La prescrizione dei diritti in pendenza del procedimento di concordato preventivo
14 Gennaio 2026
Massime 1) La prescrizione dei crediti anteriori al concordato preventivo non è sospesa dalla sola apertura della procedura, salvo il caso specifico contemplato dall'art. 168, comma 2, l. fall., che riguarda le azioni esecutive e cautelari già intraprese. Pertanto, nel caso in cui al momento dell'apertura del concordato colui che invoca l'effetto sospensivo della prescrizione ex art. 168, comma 2, l. fall. non abbia proposto alcuna azione esecutiva (o cautelare) sul patrimonio della debitrice, costui non potrà giovarsi dell'istituto della sospensione della prescrizione. 2) L'omologa del concordato, vincolando, a norma dell'art. 184 l. fall., tutti i creditori anteriori all'osservanza dei nuovi termini di adempimento previsti nella proposta concordataria o nei piani di riparto, dà luogo ad una situazione di temporanea inesigibilità dei relativi crediti ed integra una causa giuridica ostativa all'ulteriore decorso della prescrizione, segnatamente, una causa di sospensione, che viene meno solo con la scadenza dei predetti termini; resta ferma, invero, la possibilità del creditore di tutelare la propria posizione giuridica anche prima della scadenza dei termini, ove si manifesti con evidenza che le modalità satisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili. Il caso In due distinti giudizi, decisi con le sentenze gemelle in commento, decorsi oltre dieci anni dal deposito della domanda di concordato e dal decreto di omologazione, le due società che avevano proposto i concordati hanno proposto ricorso diretto a far accertare l'intervenuta prescrizione di tutti i diritti di credito originariamente individuati nella rispettiva proposta concordataria, al fine di richiedere il pagamento in loro favore degli attivi concordatari. A sostegno delle rispettive domande, i ricorrenti avevano addotto le seguenti argomentazioni (le si riporta senza distinguere tra i due distinti processi, non essendo la questione rilevante): a) il divieto ex art. 168 l. fall. non comporta sospensione della prescrizione se non, per espressa previsione contenuta nel secondo comma, limitatamente ai soli creditori che abbiano già avviato azioni esecutive individuali; b) il decreto di omologazione non produce alcun effetto generalizzato di interruzione e/o sospensione della prescrizione potendo i creditori avviare azioni esecutive individuali anche in pendenza della fase esecutiva del concordato, potendo, più in particolare, promuovere un giudizio di accertamento del proprio credito e potendo, altresì, instare omisso medio per la dichiarazione di fallimento; c) non essendo prevista una fase di verifica dei crediti in sede concordataria, la prescrizione, a differenza che nel fallimento, non potrebbe essere interrotta. La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi ritenendoli inammissibili e infondati. Secondo la Corte, la disciplina della prescrizione in pendenza di concordato va distinta a seconda della fase in cui versa la procedura, in quanto prima dell'omologazione essa continua a decorrere con la sola eccezione dei crediti per i quali sia stata già avviata o sia pendente un'azione esecutiva individuale che l'art. 168, comma 2, l. fall. disciplina, prevedendo la sospensione del decorso della prescrizione. Nella fase successiva all'omologazione, invece, la vincolatività del concordato, prevista dall'art. 184 l. fall., impone a tutti i creditori anteriori il rispetto non soltanto delle modalità di soddisfacimento ma anche dei nuovi termini di adempimento previsti nella proposta e nel piano (dovendosi distinguere, al riguardo, tra concordato con cessione dei beni, in cui il pagamento avviene in conformità al riparto predisposto dal liquidatore una volta divenuto esecutivo il piano, e concordato in continuità, in cui le modalità e le tempistiche sono quelle che il debitore è tenuto a indicare analiticamente nel piano e nella proposta concordataria) Le questioni Con le due sentenze in