La Suprema Corte precisa i limiti di esperibilità dell’azione revocatoria nei confronti dei soggetti esteri

Paolo Bosticco
12 Gennaio 2026

La sentenza della Suprema Corte conferma un orientamento ormai consolidato in tema di azione revocatoria nei confronti di soggetto estero. Il commento si sofferma, in particolare, sul tema della prevalenza della deroga prevista dall’art. 13 del reg. (UE) 1346/2000 su altre norme di diritto internazionale privato.

Massime

1) L'art. 13 del reg. (UE) 1346/2000, applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevale quale lex specialis su altre norme di diritto internazionale privato laddove disciplina le azioni che nascono dalla procedura concorsuale e non da fatti illeciti o dal diritto.

2) Il convenuto in una azione revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a un contratto che risulti soggetto, per espressa previsione contrattuale, alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, ove invochi l'applicazione di questa legge al fine dell'esenzione da revocatoria a termini degli artt. 13 e 4, par. 2, lett. m) reg. (CE) 1346/2000, deve proporre tale difesa entro il termine di decadenza di proponibilità delle eccezioni in senso stretto, in quanto la richiesta di esenzione da revocatoria costituisce fatto impeditivo tale da ampliare la causa petendi, rimessa al diritto potestativo della parte che la invoca e fondata sull'applicazione della clausola contrattuale che richiama, ai fini dell'esenzione, tale disciplina.

Il caso

Una procedura fallimentare italiana evocava in giudizio una società anch'essa italiana, la quale eccepiva - peraltro solo nel corso del giudizio e non in sede di costituzione - l'assoggettamento del contratto alla normativa inglese sostenendo, quindi, in tal senso che il giudizio non avrebbe potuto essere deciso in forza della lex fori concursus ex art. 4, par. 2, lett. m) del reg. (UE) 1346/2000, bensì avrebbero dovuto essere applicate le disposizioni della normativa britannica in ossequio all'art. 13 del reg. (UE) 1346/2000 (con applicazione delle norme comunitarie alla fattispecie anteriore alla Brexit). La sentenza decide, peraltro, la controversia sulla base della normativa interna, ritenuto che, pur essendo in astratto applicabile alla fattispecie ratione temporis l'art. 13 del reg. (UE) 1346/2000, la pretesa di applicare tale disposizione risultava inammissibile e ciò in quanto l'assoggettabilità del contratto alla legge estera – nella fattispecie quella inglese – che non consentirebbe di impugnare l'atto, costituisce eccezione in senso proprio, che nel giudizio pendente non era stata tempestivamente dedotta dalla convenuta.

Sotto tale ultimo profilo, la pronunzia in commento aggiunge, quindi, una precisazione rilevante sull'applicazione della sopra citata normativa comunitaria e, pervero, le statuizioni dei giudici di legittimità traggono origine dall'esito di un contenzioso comunitario avviato proprio dalla procedura fallimentare coinvolta e definito con la pronunzia n. 54/16 emessa dalla quinta sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea l'8 giugno 2017, che ha sancito il principio poi applicato nella sentenza italiana, statuendo che «L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che la forma e il termine nei quali colui che ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori ha l'onere di sollevare un'eccezione ai sensi di detto articolo, al fine di opporsi a un'azione diretta alla revoca di tale atto secondo le disposizioni della lex fori concursus, nonché la questione se il medesimo articolo sia applicabile anche d'ufficio da parte del giudice competente, eventualmente dopo che sia scaduto il termine impartito alla parte interessata, rientrano nel diritto processuale dello Stato membro nel cui territorio la controversia è pendente. Tale diritto non deve, tuttavia, essere meno favorevole rispetto a quello che disciplina situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) né rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività), circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare».

In conformità alle statuizioni della Corte UE, quindi, la pronunzia della Suprema Corte qui commentata ha, anzitutto, precisato implicitamente che la deroga all'applicazione delle norme concorsuali interne potrebbe anche essere in astratto collegata all'individuazione della legge estera basata sui criteri generali di diritto internazionale privato e non in forza di una espressa previsione negoziale: ed invero, nel caso di specie si è ritenuta applicabile al contratto la legge italiana, in forza della stipula in Italia tra società italiane di contratto avente a oggetto canoni di noleggio di una nave che aveva altresì effettuato operazioni di carico e scarico nelle acque territoriali italiane.

