Decadenza degli incentivi per impianti fotovoltaici e obbligo ripristinatorio del cessionario
09 Gennaio 2026
In materia di incentivi pubblici per impianti fotovoltaici, il cessionario dei crediti derivanti dalla convenzione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), in assenza di voltura della convenzione, non acquisisce la titolarità del diritto all'incentivo e resta estraneo al rapporto pubblicistico di incentivazione, che intercorre esclusivamente tra il GSE e il titolare dell'impianto. Sussiste il difetto di legittimazione ad agire del cessionario per l'impugnazione del provvedimento di decadenza dal beneficio adottato ex art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, essendo egli titolare di un mero interesse di fatto, insufficiente a fondare la legittimazione processuale. La cessione del credito rileva solo sul piano civilistico legittimando il cessionario alla riscossione delle somme finché l'incentivo permane, senza trasferire il diritto all'incentivo né la titolarità del rapporto amministrativo. La decadenza per difetto dei requisiti di ammissione incide sul titolare dell'impianto, unico destinatario dell'ammissione al beneficio, e costituisce una vicenda estintiva pubblicistica ex tunc, che produce effetti anche nei confronti del cessionario, titolare del credito trasferito; non ha natura sanzionatoria né integra una causa sopravvenuta di risoluzione della convenzione, ma è un atto vincolato e ripristinatorio che accerta l'inesistenza ab origine del diritto alla tariffa incentivante, di fonte legale, riconosciuto con provvedimento amministrativo e condizionato alla verifica dei requisiti dichiarati, con travolgimento automatico della convenzione avente natura accessiva e regolatoria. Il pagamento dell'incentivo in assenza del correlato diritto di credito configura un indebito oggettivo, il GSE è tenuto al recupero delle somme erogate, trattandosi di risorse pubbliche non nella sua disponibilità che legittima la sua richiesta di restituzione nei confronti del cessionario del credito, in ragione dell'effetto traslativo prodotto dalla cessione del credito. L'obbligo restitutorio grava sul cessionario, in solido con il cedente, ex art. 2033 c.c., non rilevando la buona fede, l'affidamento, le clausole di correttezza o la mancata comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di un rischio tipico della cessione del credito e di effetti solo indiretti e riflessi. Sono legittime le azioni cautelari e restitutorie promosse dal GSE in sedi giurisdizionali diverse, purché sia evitata ogni duplicazione degli incassi. |