commento, il tema della decorrenza della prescrizione nella pendenza di un concordato preventivo trova, dopo le oscillazioni giurisprudenziali registrate tra il 2019 e il 2022, definitivo approdo. La ricostruzione della disciplina della prescrizione in termini bifasici – che ruota, cioè, intorno all'omologazione quale fattore che, modificando, con effetti vincolanti, i termini dell'adempimento delle obbligazioni, segna il discrimine tra la fase antecedente, nella quale la regola generale è quella della decorrenza della prescrizione per tutti i creditori fatti salvi coloro che abbiano avviato una procedura esecutiva, e la fase successiva all'omologazione, in cui la prescrizione non può decorrere in ragione dell'effetto conformativo dei debiti i cui termini di adempimento vengono, cioè, riformulati secondo le dilazioni (oltre alle possibili esdebitazioni o novazioni) previste dal piano di concordato – è il frutto di un'elaborazione che muove da Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2019, n. 20642 (che richiama, a sua volta, Cass. civ., sez. II, 10 settembre 2007, n. 19012) secondo cui la prescrizione continua a decorre lungo tutto l'arco temporale del concordato senza distinzioni tra fase ante e post omologazione, per giungere alla più recente Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2022, n. 39560 nel cui solco si inscrivono le due pronunce in commento. Il nodo interpretativo della questione è legato: (i) da un lato, all'assenza, in materia concordataria, di una specifica disciplina della prescrizione (e ciò, a differenza del fallimento, in cui l'art. 94 l. fall. attribuisce alla domanda di ammissione al passivo l'effetto di interrompere la prescrizione) con la sola eccezione dell'art. 168, comma 2, l. fall. che, nel vietare la prosecuzione o l'avvio di azioni esecutive individuali o cautelari, prevede la sospensione della prescrizione per i crediti che alla data del deposito della domanda fossero stati già azionati attraverso tali iniziative processuali; (ii) dall'altro lato, alla portata dell'art. 2935 c.c. che, secondo Cass. civ. 20642/19, comprende anche le iniziative stragiudiziali (diffide, intimazioni) che, in questa interpretazione estensiva, divengono, dunque, mezzi utili a far valere il diritto e che, pertanto, non impediscono la prosecuzione del decorso della prescrizione, laddove secondo Cass. civ. 39560/22 l'espressione far valere contenuta nell'art. 2935 cod. civ. non può non essere ricondotta alle sole iniziative giudiziarie – le uniche che possono dar luogo all'esercizio del diritto – con la conseguenza che ogni ostacolo alla loro proponibilità comporta sospensione della prescrizione. Su questo terreno, dunque, le sentenze in commento ricostruiscono il regime della prescrizione secondo lo schema bifasico già descritto. Se l'art. 168 fall. stabilisce che fino all'omologazione non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e che in tali casi resta sospeso il decorso della prescrizione, questa disposizione, già secondo Cass. civ. 35960/22 e oggi secondo le pronunce in commento, non può non assumere rilievo centrale nel disciplinare la fase anteriore all'omologazione contribuendo a ricostruire un principio generale – l'indistinta prosecuzione del decorso della prescrizione per tutti i crediti – cui fanno eccezione i creditori che alla data di deposito della domanda di concordato abbiano già avviato un'azione esecutiva o cautelare. Con riferimento alla fase successiva alla definitività dell'omologazione, invece, l'assenza di specifiche norme ha dato luogo alle oscillazioni sopra riportate cui - assegnando rilievo decisivo all'argomento letterale rinvenibile nell'art. 2935 c.c. (che, al fine di escludere il decorso della prescrizione, attribuisce rilevanza all'esercizio del diritto) e all'argomento logico (per cui, se interpretata nel senso di attribuire rilevanza anche alle diffide e alle intimazioni stragiudiziali, la norma in esame perderebbe di significato potendosi sempre procedere in tal senso anche quando l'esercizio