La Cassazione conferma, d'altro canto, la statuizione dei giudici del merito (e della sopra citata pronuncia della corte europea che ha esaminato la vicenda), affermando che la deduzione dell'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 13 del reg. (UE) 1346/2000 – costituendo eccezione processuale in senso proprio e comportando un ampliamento del thema decidendum - postula altresì la tempestiva deduzione dell'assoggettamento del contratto alla legge estera che non prevede l'impugnabilità dell'atto e, nella fattispecie, l'applicazione della legge inglese era stata invocata dalla parte convenuta in revocatoria solo con la prima memoria difensiva, anziché in sede di costituzione in giudizio. Sottolineano, in tal senso, i giudici di legittimità che, se la deroga prevista dall'art. 13 del reg. (UE) 1346/2000 comporta la piena applicazione della lex causae estera alla fattispecie, le disposizioni processuali rimangono, viceversa, quelle del Paese in cui il processo si svolge e che regola, quindi, anche termini e preclusioni processuali che disciplinano la facoltà di validamente sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio, quale è stata ritenuta appunto l'eccezione volta ad invocare l'applicabilità alla fattispecie di una normativa diversa da quella del Paese in cui si svolge il giudizio revocatorio, in quanto luogo di apertura della procedura concorsuale.

Le questioni giuridiche e la soluzione

Le disposizioni degli artt. 4 e 13 del reg. (UE) 1346/2000, applicate nella fattispecie dai giudici della Suprema Corte, avevano generato in passato qualche incertezza interpretativa.

I dubbi nascono anche dalla sinteticità del testo normativo, che non indica espressamente quale sia la disciplina dell'azione revocatoria avviata nei confronti del soggetto estero: gli unici dati inequivoci sono che, in forza del principio generale dettato dagli artt. 3, par. 1 e 4, par. 2, lett. m) reg. (UE) 1346/2000, le norme interne sono pienamente applicabili per sancire l'inefficacia di atti compiuti dal debitore insolvente. Come precisa Corte UE, Sez. IV, 14 novembre 2018, n. 296/17 «l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 dev'essere interpretato nel senso che la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro, sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata, a conoscere di un'azione revocatoria fondata sull' insolvenza e diretta nei confronti di una controparte con sede statutaria o domicilio in un altro Stato membro costituisce una competenza giurisdizionale esclusiva».

Tale giurisdizione, peraltro, trova una precipua deroga nel citato art. 13 reg. (UE) 1346/2000, laddove tale norma sancisce che l'art. 4, par. 2, lett. m), non si applica se il beneficiario dell'atto prova che «tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura» e che «tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo».

E dunque, affinché si possa verificare la deroga sancita dall'art. 13 reg. (UE) 1346/2000 all'attribuzione giurisdizionale al foro concorsuale, anzitutto, occorre che l'atto impugnato sia soggetto alla normativa estera; e già su tale requisito ci si chiede se, in mancanza di specificazione, si deve ipotizzare che non sia necessaria una espressa elezione della legge estera, potendo questa essere anche conseguenza della corretta applicazione delle norme che determinano la lex contractus. Come detto, da quanto si evince dalla sentenza in commento, il caso deciso riguarda un'ipotesi in cui l'assoggettamento o meno dell'atto alla norma estera dovrebbe essere valutato in ossequio ai principi generali che fissano la legge applicabile ad un contratto che presenti elementi collegabili ad un paese estero, con la rilevante precisazione che l'onere di dedurre tempestivamente, ed altresì di dimostrare, i presupposti per l'applicazione di una legge diversa da quella che regola il concorso è a carico della parte che solleva l'eccezione.

Al di là della decisione in rito adottata nella fattispecie concreta, peraltro, laddove si debba valutare l'applicabilità dell'art. 13 reg. 1346/2000, la problematica più discussa riguarda il secondo requisito, ovvero allorché si tratta di dare un senso alla previsione che esclude l'accoglimento della revocatoria (in realtà, la formulazione della norma è oggettivamente criptica, poiché si limita a sancire la disapplicazione della lex fori concursus) in relazione all'atto soggetto a legge estera, ove «tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo». Ed invero, è legittimo domandarsi se l'impugnabilità nell'ordinamento straniero possa anche meramente sussistere in linea teorica o debba svolgersi un giudizio sull'accoglibilità della domanda in applicazione della normativa straniera nella fattispecie concreta.

