Transazione con l’Erario nella composizione negoziata: il controllo di legittimità sostanziale del giudice
09 Gennaio 2026
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, c.c.i.i., l'autorizzazione all'esecuzione dell'accordo transattivo tra il debitore e le Agenzie Fiscali concluso nell'ambito della composizione negoziata è subordinata alla verifica da parte del Giudice della “regolarità della documentazione allegata all'accordo”. Secondo il Tribunale di Monza: «tale ultimo controllo non può essere circoscritto ad un vaglio formale della presenza della documentazione normativamente richiesta e di semplice spunta degli stessi, ma deve essere esteso alla verifica della sussistenza delle condizioni per autorizzare l'esecuzione dell'accordo (esemplificando, regolarità della documentazione, falcidiabilità dei crediti erariali oggetto dell'accordo, presenza del parere dell'autorità competente) e, soprattutto, della espressione di consenso da parte delle Agenzie fiscali consapevole, in quanto manifestato a seguito di compiute e contestualizzate informazioni in ordine alla convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, ridondando così in un controllo di legittimità sostanziale dell'accordo, che impone l'esame della completezza dell'attestazione e della ragionevolezza delle sue conclusioni». «In particolare – prosegue il Tribunale – il Giudice deve vagliare la relazione del professionista indipendente al fine di verificarne la coerenza alla luce dell'iter-logico argomentativo posto alla base dell'attestazione “della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico” della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini della verifica di veridicità dei dati contabili esposti dalla società. Il vaglio della coerenza dell'attestazione e delle verifiche contenute nella relazione non implica alcun sindacato sulle valutazioni di merito conclusive del professionista e neppure sull'esercizio dell'autonomia negoziale delle Agenzie fiscali, bensì il riscontro dell'idoneità dell'attestazione e delle verifiche a veicolare informazioni funzionali all'espressione di un consenso consapevole ed informato formale, dovendosi ritenere inidonea a tale scopo e quindi tamquam non esset, quell'attestazione l'attestazione che si palesi incoerente, apodittica e tautologica». |