I d.m. con cui viene effettuata la rilevazione trimestrale dei TEGM devono essere conosciuti dal giudice?
12 Gennaio 2026
La vicenda riguardava un giudizio di opposizione promosso dagli ingiunti avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore della banca in cui gli opponenti lamentavano che la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto della rilevazione dei tassi soglia operata dal CTU, visto che quella rilevazione aveva ad oggetto un dato normativo rispetto al quale non si configurava un onere probatorio degli interessati. In sintesi, i ricorrenti ponevano in cassazione la questione dell'obbligo del giudice di pronunciare in conformità del canone iura novit curia, corollario del principio di legalità posto dall'art. 113 c.p.c., e della conseguente inoperatività, nella materia che interessa, del principio della disponibilità delle prove fissato dall'art. 115 c.p.c. La Corte ha ritenuto il motivo fondato, evidenziando che secondo la giurisprudenza «in tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108/1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia, sancito dall'art. 113 c.p.c.» (Cass. 29 novembre 2022, n. 35102; in senso conforme, Cass. 31 luglio 2024, n. 21427; tra le più recenti decisioni non massimate in CED sul punto: Cass. 4 luglio 2025, n. 18206; Cass. 3 marzo 2025, n. 5593; Cass. 25 novembre 2024, n. 30253; Cass. 31 luglio 2024, n. 21427; Cass. 1 luglio 2024, n. 18042; Cass. 16 maggio 2024, n. 13603). Vero è che consta un precedente difforme: secondo Cass. 11 ottobre 2024, n. 26525, infatti, l'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, oltre a non rappresentare un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), non può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108/1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere. Tuttavia, secondo i giudici, questo arresto, che dà vita a un contrasto da credere inconsapevole (visto che in detta decisione non è fatta menzione dell'opposto orientamento, assolutamente incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte) non merita condivisione. Infatti, i decreti ministeriali con cui sono fissati i tassi globali medi da cui si ricava il tasso soglia, sono atti che, completando il precetto della norma primaria, hanno essi stessi natura normativa. Una tale ricostruzione si trova espressa, prima ancora che da Cass. 29 novembre 2022, n. 35102, da Cass. 13 maggio 2020, n. 8883, non massimata in CED, secondo cui «è indubbio che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell'usura abbia carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile, e debba pertanto essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che l'abbiano invocata». Per vero, dalla disciplina della l. n. 108/1996 si ricava che la legge e i decreti ministeriali si compongono in un quadro regolatorio unitario, che non consente di assegnare un valore solo amministrativo alla nominata rilevazione. Significativamente, nel testo dell'art. 644 c.p., per come sostituito dall'art. 1 l. n. 108/1996, è disposto, al terzo comma, che «(l)a legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari». È stato dunque lo stesso legislatore, secondo la Corte, a qualificare come elemento normativo («legge») il decreto ministeriale che individua il tasso globale medio riferito ad ogni singola categoria di operazioni. |