Per come è formulata la norma, la stessa non chiarisce se, una volta che sia stato reperito nella legge estera un istituto che consente comunque di impugnare un atto compiuto con un soggetto fallito in Italia – ad esempio, nella fattispecie esaminata dai giudici veneziani che ha portato alla sentenza in commento, l'eventuale applicazione delle norme dell'Insolvency Act 1986 inglese condizionerebbe l'accoglimento della revocatoria ad un atteggiamento psicologico di desire del solvens, che di fatto concreta una vera e propria volontà “dolosa” di favorire l'accipiens rispetto agli altri creditori (per una sintesi delle disposizioni di quell'ordinamento, v. P. Bosticco, Revocatoria contro lo straniero ed esenzione ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 1346/2000, in IUS Crisi d'impresa (ius.lefebvregiuffre.it) – ilfallimentarista.it, 2012), onere di arduo assolvimento –, la fondatezza della domanda debba essere giudicata in forza della normativa estera (in ipotesi più restrittiva di quella interna o anche fondata su una statuizione diversa, ad esempio, non di inefficacia, ma di annullamento, nullità o inopponibilità) – oppure, superato l'ostacolo dirimente, si possa tornare a decidere la fattispecie in base alla normativa applicabile alla procedura concorsuale.

Sul punto, dopo alcune pronunzie di merito incerte, si è dovuto registrare l'intervento dirimente della Corte europea, che ha sancito il principio secondo il quale in presenza dei presupposti per la deroga dettata dall'art. 13 reg. (UE) 1346/2000, la normativa estera diviene la lex causae, di modo che l'accoglibilità dell'azione revocatoria è subordinata a che il giudice interno, applicando la legge estera al caso concreto, ravvisi nella fattispecie i presupposti per accogliere la domanda in base a quella normativa. Per citare una nota pronunzia, «L'art. 13 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che la sua applicazione è assoggettata alla condizione che l'atto interessato non possa essere impugnato sul fondamento della lex causae, tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie» (Corte UE, Sez. VI, 15 ottobre 2015, n. 310/14, in Giur.It., 2016, 2421); non solo, ma, nell'interpretazione proposta dai giudici comunitari, l'applicazione della normativa estera si estende a tutti i presupposti per l'accoglimento, di modo che «l'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 dev'essere interpretato nel senso che il regime derogatorio da esso istituito include parimenti i termini di prescrizione, i termini per l'esercizio dell'azione revocatoria e i termini di decadenza previsti dalla lex causae» e che «le regole formali che presiedono all'esercizio di un'azione revocatoria sono determinate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, dalla lex causae» (Corte UE, Sez. I, 16 aprile 2015, n. 557/13, in eur-lex.europa.eu, riferita all'applicabilità dei termini brevi di decadenza prevista dalla normativa austriaca per l'azione revocatoria).

Peraltro, la corte europea enuncia un principio che la norma applicata non esplicita in modo chiaro, soprattutto se si considera che gli stessi giudici europei ammettono che la deroga all'applicazione della lex fori concursus dovrebbe essere l'eccezione; d'altro canto, non pare allo scrivente che neppure le modifiche apportate dall'entrata in vigore del nuovo reg. (UE) n. 848 del 20 maggio 2015, che ha abrogato quello risalente ad inizio secolo, abbiamo giovato ai fini di giungere ad una interpretazione univoca: il reg. (UE) 848/2015, infatti, riprende la disposizione previgente sancendo, per un verso, all'art. 7, che «La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. In particolare, essa determina quanto segue: (…) m) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori» e precisando, in parziale deroga a tale statuizione, all'art. 16, che «L'articolo 7, paragrafo 2, lettera m), non si applica quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che: a) l'atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura, e b) la legge di tale Stato membro non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo».