giurisdizionale del diritto è giuridicamente impedito) – le pronunce in commento, sul solco di Cass, 35960/22, hanno posto fine. Una volta interpretato il termine esercizio del diritto di cui all'art. 2935 c.c. in chiave esclusivamente giudiziale, la struttura stessa del concordato e, in particolare, l'effetto vincolante che il piano omologato produce ex art. 184 l. fall. su tutti i creditori, imponendo nuovi o, comunque, diversi termini di adempimento, diviene proprio l'ostacolo giuridico all'esercizio del diritto contemplato da tale disposizione che comporta sospensione della prescrizione. La trasposizione dei principi espressi dalle due pronunce in commento al tessuto del codice della crisi non presenta particolari profili critici se non – come si dirà a breve – per il regime della regola generale ante omologazione appena descritta. Sintetizzando i principi in esame, si può osservare (considerazione valida anche nel contesto del Codice della crisi) che, nella fase antecedente all'omologazione, si possono distinguere tre categorie di creditori e, in particolare: (i) quelli i cui crediti sono già scaduti prima del deposito della domanda, per i quali la prescrizione continua a decorrere con la conseguenza che può maturarsi in pendenza di concordato; (ii) quelli i cui crediti non sono ancora scaduti, per i quali, per effetto del deposito della domanda di concordato, essi si devono considerare scaduti e, pertanto, la prescrizione inizia a decorrere; (iii) quelli che, alla data di deposito della domanda, erano stati azionati in via esecutiva o cautelare. Per le prime due categorie di creditori, la disciplina contenuta nel Codice della crisi ricalca quella già presente nella legge fallimentare (cfr. l'art. 169 l. fall. che richiama l'art. 55 e l'art. 96 c.c.i.i. che richiama l'art. 154, comma 2). È, invece, con riferimento alla terza categoria di crediti che il regime di sospensione della prescrizione presenta, tra legge fallimentare e Codice della crisi, significative differenze. Nell'alveo della legge fallimentare, infatti, secondo le pronunce in esame – che, come detto, muovono dall'art. 168, comma 2, l. fall. – la sospensione della prescrizione si applica a tutti i creditori che abbiano avviato, prima del deposito della domanda di concordato, un'azione esecutiva. Nel C odice della crisi, invece, venuto meno il divieto generalizzato di avvio o prosecuzione di azioni esecutive individuali, il sistema delle misure protettive comporta una radicale differenza. In tale contesto normativo, infatti, come stabilisce l'art. 54, comma 2, c.c.i.i. la sospensione della prescrizione dipende, in via diretta e immediata, dalla richiesta di applicazione delle misure protettive da parte del debitore [tale disposizione stabilisce, difatti, che, dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese della richiesta di applicazione delle misure protettive (contenuta nella domanda di cui all'art. 40 o in una domanda successiva), non possono essere avviate azioni esecutive e cautelari e, dalla stessa data, le prescrizioni rimangono sospese]. Nel Codice della crisi, essendo strettamente collegata alla concessione delle misure protettive, la sospensione del decorso della prescrizione opera in termini di effetto generalizzato applicabile a tutti i creditori (rectius: a tutti i creditori attinti dalle misure protettive) e, pertanto, è un effetto che (a differenza di quanto prevede l'art. 168 l. fall.), da un lato, prescinde dal concreto avvio di azioni esecutive e, dall'altro lato, dipende dalla richiesta del debitoreex art. 54, comma 2, c.c.i.i. e non già da un'iniziativa del creditore. Nel tessuto del Codice della crisi, dunque, il principio generale diviene quello per cui – qualora il debitore abbia richiesto l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 54 - la sospensione si applica a tutti i crediti, indipendentemente dall'avvio per essi di forme di tutela esecutive o cautelari. Nessuna divergenza, invece, tra legge fallimentare e Codice della crisi con riferimento alla fase successiva