Le ipotesi di chiusura anticipata dell’esecuzione

14 Gennaio 2026

Il presente focus raccoglie e sintetizza le principali ipotesi giurisprudenziali e dottrinali di chiusura anticipata del processo esecutivo (o estinzione atipica), così come emergono dalla prassi applicativa e dalle più rilevanti decisioni della Corte di Cassazione. La casistica viene tradizionalmente distinta in tre grandi categorie: 1) difetto di presupposti processuali; 2) mancanza di condizioni dell'azione esecutiva; 3) fatti sopravvenuti che impediscono l'ulteriore sviluppo del processo.

L'estinzione atipica: definizione e caratteri generali

Come è noto, la conclusione del processo esecutivo si verifica non solo nel caso di conseguimento del risultato di attuazione coattiva del diritto, ma anche quando, al contrario, questo non sia stato conseguito per ragioni contingenti, dipendenti o meno dalla volontà della parte istante.

In quest'ultima ipotesi, occorre distinguere: talvolta, l'esecuzione viene meno in conseguenza del comportamento della parte che esplicitamente o implicitamente manifesta la propria volontà di non proseguire l'azione: è il caso della rinuncia agli atti del processo, nonché di quella dell'inattività, entrambe regolate agli artt. 629 ss. c.p.c.

A queste ipotesi di estinzione originariamente disciplinate dalla legge (e che per tale motivo definiamo tipiche) si aggiungono ulteriori casi di matrice prettamente giurisprudenziale (anche se oggetto ormai di disposizioni positive del codice di rito, che quest'ultimo fenomeno in modo espresso presuppongono), definite di estinzione atipica o di chiusura anticipata, in cui il difetto dei presupposti processuali o delle condizioni per l'esercizio dell'azione esecutiva, o ancora, la sussistenza di impedimenti di fatto o di diritto rendono improseguibile l'esecuzione già pendente (anche se legittimamente instaurata).

La giurisprudenza in modo pacifico (Cass. 28 novembre 1992, n. 12711; Cass. 19 dicembre 2006, n. 27148) ritiene che l'estinzione abbia luogo solo nei casi tipici tassativamente previsti dal legislatore e che i provvedimenti con cui si dichiara l'improcedibilità, l'improseguibilità o altro non possono essere sic et simpliciter equiparati a quelli di estinzione. Difatti, non può farsi rimprovero di inerzia alle parti quando lo svolgimento del processo diventa illegittimo per circostanze sopravvenute o perché il titolo esecutivo viene meno o, ancora, se perisce l'oggetto o si accerta che il bene pignorato non era assoggettabile all'esecuzione. Si pensi, ad esempio, al mancato reperimento del bene mobile pignorato quando l'Ivg effettua l'asporto in funzione della vendita: se non si rinviene il bene oggetto di pignoramento, occorre chiudere il processo esecutivo con una dichiarazione di impossibilità di prosecuzione del processo.

Da questa premessa se ne ricavano alcune conseguenze. Quando il giudice rileva, in seguito a un'opposizione o anche d'ufficio, i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo, deve, sentite le parti, dichiarare improseguibile l'esecuzione e disporre la liberazione dei beni (a meno che non sia già intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione) e, nell'espropriazione immobiliare, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Giacché il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara (previo contraddittorio) l'improseguibilità dell'azione esecutiva ha la forma dell'ordinanza e ha carattere definitivo (in quanto con esso il giudice deve disporre la liberazione dei beni pignorati), esso è impugnabile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. quale rimedio di chiusura utilizzabile contro gli atti viziati del processo esecutivo e non con il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. La giurisprudenza al riguardo precisa che l'improponibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento di chiusura anticipata non è suscettibile di sanatoria mediante la sua conversione in opposizione agli atti esecutivi. Pertanto, laddove venga proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale è dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in un caso diverso da quelli tipizzati dal codice, esso deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio (Cass. 29 aprile 2020, n. 8404), né può essere convertito in opposizione agli atti esecutivi, non sussistendone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria senza la quale non è possibile l'instaurazione del giudizio a cognizione piena (Cass. 6 aprile 2022, n. 11241; Cass. 18 marzo 2022, n. 8905).