È lecito chiedersi per quale ragione la nuova norma non sia stata più (o meno) incisiva: sancire che non si applica la lex fori concursus in presenza di uno strumento che consente l'impugnazione dell'atto contestato anche nella legge straniera, invero, potrebbe anche voler significare che quest'ultima si applica solo se non esiste in astratto alcun mezzo per impugnare quell'atto, ritornandosi alla legge di apertura del concorso, applicabile secondo il principio generale, per decidere la causa ogni volta che un mezzo di impugnazione sussista e non che la normativa straniera diviene la lex causae in forza della quale occorre decidere se l'azione revocatoria sia accoglibile, avuto riguardo alla regolamentazione che in quel sistema avrebbe la fattispecie concreta. A mio parere, si tratta di un'occasione persa per fare chiarezza.

La sentenza della Suprema Corte in commento, d'altro canto, si arresta alla questione pregiudiziale processuale e non entra nel merito, ma ci pare utile rilevare che la corte veneziana che ha emesso la sentenza confermata si era anche posto un problema in termini probatori e lo ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE, la quale – con la citata sentenza 54/2016 dell'8 giugno 2017 – ha avuto modo di statuire che «L'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che la parte sulla quale incombe l'onere della prova deve dimostrare che, qualora la lex causae consenta di impugnare un atto ritenuto pregiudizievole, non sussistono in concreto i presupposti - differenti da quelli previsti dalla lex fori concursus - richiesti perché l'impugnazione di tale atto possa essere accolta».

Osservazioni

In un mio precedente scritto, anche proprio per la mancanza all'epoca di un orientamento consolidato anche in sede di legittimità, avevo espresso le mie perplessità sulla tesi oggi non solo prevalente, ma di fatto cerziorata dalla non disapplicabile pronunzia della Corte di Giustizia UE sopra citata. Pur non potendosi evidentemente negare l'efficacia dirimente di tali statuizioni, lo scrivente ritiene di dover ribadire che la soluzione più favorevole al convenuto straniero non convince sino in fondo: sta bene tutelare il contraente estero che non possa lontanamente ipotizzare la revocabilità di un atto, in quanto nell'ordinamento straniero quell'atto non sarebbe astrattamente impugnabile in alcun modo, ma affermare che, quando l'atto sarebbe stato astrattamente contestabile – e quindi il contraente accettò il rischio di una futura impugnativa – l'azione della curatela non sarebbe ammessa se in concreto non sarebbe stata accolta nella fattispecie in applicazione delle norme estere, significa imporre non solo al giudice italiano di giudicare in base ad un ordinamento diverso da quello “naturale” del concorso, ma anche ai creditori di subire gli effetti della “perdita” delle azioni che sarebbero fondate nel diritto interno.

Vero è che il rigore è mitigato, come si accennava, dalla statuizione più volte ribadita in forza della quale l'onere di provare che, nell'ordinamento estero applicabile ai sensi dell'art. 13 reg. (UE) 1346/2000, l'atto contestato non sarebbe impugnabile con nessun mezzo spetta al convenuto (in tal senso si esprime, in particolare, Corte UE, Sez. VI, 15 ottobre 2015, n. C-310/14, in Fallim., 2016, 273, concludendo che «Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 del regolamento n. 1346/2000 e nell'ipotesi in cui il resistente in un'azione di nullità, annullamento o inopponibilità sollevi una disposizione della lex causae secondo cui tale atto è impugnabile unicamente nelle circostanze previste da tale disposizione, incombe a tale resistente eccepire l'assenza di tali circostanze e produrne la prova»). Con la precisazione (ribadita nella medesima sentenza ora citata) che l'assenza di possibili mezzi di impugnazione deve essere dimostrata non solo con riferimento al “corpo” delle leggi concorsuali, ma tenendo conto in generale di tutte le ipotesi normative di impugnabilità, per nullità, annullamento, inopponibilità o inefficacia. Tuttavia, la singolarità della regolamentazione così interpretata è che in realtà, a fronte della proposizione di una azione “tipica” concorsuale come la revocatoria, il giudice interno si troverebbe a decidere se sia invece accoglibile una domanda del tutto difforme, quale quella che consente di impugnare l'atto contestato nel corpo della legislazione estera applicabile.