alla definitiva omologa, atteso che l'art. 117 c.c.i.i. ripete il contenuto dell'art. 184 l. fall. disponendo l'obbligatorietà del piano concordatario omologato e, dunque, consentendo il trasferimento, nel nuovo contesto normativo del Codice della crisi, del principio espresso dalle sentenze in commento. Osservazioni Una volta definito nei termini appena descritti il regime della prescrizione in pendenza di concordato, appare chiaro come, nel solco così delineato, si aprano aree di indagine che è utile esaminare. Un principio che si può ormai ritenere acquisito è che l'attività del liquidatore giudiziale non produce alcun effetto in termini di sospensione e/o interruzione della prescrizione (in particolare, per ciò che attiene all'applicazione della causa di sospensione ex art. 2941 n. 6 cod. civ.), in quanto tale organo concorsuale non rappresenta il debitore e non ha la titolarità del suo patrimonio, né può liberamente disporne (Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2019, n. 20889; Cass. civ. 20642/19 cit.; Cass. civ. 35960/22 cit.). Data questa premessa, fissati in questi termini i principi di fondo della disciplina bifasica della prescrizione in pendenza di concordato, l'interrogativo più rilevante si trasferisce sul terreno dell'analisi dell'attività del debitore e consiste nell'individuare se, ed entro quali limiti, sia ipotizzabile che taluni suoi atti e comportamenti possano produrre effetti interruttivi o di rinuncia alla prescrizione. In questa direzione, due sono le aree astrattamente rilevanti: il riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c. e la rinunzia ex art. 2937 c.c. La ricognizione del debito è, per giurisprudenza costante, un atto giuridico in senso stretto strutturalmente non recettizio i cui presupposti sono, unicamente, la consapevolezza dell'esistenza del debito (esclusa, dunque, ogni indagine circa una specifica intenzione ricognitiva) e la volontarietà sottostante la sua manifestazione (Cass. civ., Sez. III, 20 agosto 2024, n. 22948; Cass. civ., Sez. lav., 30 ottobre 2002, n. 1353; App. Bari, 7 aprile 2023, n. 705; App. Roma, 31 maggio 2023, n. 2096). Queste caratteristiche strutturali sono riconoscibili in numerosi atti e comportamenti che il debitore pone in essere nel corso della procedura di concordato e, dunque, tenendo fermo il primo principio affermato dalle pronunce in commento – il decorso della prescrizione prosegue nella fase che va dal deposito della domanda all'omologazione (salvo che, ex art. 168 l. fall., il creditore non abbia introdotto un procedimento esecutivo, o ex art. 54, comma 2, c.c.i.i., il debitore non abbia richiesto misure protettive, ipotesi per le quali, come detto, la prescrizione si sospende) – può essere interessante analizzare quali atti e comportamenti possono astrattamente dar luogo all'interruzione ex art. 2944 c.c. Il primo atto che, anche su un piano cronologico, si pone all'attenzione è l'elenco dei creditori che, come è noto, il debitore deve depositare (oggi) ex art. 39 c.c.i.i. specificando i nominativi, l'indicazione dei crediti e l'eventuale loro prelazione. La giurisprudenza di legittimità, muovendo dalla premessa per cui la funzione di tale atto è esclusivamente quella di avviare la sequenza procedimentale diretta all'espressione del diritto di voto che si articola nei successivi controlli e rettifiche da parte del commissario giudiziale, esclude che esso possa rivestire natura o efficacia confessoria [Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34372; contra, A. Di Iulio, La prescrizione dei crediti nelle procedure concorsuali, in IUS Crisi d'impresa (ius.giuffrefl.it) - ilfallimentarista, 16 febbraio 2022; M. Spataro, La prescrizione dei crediti tra concordato preventivo e fallimento, ivi, 2 maggio 2022]. Anche le contestazioni che possono insorgere circa l'esistenza o l'entità del credito, nell'ambito del subprocedimento che si apre in limine all'espressione del voto, sono definite, come del resto precisano sia l'art. 176 l. fall. che l'art. 108 