Le ipotesi di estinzione atipica

L'unica ipotesi normativamente disciplinata di estinzione atipica è quella di cui all'art. 164-bis disp. att. c.p.c.: «Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo».

Molteplici nella pratica sono tuttavia i provvedimenti di chiusura anticipata dell'esecuzione che non rientrano nella fattispecie disegnata dalla norma citata, in quanto la realtà concreta presenta ogni giorno ipotesi sempre nuove le quali talvolta non sono facilmente incasellabili nei criteri sopra indicati.

Per tale motivo la giurisprudenza ha tentato di classificarne le ipotesi, ad esempio distinguendo il «difetto di presupposti processuali», dalla «mancanza di condizioni dell'azione esecutiva» e da «qualsiasi fatto sopravvenuto che rende impossibile l'ulteriore sviluppo del processo» (Cass. 10 maggio 2016, n. 9501).

Il difetto dei presupposti processuali

La prima grande categoria riguarda l'assenza dei presupposti minimi perché il processo esecutivo possa avere validamente inizio e sviluppo.

In primo luogo, il pignoramento potrebbe essere affetto da una nullità non sanabile, la quale, come tale, comporta la chiusura anticipata del processo. Può accadere ad esempio che il pignoramento venga indirizzato a soggetti che non hanno capacità giuridica o processuale. Si pensi al pignoramento notificato a un soggetto premorto, fattispecie che rende la procedura radicalmente improseguibile. Analogamente, la giurisprudenza ha escluso la validità di pignoramenti nei confronti di soggetti inesistenti, come nel caso di un trust privo di personalità giuridica (Cass. 27 gennaio 2017, n. 2043).

Il vizio potrebbe poi riguardare il creditore procedente, il che può accadere quando vi è un difetto di rappresentanza o di difesa tecnica o di legittimazione attiva.

Nella prassi più recente, la questione è sorta con riferimento alle cartolarizzazioni di crediti: alcuni giudici di merito avevano ritenuto esservi un difetto di rappresentanza (per nullità della procura conferita) nei casi in cui il creditore che abbia acquistato il credito a seguito di cartolarizzazione si fosse avvalso per la sua riscossione di un servicer non iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB in violazione del sesto comma dell'art. 2 l. n. 130/1999, a mente del quale i servizi di riscossione dei crediti sono riservati a soggetti iscritti all'albo. Di recente, la Corte di Cassazione ha però sconfessato siffatto orientamento, affermando che non è possibile ravvisare nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione, in quanto «il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. «diritto dell'economia», contenute in interi apparati normativi (come il TUB o il TUF)». Per la Cassazione, in particolare, dette norme non hanno valenza civilistica, «ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali»; pertanto, «dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del TUB)» (Cass. 18 marzo 2024, n. 7243).

Un altro profilo problematico riguarda la legittimazione attiva del cessionario del credito e la documentazione necessaria a darne prova.

Il secondo e il quarto comma dell'art. 58 TUB, richiamati dall'art. 4 della legge sulla cartolarizzazione (l. n. 130/1999), stabiliscono che «La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità» e che «Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile».

Ora, la giurisprudenza è prevalentemente orientata ad ammettere che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco sia idonea a dimostrare la legittimazione attiva del cessionario, ma ciò solo ove il perimetro della cessione venga delimitato con criteri chiari e oggettivi in presenza dei quali il credito non può che rientrarvi, senza necessità di fare riferimento a elenchi o documenti separati (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118; (Cass. 13 giugno 2019, n. 15884).

Inoltre, la Cassazione afferma che in caso di contestazione della legittimazione attiva ad agire in via esecutiva, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, «giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione» (Cass. 2 marzo 2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798). Tuttavia, la stipulazione di una cessione, della quale la pubblicazione in Gazzetta costituisce un indice significativo, può essere provata in qualunque modo, non rinvenendosi norme che impongano la produzione dell'integrale contratto di cessione, il cui estratto è contenuto in Gazzetta.

