Passaggio in giudicato della sentenza di separazione e domanda di divisione

13 Gennaio 2026

Si può introdurre una causa avente ad oggetto lo scioglimento e la divisione della comunione legale dei coniugi prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione?

La comunione legale dei beni tra coniugi si scioglie per le cause elencate nell'articolo 191 c.c., e la separazione personale è certamente quella più comune.

Il comma 2 di tale norma, introdotto dalla legge sul divorzio breve (legge 55/2015), stabilisce che lo scioglimento avviene nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati a seguito di ricorso giudiziale o a seguito della sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale che poi venga omologato.

La nuova normativa ha certamente messo un punto fermo sul tema molto dibattuto e sul quale in passato la giurisprudenza si era più volte espressa sostenendo  che lo scioglimento avvenisse invece con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. (Cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 26 febbraio 2010 n. 4757).

In altre parole, presupposto per la fine del regime di comunione legale, è il provvedimento presidenziale autorizzativo della separazione, e a tale data bisogna fare riferimento per determinare i beni da dividere.

Lo scioglimento della comunione legale dei coniugi, per una delle ragioni previste dall'art. 191 c.c., comporta che i beni e diritti che ne facevano parte cadano in comunione ordinaria tra loro fino alla divisione.

La divisione “materiale” dei beni del comune patrimonio dipende unicamente dalla volontà e dagli interessi concreti dei coniugi. I coniugi separati, infatti, ben possono anche decidere di continuare a essere comproprietari, ora ciascuno per la propria quota, sui beni immobili e mobili che ricadevano nella comunione ormai scioltasi.

La domanda di divisione può essere proposta anche in pendenza del giudizio di separazione giudiziale o in quello di divorzio, ma con procedimento separato, in quanto non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione o di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e di quella di scioglimento della comunione su un bene comune dei coniugi, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma in tutto autonome e distinte.

Sotto tale profilo opera lo sbarramento dell'art. 473-bis c.p.c. che esclude espressamente dal rito unico in materia di famiglia i procedimenti di scioglimento della comunione legale da incardinare con rito ordinario.

Il quesito pone inoltre la questione se la domanda giudiziale di divisione dei beni debba attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

La risposta è negativa.

In primo luogo, perché lo scioglimento della comunione legale avviene nel momento in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati dal Giudice della famiglia. Pertanto, una volta ottenuto il provvedimento autorizzativo, il coniuge  interessato ben può incardinare il giudizio per la divisione dei beni la cui definizione non è certamente subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

In secondo luogo, perché non esiste alcuna norma che preveda il passaggio in giudicato della sentenza di separazione quale condizione di procedibilità della domanda di divisione.

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