c.c.i.i, dal giudice delegato ai soli fini del calcolo delle maggioranze e del montante numerico necessario per l'approvazione della proposta, dovendosi, in particolare, escludere che tale incidente cognitivo possa spiegare effetti nel giudizio ordinario cui – attesa l'assenza, nel concordato preventivo, di una fase di accertamento dei crediti – è necessariamente devoluta la risoluzione delle controversie, nell'esercizio della funzione di cognizione piena (Cass. civ., Sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 2424; Cass. civ., Sez. I, 1° giugno 2016, n. 11403; Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2016, n. 7972) e dovendosi, in radice, escludere che l'intera fase di voto, inclusa quella del suo controllo in sede di omologazione, contenga segmenti di accertamento dei crediti con effetti diversi da quelli strumentali al mero calcolo delle maggioranze, senza, dunque, che si possa formare alcun giudicato sulla loro esistenza o ammontare (Cass. civ., 16 gennaio 2023, n. 1099; Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2020, n. 6197; Cass. civ., Sez. I, 13 giugno 2018, n. 15414). Ma è proprio dalla riflessione sul regime dei crediti contestati che può trarsi una chiave interpretativa utile alla risoluzione del quesito circa la natura ex art. 2944 c.c. confessorio-ricognitiva o meno dell'elenco dei creditori. Se, come detto, all'elenco dei creditori si attribuisce uno scopo esclusivamente funzionale all'esercizio del diritto di voto e, su questa linea, si stabilisce che esso deve fornire un completo corredo informativo anche circa la potenziale entità del passivo, si approda agevolmente alla conclusione che, nell'elenco dei creditori, il debitore è tenuto a esporre e indicare analiticamente anche i crediti contestati (Trib. S.M.C.V. 18 aprile 2025), obbligo che, del resto, trova conferma nel dovere di necessaria inclusione dei crediti oggetto di contestazione in una delle classi di voto (Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4596; Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2024, n. 21431; Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2017, n. 5689). Al momento del deposito dell'elenco dei creditori, dunque, il debitore si trova di fronte alla duplice alternativa di includere anche i debiti per i quali la questione della loro prescrizione potrebbe dar luogo a una potenziale contestazione o escluderli, avvalendosi, appunto, della prescrizione; scelta, quest'ultima, che, tuttavia, si espone ai rilievi critici e alle rettifiche del commissario giudiziale che, ove l'incompletezza dell'elenco (e del successivo piano concordatario) fosse ritenuta anche solo potenzialmente decettiva del voto (Cass. civ. civ., Sez. I, 10 ottobre 2019, n. 25458; G. Fauceglia, Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione di fallimento in corso di procedura, in Fallimento e altre procedure concorsuali, (a cura di) G. Fauceglia e L. Panzani, vol. III, Torino, 2009, 1700 ss.; P. Bosticco, La “resurrezione giurisprudenziale” dell'art. 173 l. fall. e la difficile distinzione tra atti in frode e sopravvenienze inattese, in Fall., 2007, 1441 ss.; M. Fabiani, Per un superamento delle reciproche diffidenze fra giudice e parti nel concordato preventivo, in ilcaso.it, 2014), perché idonea a fuorviare la rappresentazione del passivo da parte dei creditori, può condurre alla revoca dell'ammissione ex art. 176 l. fall. e 106 c.c.i.i. (con specifico riferimento all'omissione di poste passive, cfr. Cass. civ., Sez. I, 11 agosto 2021, n. 22663; Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2014, n. 17191). Pertanto, se, come appena illustrato, il debitore si trova stretto tra (i) la sanzione della revoca dell'ammissione per incompletezza dell'elenco (e, in generale, del piano di concordato) e (ii) il dovere di ampia e completa rappresentazione dei crediti, esistenti o potenzialmente tali, con conseguente obbligo di esporre anche quelli che potrebbero dar luogo a contestazione, è ragionevole dubitare che l'elenco dei creditori possa avere