In particolare, indici sufficienti parrebbero essere: 1) la produzione da parte del creditore di una dichiarazione del notaio che ha rogato l'atto citato in Gazzetta che i crediti azionati rientrano tra quelli ceduti; 2) il fatto che il creditore sia in possesso del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 1262 c.c., «il cedente deve consegnare al cessionario»; 3) il fatto che il creditore cedente, ritualmente avvisato, non si opponga all'intervento di altro creditore che pretenda di soddisfarsi al posto suo; 4) il fatto che il primo creditore procedente si sia «fatto da parte» consentendo che, all'esito di una procedura esecutiva con la quale verranno cancellati i gravami in suo favore, trovi soddisfazione un soggetto diverso a lui subentrato; 5) la produzione da parte del cessionario di una dichiarazione del creditore cedente che dà atto il credito rientra tra quelli oggetto di cessione.

Un ulteriore ipotesi di chiusura anticipata si verifica quando il bene pignorato manca o non è idoneo a soddisfare i creditori. Il difetto di titolarità del bene può essere originario, come nel caso in cui l'esecutato lo abbia già alienato prima del pignoramento (o il bene è stato trasferito con una sentenza ex art. 2932 c.c. con domanda trascritta prima del pignoramento), oppure sopravvenuto, ad esempio per effetto di espropriazione per pubblica utilità, confisca penale o acquisizione al patrimonio indisponibile di un ente pubblico, la sopravvenuta inalienabilità per effetto di nuove disposizioni normative o provvedimenti amministrativi; ancora, possono sopravvenire eventi materiali come il perimento o la rovina del bene.

Infine, possono evidenziarsi, quali vizi del pignoramento maggiormente ricorrenti:

- il pignoramento di metà di un bene in comunione legale (Cass. 14 marzo 2013, n. 6575) o, comunque, di un diritto minore (per quota o per estensione) di quello di cui l'esecutato è titolare;

- il c.d. pignoramento della «quotina» (quota indivisa di singoli beni facenti parte di una più ampia massa ereditaria comune) a fronte della «quotona» (quota indivisa dell'intera massa ereditaria) che non abbia ad oggetto la quota del debitore di ciascuno dei beni della stessa specie oggetto della comunione (Cass. 19 marzo 2013, n. 6809);

- l'instaurazione di una procedura esecutiva ex art. 602 c.p.c. su un bene oggetto di revocatoria prima che la relativa sentenza sia passata in giudicato;

- il pignoramento non trascritto.

La mancanza delle condizioni dell'azione esecutiva

La seconda categoria attiene alla mancanza delle condizioni dell'azione esecutiva, in particolare del titolo esecutivo, che deve sussistere per tutta la durata della procedura.

Può accadere che il g.e. riscontri la mancanza originaria del titolo, come avviene laddove l'esecuzione sia stata avviata sulla base di un titolo non idoneo (ad esempio sentenza di condanna generica, a facere infungibili o a prestazioni illecite), o ancora in mancanza dei presupposti per agire contro un terzo ex art. 602 c.p.c.

Il titolo potrebbe però validamente esistere al momento dell'instaurazione della procedura esecutiva e venir meno solo successivamente, in costanza di esecuzione. Si pensi ad esempio alla riforma della sentenza di condanna di primo grado in appello, o all'accoglimento di un'opposizione all'esecuzione.

Sul punto, per Cass., sez. un., 7 gennaio 2014, n. 61, in presenza di interventi di altri creditori, la caducazione del titolo del procedente non comporta automaticamente la chiusura dell'esecuzione, a condizione che il titolo esecutivo che ha legittimato l'inizio della procedura esecutiva fosse valido in origine, anche se poi venuto meno.

In merito, centrale è la questione dei poteri ufficiosi del g.e. Un orientamento restrittivo ritiene che egli debba limitarsi a verificare l'esistenza formale del titolo, inteso come deposito di un documento rientrante nel catalogo dei titoli esecutivi, salva sempre la possibilità di chiudere anticipatamente procedure esecutive nelle quali entrambe le parti siano d'accordo che il credito si è estinto (Cass. 2 aprile 2015, n. 6837), ma sembra prevalere un indirizzo più estensivo (v. per tutti Cass. 22 giugno 2017, n. 15605) che investe il g.e. del potere-dovere di accertare anche la sussistenza sostanziale del credito, potendo dichiarare improseguibile l'esecuzione se il titolo risulta caducato o il credito estinto.

