Difetto di giurisdizione: l’attore soccombente nel merito può contestarlo in appello?

La Redazione
14 Gennaio 2026

La Cassazione ha ribadito il consolidato principio secondo cui l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione (Cass., sez. un., 12 gennaio 2026, n. 671).

La vicenda riguardava una controversia in materia di rivalutazione del canone enfiteutico e del capitale di affrancazione di un terreno oggetto di un provvedimento di legittimazione alla occupazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1766/1927, nell'ambito della quale i ricorrenti, risultati soccombenti in primo grado e in appello, contestavano in sede di legittimità la giurisdizione del g.o. 

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, ribadendo il principio secondo cui  «l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione».

Secondo i giudici, tale principio, che nella disciplina ora vigente ha trovato espressa collocazione nell'art. 37 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, quanto alle controversie anteriori all'introduzione della modifica legislativa – quale quella oggetto di giudizio – trova il proprio fondamento nella considerazione che «tanto l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sull'art. 37 c.p.c. quanto la lettera dell'art. 9 c.p.a. e dell'art. 15 cod. giust. cont. qualificano in termini di capo la statuizione sulla giurisdizione contenuta nella sentenza di primo grado che decide il merito della causa. Si tratta di un aspetto non nuovo nel processo civile, ma che presenta elementi di continuità con l'esperienza delle sentenze non definitive su questioni, nelle quali – come la dottrina non ha mancato di rilevare – è isolabile una singola questione come contenuto di pronuncia: in esse, infatti, il «capo» non è corrispondente ad una domanda, ma si identifica, appunto, nella soluzione di una questione».

Viene inoltre evidenziato che «il capo sulla sussistenza della giurisdizione che accompagna la decisione sul merito è non solo suscettibile di giudicato interno in mancanza di un'apposita attività di parte rivolta a denunciare con specifico motivo di gravame la carenza di giurisdizione. Esso si presenta altresì come termine di riferimento da cui desumere una soccombenza sulla questione di giurisdizione autonoma rispetto alla soccombenza sul merito {}. Di fronte ad una sentenza di rigetto della domanda non è ravvisabile una soccombenza dell'attore anche sulla questione di giurisdizione: rispetto al capo relativo alla giurisdizione egli va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto, con l'atto introduttivo della controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela» (Cass., sez. un., n. 21260/2016).

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