valenza di riconoscimento del debito. In altri termini, l'esclusione della natura confessoria dell'elenco dei creditori non è legata tanto alla sua funzione di consentire il corretto esercizio del diritto di voto giacché, in linea astratta, l'espressione del voto presuppone la necessaria esistenza del credito, ma è da ritenere discenda, piuttosto, dall'ampia latitudine del contenuto che l'atto in esame deve rivestire, in quanto proprio l'obbligo di includere anche crediti di cui il debitore non riconosce esistenza, validità e ammontare perché, in estrema sintesi, contesta, non può convivere con gli effetti confessori propri della ricognizione ex art. 2944 c.c. Definito in questi termini il ruolo dell'elenco dei creditori e tenuto conto che, prima del suo deposito, la contabilità viene assoggettata a revisione (va, al riguardo, rilevato che il principio OIC 19 in materia di rilevazione dei debiti non contiene alcun esplicito riferimento al tema della prescrizione), si depotenzia – sempre limitatamente alla questione della prescrizione dei crediti – la portata dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2710 c.c., in quanto le passività presenti in contabilità o confluiscono, all'interno del piano e, prima ancora, dell'elenco dei creditori, tra i crediti privi di contestazione, o vengono inclusi in quelli contestati (qualora, nel processo di revisione contabile ci si avveda che, rilevarne l'intervenuta prescrizione, potrebbe dar luogo ad una potenziale controversia e il debitore intenda comunque avvalersi della relativa eccezione) o, infine, nel caso in cui la prescrizione sia chiaramente maturata (tenendo, tuttavia, conto che, secondo un orientamento giurisprudenziale, l'inclusione del debito nella contabilità degli anni precedenti implica ricognizione ex art. 2944 c.c.: cfr. Cass. civ., Sez. I, 10 gennaio 2025, n. 699), non vengono inclusi affatto (la questione è stata affrontata in giurisprudenza, con specifico riferimento ai rapporti tra concordato e fallimento, escludendo l'efficacia di cui all'art. 2710 c.c. nei confronti del curatore, ma, per le ragioni appena esposte, non si rinvengono specifici precedenti relativi ai rapporti tra debitore in concordato e suoi creditori: cfr. Cass. civ., Sez. I, 28 dicembre 2023, n. 36112). In conclusione, nella fase che va dal deposito della domanda di avvio del procedimento unitario all'omologazione, in cui, come hanno chiarito le pronunce in commento, la prescrizione inizia e/o continua a decorrere, è ragionevole dubitare che l'elenco dei creditori possa spiegare effetti ricognitivi ex art. 2944 c.c. Proseguendo nell'analisi dei comportamenti del debitore che possono astrattamente dar luogo a ricognizione ex art. 2944 c.c., la giurisprudenza afferma che, nel contesto di un più ampio apprezzamento del complessivo comportamento delle parti, il pagamento parziale che venga eseguito “in acconto”, ossia con implicito riconoscimento della maggior somma dovuta, può spiegare effetti ricognitivi (Cass. civ., Sez. II, 27 settembre 2025., n. 26286; Sez. II, 24 dicembre 2021. n. 41489), così come l'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto possono tenere in vita specifiche azioni e le pretese risarcitorie ad esse collegate (es., con riferimento all'azione di garanzia ex art. 1495, comma 3, cod. civ., tenendo in considerazione gli effetti ex art. 1494 c.c., cfr. Cass. civ., sez. II, 22 settembre 2023, n. 27076; Cass. civ., sez. II, 30 novembre 2023, n. 33380). Nel concordato in continuità, dunque, la prosecuzione dell'attività successivamente al deposito della domanda di accesso al procedimento unitario può senz'altro rilevare ai fini interruttivi della prescrizione ogni qual volta atti o comportamenti del debitore integrino i requisiti ex art. 2944 c.c. sia in termini di esecuzione di una prestazione che implichi il riconoscimento del diritto e sia in caso di un pagamento parziale che comporti riconoscimento del maggior credito. Il tema dei pagamenti è, in realtà, reso particolarmente complesso dal divieto di