Foro di esecuzione e tutela del consumatore: la questione rimessa alla CGUE

La Redazione
14 Gennaio 2026

La Corte di giustizia dell'Unione europea dovrà chiarire se la normativa europea (più specificamente il Regolamento UE 1215/2012) consente al consumatore di adire il foro competente nel luogo di esecuzione dell'obbligazione, derogando al riconosciuto foro consumeristico.

Due coniugi, residenti in Irlanda, intentavano azione risarcitoria innanzi al Tribunale di Venezia contro una società avente sede legale in Inghilterra, in relazione a un pacchetto di crociera “tutto compreso” Venezia–Venezia, acquistato per una vacanza con i figli minori.

Nel corso della crociera, uno dei minori aveva riportato lividi a seguito della condotta di alcuni membri del personale dell'asilo di bordo, cui andavano aggiunti “ulteriori gravi condotte di pressioni psicologiche”.

La società convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del foro italiano e tanto il Tribunale, quanto la Corte d'appello di Venezia accoglievano tale eccezione, qualificando i genitori come consumatori ai sensi della normativa comunitaria (artt. 2 direttiva 1990/314/CEE; 2 direttiva 85/577/CEE; 3 d.lgs. n. 206/2005).

I due coniugi impugnavano in Cassazione, contestando, in particolare, l'individuazione di un foro consumeristico inderogabile nel diritto interno alla luce del Regolamento UE 1215/2012, il quale, tramite l'uso del verbo “può” (art. 18, par. 1), ammetterebbe la possibilità di una deroga in favore del foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale (art. 7, par. 1, n. 1, lett. b) Regolamento UE 1215/2012).

Ritenendo la questione di rilievo centrale e non rilevando nella giurisprudenza europea pronunce che la risolvano in maniera diretta e specifica, le Sezioni Unite civili dispongono rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267, par. 3, TFUE, sospendendo il giudizio interno.

La Corte dovrà chiarire se il consumatore possa scegliere di adire il giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione ex art. 7, par. 1, n. 1, lett. b), secondo alinea, Regolamento UE n. 1215/2012, oppure se l'architettura del regolamento imponga il carattere inderogabile del foro consumeristico, escludendo l'operatività di fori alternativi.