In ogni caso, «Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente, fermo peraltro restando il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo» (Cass., sez. un., 28 novembre 2012, n. 21110).

I fatti sopravvenuti che impediscono lo sviluppo del processo

Infine, la chiusura anticipata del processo può aversi laddove si verifichi un fatto che, pur non riguardando i presupposti originari o il titolo, interviene nel corso della procedura rendendone impossibile la prosecuzione.

Ciò può accadere in conseguenza del mancato adempimento ad un ordine del g.e., come nel caso del mancato versamento del fondo spese. Nell'espropriazione immobiliare, ad esempio, in caso di mancata anticipazione delle spese necessarie per la vendita da parte del creditore procedente, il professionista delegato non può adempiere ai propri compiti, determinando il blocco della procedura. Si tratta delle spese necessarie alla conservazione e gestione dell'immobile pignorato, nonché il versamento del fondo spese per il pagamento della pubblicità commerciale (complemento ideale dell'art. 631-bis c.p.c. per la pubblicazione sul P.V.P.). Precisa a tale ultimo riguardo Cass. 14 marzo 2022, n. 8113 che mentre l'inerzia (colpevole) del creditore rispetto alla pubblicazione sul P.V.P. comporta automatica decadenza e dà luogo a estinzione (tipica) dell'esecuzione forzata, l'inutile spirare del termine (ordinatorio ma che, in assenza di proroga, determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori) per l'anticipazione delle spese di pubblicità, incluso il contributo per la pubblicazione sul P.V.P. prescritto dall'art. 18-bis d.p.r. n. 115/2002, comporta l'impossibilità per la parte di compiere l'atto indispensabile per la prosecuzione e conduce ad una pronuncia di improseguibilità del processo.

Ancora, è causa di chiusura anticipata della procedura il deposito dell'atto di provenienza ultraventennale(complemento ideale dell'art. 567 c.p.c.), in quanto se il creditore non fornisce, neppure nel termine fissato ex art. 567, comma 3, c.p.c., la certificazione del ventennio letteralmente richiamata, l'estinzione sarà tipica, mentre

la mancata produzione del primo titolo di acquisto ultraventennale cui deve risalire la certificazione, oggetto di richiesta da iscrivere, di conseguenza, nel perimetro degli artt. 484 e 175, c.p.c., imporrà la chiusura anticipata del processo esecutivo, non essendo possibile porre in vendita il bene.Rientra in questa categoria anche la cd. infruttuosità della procedura, di cui al citato art. 164-bis disp. att. c.p.c.: il g.e. può dichiarare la chiusura quando non sia più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento dei creditori. La valutazione è di tipo prognostico e tiene conto dei costi di prosecuzione, delle probabilità di liquidazione e del presumibile valore di realizzo (sui problemi che la norma pone si v. Bonafine, Chiusura anticipata dell'esecuzione forzata per infruttuosità, in questa Rivista, 3 Maggio 2016).

Ancora, causa di chiusura anticipata della procedura esecutiva potrebbe essere l'accoglimento di un'opposizione ex art. 617 c.p.c.

Conclusioni

La casistica della chiusura anticipata del processo esecutivo dimostra la funzione essenziale di questo istituto nell'ordinamento: evitare la prosecuzione di procedure inutili, dannose o prive di presupposti, salvaguardando al contempo la certezza degli atti compiuti e la tutela dei terzi. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha progressivamente affinato i confini delle varie ipotesi, distinguendo tra difetti originari, sopravvenienze e inattività delle parti. In prospettiva, l'evoluzione del sistema processuale, anche alla luce delle recenti riforme, conferma il ruolo centrale del giudice dell'esecuzione come garante dell'efficienza e della regolarità del processo, nonché dell'equilibrio tra il diritto del creditore a soddisfarsi e quello del debitore e dei terzi a non subire procedure ingiustificate. Ne emerge un quadro complesso, ma al tempo stesso coerente con i principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di effettività della tutela giurisdizionale.

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