Concordato semplificato: vi si accede solo in caso di insolvenza irreversibile
13 Gennaio 2026
La Corte d'appello di Potenza aveva revocato il decreto di rigetto della richiesta di omologazione del concordato semplificato di una società, ritenendo – tra l'altro – che il rigetto fosse fondato sull'errato convincimento che lo stato d'insolvenza ormai maturo della società potesse precludere l'accesso della medesima alla procedura di concordato semplificato liquidatorio. La ricorrente, al contrario, sosteneva che il giudice d'appello, al fine di revocare il provvedimento di rigetto, avrebbe dovuto accertare, ex art. 25-sexies c.c.i.i., che la società versasse in stato di insolvenza reversibile, cioè l'insolvenza di cui sia razionalmente pianificabile il superamento, ovvero quello della possibilità di un effettivo risanamento dell'impresa. La Corte ha evidenziato che «La lettura congiunta [dell'art. 12, comma 1, c.c.i.i., dell'art. 23 c.c.i.i. e dell'art. 25-sexiesc.c.i.i.] non consente di affermare che il concordato semplificato postulerebbe l'esistenza di una crisi reversibile: in realtà, l'art. 25-sexies CCII, nel consentire la presentazione della domanda di concordato semplificato liquidatorio quando le trattative condotte dall'esperto nominato a norma dell'art. 12 non abbiano avuto esito positivo e non siano praticabili soluzioni idonee al superamento della crisi, presuppone proprio l'opposto, ovvero che la situazione di crisi ed insolvenza non sia (più) reversibile e superabile». |