A maggior ragione, il dubbio si pone nell'ipotesi in cui l'applicazione della legge estera sia conseguenza di una pattuizione negoziale che si ponga al di fuori di tutti i criteri che fisserebbero ordinariamente la legge applicabile al contratto. In questo senso, la sentenza di merito confermata dalla pronunzia in commento sembra temperare gli effetti della deroga prevista dall'art. 13 reg. (UE) 1346/2000 laddove, del resto in linea con le sentenze comunitarie citate, valorizza i criteri generali di determinazione della legge applicabile. Tuttavia, ciò ovviamente non elimina un duplice rischio: da un lato, che vengano invocati ex post criteri alternativi di collegamento ad hoc, al fine di eludere opportunisticamente la normativa applicabile secondo i criteri “ordinari” e, d'altro canto, che un contraente “forte" imponga ex ante una deroga pattizia che assoggetta il contratto ad una normativa che di per sè non sarebbe applicabile al negozio giuridico.

Qualche questione irrisolta

E dunque, anche se collocandoci nel solco tracciato dalla giurisprudenza comunitaria e percorso nella sentenza qui in commento, la pronunzia della Suprema Corte appare coerente con lo “stato dell'arte” e propone una corretta applicazione della disciplina sulle preclusioni processuali, permangono, tuttavia, alcuni problemi irrisolti nella concreta applicazione del principio.

In particolare, a mio avviso, resta aperta una questione di fondo, ovvero se per atto revocabile si intenda qualsiasi attività anche solo esecutiva del contratto, ancorché nella giurisprudenza italiana da sempre si affermi, ad esempio, che la revocatoria dei pagamenti prescinde dall'efficacia del negozio giuridico sottostante; al riguardo, traendo anche spunto dalla statuizione di Corte UE 22 aprile 2021 n. 73/20, che ha esteso l'applicazione dell'art. 13 reg. (UE) 1346/2000 anche alla fattispecie del pagamento del terzo (che di fatto non sarebbe parte del rapporto contrattuale) e da talune pronunzie interne, v'è da ipotizzare che la deroga prevista dall'attuale art. 16 reg. (UE) 848/2015 sia destinata ad avere applicazione ampia, contrariamente a quello che era presumibilmente l'intento del legislatore comunitario. Segnalo, a tal riguardo, un fattispecie peculiare, decisa da Cass., Sez. I, 1° luglio 2022, n. 21047: in quel caso, la lex contractus era quella estera (quella inglese), ma l'azione revocatoria aveva ad oggetto anche pagamenti eseguiti in forza di una transazione pattiziamente disciplinata dalla legge italiana; ebbene, nella fattispecie i giudici del merito hanno ritenuto che la deroga ex art. 13 reg. (UE) 1346/2000 valesse ad escludere l'accoglibilità della revocatoria anche per gli atti derivanti dalla transazione, essendo prevalente la legge originaria di disciplina del contratto.

Sotto tale profilo, riprendendo quanto poc'anzi si osservava, occorre dare atto che il rischio che l'elezione della legge applicabile nell'ambito di rapporti con controparti estere “strutturate” possa prestarsi a fenomeni di law shopping al fine di evitare a priori future impugnazioni degli atti compiuti in esecuzione dei contratti stipulati, tale situazione potrebbe costituire una concreta eventualità nell'ambito di rapporti negoziali in settori in crisi: non è un caso che molte pronunzie sull'applicazione dell'art. 13 reg. (UE) 1346/2000 riguardino procedure a carico di compagnie aeree, il cui dissesto nasce da una profonda crisi, tale da indurre le compagnie lessor di aeromobili e quelle che li riforniscono di carburante ad una peculiare attenzione ai rischi correlati al non improbabile assoggettamento del cliente a procedure concorsuali.

Sul punto è ancora la sentenza della Corte di Giustizia UE da cui prende le mosse la pronunzia in commento a fornire uno spunto rilevante, laddove precisa che «L'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 può essere validamente invocato qualora le parti di un contratto, che abbiano sede in uno stesso Stato membro, nel cui territorio sono ubicati anche tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi, abbiano designato come applicabile a tale contratto la legge di un altro Stato membro, a condizione che dette parti non abbiano scelto tale legge fraudolentemente o abusivamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare»: in sostanza, anche se in apparenza si dichiara la possibilità di “colpire” quelle elezioni della normativa applicabile che risultino preordinate a sottrarre una delle parti all'applicazione di principi dettati dalla legge che in forza dei criteri di collegamento ordinari verrebbe applicata al negozio giuridico, la statuizione riconosce alle parti la facoltà di assoggettare il contratto ad una legge estera anche del tutto avulsa da quella “naturale” e conferma in tal caso la vigenza della deroga prevista dall'art. 13 reg. (UE) 1346/2000. Pare evidente che, fronte dell'apparente tutela rispetto a fenomeni di law shopping, risulta non agevole andare ad individuare a monte un intento fraudolento nel prevedere l'assoggettamento di un contratto ad una normativa che non consenta poi di impugnare gli atti conseguenti in caso di assoggettamento di una delle parti a procedura concorsuale: la natura elusiva dell'accordo, in tal senso, sarebbe ipotizzabile solo nei casi in cui esso sia perfezionato quando una delle parti già versi in situazione di crisi nota alla controparte, a meno di voler estendere la sanzione in forza di presunzioni in merito alle intenzioni delle parti che peraltro mi paiono difficilmente dimostrabili ex ante.

