Art. 8 CEDU e accesso ai conti bancari: si pronuncia la Corte
13 Gennaio 2026
Nel caso di specie, la base normativa interna era costituita, in particolare, dagli artt. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. 633/1972 e 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 600/1973, come integrati dalla prassi amministrativa (circolari 131/1994, 32/E/2006, 25/E/2014, 16/2016) e interpretati dalla giurisprudenza di Cassazione che qualifica l'autorizzazione all'accesso ai dati bancari come atto meramente endoprocedimentale, privo di obbligo di motivazione e non immediatamente impugnabile. I ricorrenti lamentavano davanti alla Corte EDU l'eccessiva ampiezza del potere discrezionale attribuito all'Amministrazione, l'assenza di un vaglio giurisdizionale ex ante o ex post effettivo e la mancanza di garanzie procedurali idonee a prevenire abusi. La Corte, pur riconoscendo che l'accesso ai dati bancari ha una base legale negli artt. 51 d.P.R. 633/1972 e 32 d.P.R. 600/1973, ritiene che la finalità di controllo dell'adempimento fiscale, indicata in termini generici, sia insufficiente a delimitare il potere discrezionale, in quanto la legge italiana consente all'Amministrazione di decidere se e come attivare l'accesso su basi estremamente ampie. Le circolari, pur considerate, in astratto, idonee a precisare le condizioni di esercizio del potere, non risultano vincolanti in concreto, senza trascurare che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, l'Amministrazione non è tenuta a dimostrare di aver rispettato i criteri ivi stabiliti. In assenza di obbligo di motivazione, il potere di autorizzare l'accesso ai dati bancari si traduce in una discrezionalità sostanzialmente illimitata (“unfettered discretion”), incompatibile con il principio di legalità. Analizzando i rimedi interni, la Corte osserva che il ricorso alle commissioni tributarie è possibile solo in via mediata, attraverso l'impugnazione dell'avviso di accertamento, e solo qualora questo si fondi sui dati bancari acquisiti; l'autorizzazione rimane, dunque, atto endoprocedimentale, non impugnabile autonomamente. Inoltre, il controllo risulta fortemente depotenziato (oltre che condizionato ai termini di decadenza dell'accertamento) dalla circostanza che la mancanza di motivazione, o perfino l'assenza di autorizzazione non determinano automaticamente l'invalidità dell'avviso, ma è richiesta la prova, da parte del contribuente, di un concreto pregiudizio a un diritto costituzionalmente protetto. La Corte ritiene, quindi, che tale rimedio non offra una tutela effettiva rispetto alla singola misura di accesso ai dati bancari. Da un'attenta disamina della normativa italiana emerge che nessuno dei rimedi prospettati consente un controllo effettivo, tempestivo e sostanziale sulla legittimità dell'accesso ai dati bancari da parte dell'autorità fiscale, nonostante ciò integri interferenza nella “vita privata” ex art. 8 CEDU. Tali informazioni, infatti, rientrano a pieno titolo nel novero dei dati personali, a prescindere dal loro carattere non sensibile e dalla loro eventuale connessione con l'attività professionale. Inoltre, la nozione di “legge” ai fini convenzionali è sostanziale e comprende non solo le norme primarie, ma anche gli atti secondari (quali circolari) e la giurisprudenza, purché accessibili e idonei a definire limiti e modalità di esercizio del potere da parte dell'Amministrazione. Non soddisfa l'art. 8 un rimedio giurisdizionale che sia solo eventuale, praticabile solo a distanza di molti anni e, di fatto, neutralizzato dalla giurisprudenza nazionale che nega rilevanza invalidante alla mancanza di motivazione o alla stessa assenza di autorizzazione. Né un organo di garanzia privo di potere decisionale vincolante – come il Garante del Contribuente – integra un rimedio effettivo ai sensi dell'art. 8 CEDU, per quanto possa svolgere funzioni ausiliarie di segnalazione. La Corte qualifica, quindi, come sistemico il vizio riscontrato, in quanto discende direttamente dal contenuto della normativa interna e dalla sua interpretazione giurisprudenziale costante e non da un'applicazione aberrante nel singolo caso; pertanto, la sentenza impone al legislatore nazionale una riflessione immediata sulla necessità di revisione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 e sul rafforzamento dei rimedi attualmente disponibili. |