adempimento delle obbligazioni anteriori alla domanda di accesso al procedimento unitario, fatto salvo il caso di cui all'art. 100, comma 1, c.c.i.i., e dal limite ai rimedi contrattuali, inclusa l'eccezione di inadempimento ex art. 1461 c.c., previsto dall'art. 94-bis, comma 2, c.c.i.i. Queste due disposizioni delineano un quadro in cui al debitore è, in prima battuta, vietato procedere al pagamento dei debiti anteriori (gli unici che potrebbero essersi eventualmente estinti per prescrizione) (sul punto, da ultimo, cfr. S. Bonfatti, Effetti per il debitore, in I concordati dopo il correttivo, dir. A. Jorio, M. Spiotta, Torino, 2025, 454) e, per converso, alla controparte contrattuale è inibita l'eccezione di inadempimento (l'unico strumento per il quale potrebbe rilevare la pretesa di pagamento di debiti in tesi prescritti) ma che, al ricorrere di specifiche condizioni, non impedisce che tale pagamento intervenga. Se, difatti, il debito per il quale è sorta contestazione in ordine alla sua prescrizione attiene a un contratto relativo a prestazioni di beni o servizi essenziali (art. 100, comma 1, c.c.i.i.) e, per qualsiasi ragione, nei confronti della controparte contrattuale non siano più in vigore misure protettive (o non siano mai state concesse) (cfr., da ultimo, A. Pezzano-M. Ratti, Effetti della presentazione della domanda; il regime autorizzatorio ed i contratti pendenti; divieto delle clausole ipso facto, in Crisi di impresa e procedure concorsuali, II ed., Milano, 2025, tomo I, 1680), di modo che essa può legittimamente sollevare l'eccezione di inadempimento ex art. 1461 c.c. non operando, in tal caso, il limite di cui all'art. 94-bis, 2 comma, c.c.i.i., il debitore si può trovare nella condizione di dover eseguire, a vantaggio della prosecuzione della continuità, un pagamento che, se parziale e dichiaratamente non integrale, come detto, integra i requisiti ex art. 2944 c.c. Riprendendo, dunque, la regola affermata dalle pronunce in commento – e, cioè, che la prescrizione continua a decorrere dal deposito della domanda che dà avvio al procedimento unitario all'omologazione – si deve ritenere che il pagamento parziale da parte del debitore implichi ricognizione ex art. 2944 cod. civ. Va chiarito, al riguardo, che l'atto giuridico che implica ricognizione è il pagamento in sé, di talché è da escludere che tale effetto possa essere arretrato al deposito dell'istanza diretta all'autorizzazione al pagamento ex art. 100 c.c.i.i. Infine, un terzo ambito in cui può venire in rilievo un comportamento rilevante ex art. 2944 c.c. sono le trattative che il debitore conduce in pendenza del procedimento unitario, al fine di individuare lo strumento di regolazione maggiormente percorribile. La giurisprudenza in linea di massima esclude che l'avvio di trattative comporti il riconoscimento delle pretese altrui (Cass. civ., Sez. III, 6 marzo 2008, n. 6034), ma riconosce che, se dai comportamenti concretamente tenuti dal debitore emerge una mancanza di contestazione circa l'esistenza del credito, l'effetto ex art. 2944 c.c. è sicuramente configurabile (Cass. civ., sez. III, 24 settembre 2015, n. 18879; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2011, n. 19872; Cass. civ., 20 luglio 2010, n. 17016; Cass. civ., Sez. III, 13 novembre 2003, n. 17134; Cass. civ., 19 dicembre 2006, n. 27169). Declinato nella prospettiva concordataria, questo principio conduce a ritenere che, soprattutto nella fase che va dalla domanda di accesso al procedimento unitario al deposito della proposta di concordato, nel corso delle trattative dirette tipicamente alla verifica delle condizioni per la stipula di un accordo di ristrutturazione o di un piano omologato, nelle quali l'esplorazione del possibile consenso dei creditori diviene il vettore centrale della ristrutturazione, il debitore può, senz'altro, riconoscendo l'esistenza di un determinato credito, porre in essere un comportamento produttivo di effetti ex art. 2944 c.c. Ciò vale anche per l'eventuale avvio di trattative in cui si innesti