Titolari effettivi: pubblicato il decreto che limita l’accesso al registro

La Redazione
13 Gennaio 2026

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210 che apporta modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 231/2007 per il recepimento dell'art. 74 della direttiva (UE) 2024/1640 in materia di antiriciclaggio.

Il decreto legislativo 31 dicembre 2025 n. 210 approda in Gazzetta Ufficiale e diventano, così, operativi i limiti, per i soggetti privati, all'accesso alle informazioni relative ai titolari effettivi delle persone giuridiche.

In seguito al recepimento della Direttiva (UE) 2024/1640 – che all'art. 74 dispone che le informazioni sulla titolarità effettiva siano disponibili, oltre che per le autorità competenti e le Unità di informazione finanziaria, anche per i soggetti obbligati e coloro che dimostrino un interesse legittimo all'accesso - il decreto interviene sull'art. 21 del decreto antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007).

Se, infatti, sinora l'accesso alle informazioni era consentito (oltre a soggetti qualificati, come il Ministero dell'Economia e delle finanze, alle autorità di vigilanza di settore, all'autorità giudiziaria, etc.) anche al pubblico, in via generalizzata, il nuovo art. 21, comma 2, lett. f) d.lgs. n. 231/2007 garantisce l'accesso alle informazioni ai soli “soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata”.

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