che il debitore ceduto divenga obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del creditore originario (Cass. n. 27884/2013).

            Ne consegue che, non potendosi determinare una modifica peggiorativa della sua posizione originaria, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione (Cass. nn. 9842/2018, 24657/2016 e 275/2001).

            Il fulcro normativo della decisione risiede nel quinto comma dell'art. 58 TUB. Tale disposizione prevede che, trascorsi tre mesi dagli adempimenti pubblicitari (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), il cessionario risponde in via esclusiva delle obbligazioni oggetto di cessione. La Corte ha qualificato il correntista (debitore ceduto) che vanta una pretesa restitutoria derivante dall'illegittima applicazione di interessi (anatocismo trimestrale e tassi uso piazza) come “creditore ceduto”.

            Di conseguenza, decorso il termine trimestrale dalla pubblicazione, il correntista ha la possibilità di far valere le proprie eccezioni e le pretese creditorie derivanti dal rapporto sottostante esclusivamente nei confronti del cessionario, non essendo più il cedente legittimato passivo (Cass. 28125/2021). Questo meccanismo, secondo la Cassazione, realizza una disciplina che deroga all'art. 2560 c.c., in virtù del principio di specialità, e comporta il trasferimento delle passività al cessionario in forza della sola cessione e del decorso del termine trimestrale (Cass. nn. 10653/2010, 18258/2014 e 264/2004).

            La Suprema Corte ha ritenuto non estensibile al caso di specie l'orientamento giurisprudenziale formatosi nell'ambito delle cessioni di crediti exL. 130/1999 (cartolarizzazione). Tale esclusione si fonda su due elementi distinti. In primo luogo, la L. n. 130/1999 disciplina cessioni di crediti pecuniari e non prevede l'applicabilità del comma 5° dell'art. 58 TUB, che costituisce la norma contenente la disciplina derogatoria in tema di legittimazione passiva. In secondo luogo, i crediti oggetto di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato da quello della società veicolo, destinato esclusivamente al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi. Tale separazione preclude al debitore ceduto la possibilità di proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente (Cass. nn. 21843/2019 e 17735/2022).

            Nel caso in esame, l'operazione negoziale era stata ricondotta nello schema giuridico della cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB, e la domanda riconvenzionale era stata proposta dal Fallimento nel 2006, ben oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della cessione del 2001. Pertanto, il legittimato passivo andava individuato nella cessionaria (e, per essa, nell'incorporante).

            In accoglimento del ricorso, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, enunciando il seguente principio di diritto: in caso di trasferimento in blocco ex art. 58 TUB di crediti derivanti da saldo passivo di conto corrente chiuso - non effettuato mediante cartolarizzazione - il correntista debitore, decorso il termine trimestrale dalla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, può esercitare, in via riconvenzionale, esclusivamente nei confronti della banca cessionaria l'azione restitutoria delle somme indebitamente versate al cedente per illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e applicazione di tassi ‘uso piazza'.

Conclusioni

La decisione in esame chiarisce la portata applicativa dell'art. 58 TUB, affermando che la cessione in blocco di crediti bancari comporta, decorso il termine trimestrale previsto dal comma 5, il trasferimento in capo al cessionario della legittimazione passiva esclusiva anche con riferimento alle pretese restitutorie del debitore ceduto derivanti dal rapporto contrattuale sottostante. Tale effetto si fonda sulla specialità della disciplina bancaria, che deroga ai principi generali in tema di circolazione dei rapporti giuridici e di responsabilità per le passività, e non risulta estensibile alle operazioni di cartolarizzazione regolate dalla L. n. 130/1999. La pronuncia assume pertanto rilievo sistematico nella delimitazione degli effetti soggettivi della cessione ex art. 58 TUB e nella individuazione del corretto legittimato passivo nelle controversie bancarie.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.