Cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo di immobili
14 Gennaio 2026
Le norme sulla cancellazione delle trascrizioni sono, principalmente, contenute negli artt. 2668 e 2668-ter c.c. e 669-novies c.p.c. L'art. 2668 c.c. prescrive che la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali di cui agli artt. 2352 e 2353 c.c. e delle relative annotazioni si esegue o in base al consenso delle parti interesse o su ordine del giudice (con sentenza passata in giudicato). La possibilità di utilizzare un atto di assenso delle parti interessate, in alternativa ad una pronuncia giudiziale, si basa sulla natura dell'atto trascritto: la domanda giudiziale. Questa è un atto di parte la cui pubblicità è tesa a garantire l'esito del giudizio e, come tale, in libera diponibilità del soggetto interessato che la abbia richiesta. Diverso è il caso di sequestro conservativo su immobili la cui trascrizione costituisce il sorgere del vincolo di indisponibilità del bene gravato dal sequestro a favore non solo del creditore procedente, ma di tutti i creditori eventualmente intervenuti nel successivo processo esecutivo. Analogamente, in materia di pignoramento immobiliare, si è avuto modo di affermare che: «Al pignoramento immobiliare non è applicabile la cosiddetta cancellazione «consentita alle parti» indicata dall'art. 2668 c.c., la quale riguarda il solo pignoramento speciale mobiliare. Pertanto, per conseguire l'effetto della cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, nel sistema vigente, gli elementi alternativamente richiesti sono due soltanto: a) l'annotazione della sentenza che riconosca al terzo di essere proprietario del bene esecutato da data anteriore alla trascrizione del pignoramento; b) l'annotazione dell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione dispone la cancellazione della stessa trascrizione ai sensi del comma 1 dell'art. 562 c.p.c.» (Cass. 22 maggio 1993, n. 5796). Non a caso l'art. 2668-ter c.c., richiamando l'art. 2668-bis c.c., prevede la durata dell'effetto della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo in venti anni, decorsi i quali la trascrizione, pur esistente, non svolgerà più alcun effetto. In tal senso si è espressa una recente giurisprudenza di merito la quale, in motivazione, così argomenta: «La cancellazione dai Registri Immobiliari della trascrizione del sequestro conservativo, sui beni immobili del debitore, deve essere autorizzata da un provvedimento del giudice, non potendo fondarsi sul semplice atto di assenso rilasciato dal creditore procedente. Dall'esame della circolare dell'Agenzia del Territorio n. 5 del 18 maggio 2004 emerge chiaramente la regola secondo cui viene esclusa la possibilità di applicare all'ipotesi in esame l'art. 2668 c.c., il quale prevede la possibilità di procedere alla cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali indicate negli artt. 2652 e 2653 c.c. sulla base del consenso espresso dalle parti interessate» (Trib. Trani 13 gennaio 2025, n. 16). |