Con riguardo, poi, alla fattispecie decisa dalla pronunzia in commento, va segnalata una questione peculiare di un certo interesse: come accennavo, una delle normative che limita in modo drastico la possibilità di esercitare azioni revocatorie rispetto agli atti compiuti da un soggetto insolvente è l'Insolvency Act 1986 inglese, non a caso invocato dalla parte resistente - intempestivamente, peraltro - nel giudizio da cui scaturisce la sentenza di legittimità e che, sino al momento in cui la regolamentazione comunitaria risultava cogente anche rispetto al Regno Unito, comportava una applicazione “vincente” dell'art. 13 reg. (UE) 1346/2000; tuttavia, la soluzione potrebbe non essere pianamente la medesima dopo la Brexit: ci si chiede, infatti, quale sarà la disciplina applicabile ai rapporti disciplinati dalla legge inglese al di fuori della regolamentazione comunitaria: vero è che il 27 giugno 2024 il Regno Unito ha ratificato la convenzione dell'AJA del 2 luglio 2019, ma quella disciplina parrebbe non applicarsi alle procedure concorsuali – l'art. 2. par. 1. lett. e) esclude dal campo applicativo “insolvency, composition, resolution of financial institutions, and analogous matters” – e quindi v'è da dubitare che si possano reperire in quelle disposizioni spunti per “resuscitare” l'art. 16 reg. (UE) 848/2015 che ha sostituito, conservando la formulazione, l'art. 13 reg. (UE) 1346/2000. L'impressione è che, rispetto al soggetto estero, la procedura italiana che volesse avviare l'azione revocatoria dovrà anzitutto verificare in base alle convenzioni ancora vigenti con il Regno Unito quale sia la lex causae applicabile alle azioni avviate nell'ambito della procedura interna.

Conclusioni

Ritiene lo scrivente che la statuizione comunitaria così interpretata si armonizzi più che altro con una tendenza prima ancora legislativa che giudiziaria: al di là della conferma delle norme in tema di revocatoria ordinaria riprese quasi senza modifiche dagli artt. 164 e segg. c.c.i.i., sta di fatto che già dalla riforma del 2006 il legislatore aveva non solo “depotenziato” le azioni revocatorie, riducendo il periodo sospetto (peraltro poi nuovamente ampliato, con scelta perequativa apprezzabile, dall'art. 166 c.c.i.i., laddove i termini a ritroso vengono calcolati dalla domanda introduttiva e non più dall'apertura della liquidazione giudiziale), ma aveva chiaramente inteso – prevedendo le situazioni esentate da revocatoria di cui al terzo comma dell'art. 67 l. fall. (riprese dall'art. 166 c.c.i.i.) – ridurre l'impatto dell'azione a carico non solo di banche e dipendenti, ma anche dei fornitori, anche prescindendo dalla scientia decoctionis in capo ai predetti (o forse dettando una presunzione assoluta di inscientia nel caso di atti rientranti nella normalità dei traffici).

Se così è, si potrebbe osservare che la tutela dello straniero rientra in questa tendenza ad evitare che l'azione revocatoria colpisca soggetti che si rapportino all'impresa insolvente senza poter percepire il rischio di revocatoria e, dunque, la dilatazione della deroga dettata dall'art. 13 reg. (UE) 1346/2000 all'applicazione della legge nazionale insita nella tesi che comporta l'applicazione in concreto della lex causae a tutti gli aspetti della fattispecie, salvo che per quel che concerne le norme processuali, sembra in effetti coerente con tale ratio volta a tutelare il contraente “ignaro”, anche se, ragionando a contrariis, si può ribadire che sia condivisibile a monte la scelta di non sanzionare la consapevolezza dell'insolvenza in capo alla controparte negoziale dell'impresa poi assoggettata a concorso.