una richiesta di dilazion e (si pensi a quelle classicamente dirette alla stipula di una convenzione di moratoria ex art. 62 c.c.i.i. funzionale ad altro strumento di regolazione o anche diretta a divenirne parte), altro comportamento cui la giurisprudenza ricollega gli effetti ex art. 2944 c.c. (Cass. civ., Sez. V, 2 aprile 2025, n. 8688; Cass. civ., 15 luglio 2021, n. 20260; App. Roma, 31 maggio 2023, n. 2096). Quanto fin qui illustrato con riferimento al riconoscimento ex art. 2944 c.c. può essere trasferito sul terreno della rinuncia alla prescrizione già maturata di cui all'art. 2937 c.c., per la quale la manifestazione in forma tacita di cui al terzo comma – nella quale rileva l'incompatibilità dell'atto o del comportamento adottato con la volontà di valersi della prescrizione – può essere astrattamente attribuita a comportamenti e atti con i quali il debitore riconosca, anche implicitamente (cfr. App. Roma, 19 maggio 2023, n. 13820) l'esistenza del debito. In questa direzione rilevano tutte le istanze, gli atti e i comportamenti che, con riferimento a tutti i contratti pendenti, rilevanti ex art. 97 c.c.i.i., il debitore può compiere, a condizione, tuttavia, che l'intenzione di rinunciare al decorso prescrizionale emerga in modo oggettivo, assoluto e inequivoco (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2025, n. 8304; Cass. civ., Sez. I, 5 agosto 2025, n. 22604). Ultimo cenno merita sicuramente quella particolare forma di riconoscimento che, nel contesto di un'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata in giudizio, è rappresentata dall'ammissione che il debito non si è estinto, che, come noto, comporta ex art. 2959 c.c. il rigetto dell'eccezione. Laddove al momento del deposito della domanda di accesso al procedimento unitario penda un giudizio può, dunque, venire in rilievo un comportamento processuale ex art. 2959 c.c. che può sicuramente rifluire sul consolidamento dei crediti ai fini del concorso, a condizione, tuttavia – trattandosi di un fenomeno strettamente endoprocessuale e non essendo, in caso di estinzione del processo, applicabili all'ammissione ex art. 2959 c.c. gli artt. 307, co. 3 e 116 cod. proc. civ. che attengono alle sole prove raccolte in un diverso processo –, che il processo pervenga a naturale conclusione con un provvedimento di accoglimento. Conclusioni Le pronunce in esame, sebbene riferite alla legge fallimentare, spiegano la loro autorità anche nel nuovo contesto del Codice della crisi definendo, con ragionamento pienamente condivisibile, il perimetro della prescrizione in pendenza di una procedura di concordato. La regola in tema di prescrizione in pendenza di concordato, dopo alcuni assestamenti giurisprudenziale, giunge, dunque, a un ragionato assetto secondo cui: (i) la prescrizione continua a decorrere nella fase che va dal deposito della domanda all'omologazione, sottraendosi a questa regola generale i soli creditori che avevano già avviato un'azione esecutiva individuale o cautelare (168 l. fall.) o, nel contesto del Codice della crisi, siano attinti da misure protettive (art. 54, comma 2, c.c.i.i.); (ii) intervenuta l'omologazione, la prescrizione resta sospesa finché non interviene l'inadempimento alla proposta concordataria da valutarsi secondo i presupposti degli artt. 186 l. fall. e 119 c.c.i.i. L'assetto bifasico del decorso della prescrizione apre, dunque, il terreno all'analisi dei comportamenti e atti che, nella prosecuzione del decorso della prescrizione, il debitore può porre in essere e che possono rilevare ex artt. 2944 e 2937 c.c. Tra questi, come si è illustrato, si può ragionevolmente escludere che l'elenco dei creditori depositato ex art. 39 c.c.i.i. spieghi effetti ricognitivi ma, di contro, possono rilevare comportamenti quali il pagamento parziale, l'esecuzione di prestazioni contrattuali, i riconoscimenti e le concessioni che in sede di trattative possono implicare riconoscimento del credito e, infine, i fenomeni di marca strettamente processuale come l'ammissione ex art. 2959 c.c. |