Inadempimento del concessionario autostradale dell’obbligo di assicurare l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria
14 Gennaio 2026
Il caso. La controversia trae origine dall'impugnazione, proposta da un operatore economico concessionario autostradale, del provvedimento con cui l'Amministrazione concedente ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per asserite violazioni degli obblighi concessori in materia di manutenzione ordinaria della rete. In particolare, la sanzione è stata irrogata sul presupposto dell'asserita assenza della preventiva approvazione dei programmi annuali di manutenzione ordinaria, ritenuta dall'Amministrazione riconducibile alle fattispecie sanzionatorie previste dalla normativa primaria e dalla Convenzione unica di concessione. Il concessionario ha censurato il provvedimento deducendo l'assenza di una base normativa e convenzionale idonea a fondare l'esercizio del potere sanzionatorio, nonché la violazione dei principi di legalità, tipicità e irretroattività della sanzione amministrativa. È stata, altresì, prospettata l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, in ragione del legittimo affidamento maturato a fronte dell'inerzia istruttoria dell'Amministrazione concedente. La decisione. Il T.A.R. ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi di gravame relativi alla carenza di tipicità della fattispecie sanzionatoria e all'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito. Il giudice amministrativo ha chiarito che il potere sanzionatorio dell'Amministrazione concedente nei confronti dei concessionari autostradali è rigorosamente circoscritto alle ipotesi espressamente tipizzate dalla Convenzione unica di concessione e, in particolare, dalle fattispecie previste dal Capitolo 2 dell'Allegato N. Dal raffronto tra tali previsioni e il contenuto del provvedimento impugnato è emerso che l'asserita carenza di autorizzazione dei programmi di manutenzione ordinaria non è riconducibile ad alcuna delle violazioni suscettibili di sanzione amministrativa pecuniaria. Il Collegio ha altresì escluso che, per le annualità oggetto di contestazione, fosse configurabile un obbligo di preventiva autorizzazione dei programmi di manutenzione ordinaria, trattandosi di assetto delineato solo in epoca successiva, con conseguente violazione del principio di irretroattività delle sanzioni amministrative. Sotto il profilo soggettivo, il giudice amministrativo ha osservato che il concessionario aveva regolarmente trasmesso i programmi annuali di manutenzione, senza che l'Amministrazione concedente svolgesse alcuna attività istruttoria né formulasse rilievi per un congruo arco temporale. Ebbene, avendo l'Amministrazione omesso ogni forma di istruttoria preliminare idonea a fondare l'esercizio del potere sanzionatorio, e rilevando altresì la carenza di tipicità della fattispecie sanzionatoria e l'assenza di obblighi retroattivamente applicabili, il T.A.R. ha ritenuto fondato il ricorso. |