Guida all’approfondimento

Sull’applicazione in tema di revocatoria dell’art. 13 della normativa comunitaria previgente, come detto, si sono pronunciati sotto diversi profili i Giudici comunitari: pur confermando che la giurisdizione sulle azioni revocatorie spetta al giudice dello Stato in cui si apre il concorso (in tal senso, Corte UE, Sez. IV, 14 novembre 2018, n. 296/17; in generale sull’applicazione della lex fori concursus alle azioni revocatorie, v. G. Montella, Regolamenti (CE) n. 1346/2000 e (UE) 2015/848 e competenza internazionale nelle cause che “derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse”, in Fallim., 2017, 777; F. Ravidà, Sull’applicabilità del reg. CE 44/2001 alle azioni revocatorie, in Riv.dir.proc., 2013, 765) a favore dell’estensione della deroga disapplicativa del diritto interno, di cui al commento, si veda Corte UE, sez. VI, 21 ottobre 2015 n. 310/14, in Giur.It., 2019, 2421.

Alla luce dell’incontestabilità delle statuizioni comunitarie richiamate nel commento, non poteva non essere superata la corrente giurisprudenziale che in passato concludeva per l’assoggettamento dell’azione revocatoria nei confronti dello straniero alla legge italiana (v. Cass., Sez. I, 4 agosto 2006, n. 17706 e Cass., Sez. Unite, 7 febbraio 2007, n. 2692, entrambe in Fallim., 2007, 629).

Sull’applicazione in concreto della lex causae estera, v. Trib. Busto Arsizio 27 giugno 2008, in Fallim., 2009, 746; Trib. Busto Arsizio, 23 gennaio 2009 in causa Volare Airlines in A.S. / CEPSA Compagnia Espagnola de Petroleos, inedita e Trib. Busto Arsizio, 27 giugno 2008, in Fallim., 2009, 476 [che escludono l’applicazione dell’art. 13 reg. (UE) rilevando che l’atto sarebbe stato comunque impugnabile nell’ordinamento ispanico]; Trib. Roma, 7 marzo 2012, in IUS Crisi d’impresa (ius.lefebvregiuffre.it) – ilfallimentarista.it, 2012; Trib. Roma 2 febbraio 2011, in Ilcaso.it, 2011; Trib. Genova, 11 dicembre 2014, in Ilcaso.it, 2015; da segnalare anche la pronunzia di App. L’Aquila, 31 ottobre 2019, in Giur.It., 2020, 848, che applica il principio dettato dall’art. 13 reg. (UE) 1346/2000 nella sua interpretazione estesa dettata da Corte UE, Sez. I, 16 aprile 2015, n. 557/13, citata, negando la proponibilità di una revocatoria, di per sé in astratto ipotizzabile anche nella lex contractus, individuata nella normativa austriaca, in quanto quest’ultima prevede un termine di decadenza più ridotto (un anno dall’apertura del concorso) e, quindi, decidendo in concreto la fattispecie in base a tale normativa, l’azione risultava improponibile. Alla luce delle pronunzie comunitarie, pare superato anche l’orientamento espresso da Trib. Monza, 15 maggio 2006, in Obbl. e Contr., 2006, 848, che limitava l’applicabilità del reg. (UE) 1346/2000 alla sola revocatoria fallimentare, non ritenendolo estensibile a quella ordinaria che resterebbe assoggettata alla lex contractus; sul punto, del resto, la Suprema Corte (Cass., Sez. unite, 26 aprile 2017, n. 10233, in Fallim., 2017, 775, pervero criticata da L. Boggio, La revocatoria ordinaria nell’insolvenza internazionale nell’evolversi del diritto UE, in GI, 2017, 2141) interpreta l’art. 3 del reg. (UE) 1346/2000 come estensivo della giurisdizione del giudice italiano – di natura esclusiva come precisato da Corte UE, Sez. II, 4 ottobre 2018, n. 337/17 e Corte UE, Sez. I, 9 novembre 2017, n. 641/16, entrambe in onelegale.it – anche per quel che riguarda l’azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore fallimentare ex art. 66 l.fall. contro lo straniero. Per l’individuazione delle azioni disciplinate dalla lex fori concursus, v. anche Cass., Sez. Unite, 17 settembre 2021, n. 25163, in Fallim., 2021, 1345 in tema di azioni di simulazione; viceversa, non rientrano nell’ambito applicativo del reg. 1346/2000 le azioni risarcitorie per le quali Corte UE, Sez. I, 6 febbraio 2019, n. 535/17, in Fallim., 2019, 745, con nota di C. Lunetti, così come si è escluso rientri nel campo applicativo dell’art. 3 reg. (UE) 1346/2000 l’azione revocatoria esercitata dal privato, in quanto cessionario della stessa (Corte UE, Sez. I, 19 aprile 2012, n. 213/10, in curia.europa.eu), azioni per le quali la giurisprudenza comunitaria ritiene invece applicabili le convenzioni in materia civile e commerciale [in particolare la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sostituita dal reg. (UE), 22 dicembre 2000, n. 44/2001 e di recente dal reg. (UE) 12 dicembre 2012, n. 1215/2012; sul punto, v. anche Corte UE, Sez. II, 4 ottobre 2018, n. 337/17, citata].

In dottrina, partendo dagli interventi meno recenti, si vedano Catallozzi, Giurisdizione e legge applicabile nelle revocatorie fallimentari transnazionali, in Fallim., 2007, 635, che rispecchia l’impostazione poi ripudiata all’esito della giurisprudenza comunitaria; S. Bariatti, L’applicazione del Regolamento CE n. 1346/2000 nella giurisprudenza, in Riv. Dir. Proc., 2005, 673; A Castagnola,Regolamento CE 1346/2000 e vis attractiva concursus: verso un’universalità meno limitata?, in Riv. Dir. Proc., 2010, 925; F. Corsini, La Corte di giustizia "inventa" una (dimezzata) vis attractiva concursus internazionale, in Int’l Lis, 2009, 65 ss.; P. De Cesari – G. Montella, Una «vis attractiva» comunitaria sulla revocatoria fallimentare?, in Foro It., 2009, IV, 397; M. Fabiani, La revocatoria fallimentare fra lex concursus e lex contractus nel reg. Ce 1346/2000, in CorG, 2007, 1319; Montella, Il regolamento CE 1346/2000 sulle procedure di insolvenza e la legge applicabile alla revocatoria fallimentare, in Foro It., 2007, I, 2816; V. Proto, Gli atti pregiudizievoli nelle procedure di insolvenza transnazionali: giurisdizione e legge applicabile, in Fallim., 2009, 477 e, più in generale sull’applicazione del reg. (UE) 1346/2000, ID, Il regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza e il sistema italiano nell'applicazione giurisprudenziale, in Fallim., 2009, 7.

Le questioni trattate nel commento sono state riprese, poi, dopo gli interventi della Corte di Giustizia, da A. Reinstadler, Revocatoria fallimentare e regime derogatorio ex art. 13 reg. (CE) n. 1346/2000, in Giur.It., 2020, 850; la problematica del possibile utilizzo del principio esonerativo nell’ambito di ipotesi di law shopping viene segnalata da L. Boggio, Certezza dei traffici e limiti al law shopping: la revocatoria fallimentare nel diritto UE, in GI, 2016, 2421 e G. Montella, L’art. 13 del Regolamento n. 1346/2000: un (insidioso) semisconosciuto, in Fallim., 2016, 277.

Non constano allo scrivente pronunzie che abbiano direttamente applicato il reg. (UE) 848/2015; sulla nuova normativa, v. P. De Cesari, Il Regolamento 2015/848 e il nuovo approccio europeo alla crisi dell’impresa, in Fallim., 2015, 1026; sulla auspicata modifica del regolamento in funzione del progetto di riforma della direttiva europea in tema di insolvenza anche con riguardo al potenziale aggiramento dell’azione revocatoria grazie all’applicazione dell’art. 16 reg. (UE) 848/2015, v. P. De Cesari, La Proposta di direttiva sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto dell’insolvenza, riflessi sul Codice della crisi, in Fallim., 2023, 581.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario