Concordato semplificato: l'utilità per i creditori non può consistere nella mera “rapidità” nella soluzione della crisi

La Redazione
14 Gennaio 2026

La pronuncia chiarisce il concetto di “utilità” che, ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 5, c.c.i.i. la proposta di concordato semplificato deve assicurare a ciascun creditore.

Ai sensi art. 25-sexies, comma 5, c.c.i.i., per omologare il concordato semplificato, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, al Tribunale è rimessa una duplice verifica in merito alla proposta: essa non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e, comunque, deve assicurare un'utilità a ciascun creditore. Sulla seconda di queste verifiche si concentra una recente pronuncia della Corte di cassazione, esprimendo un condivisibile principio di diritto.

La Corte d'appello di Milano, riunendo diversi reclami, aveva revocato un decreto del Tribunale di Modena di omologa del concordato semplificato proposto da una s.r.l.

L'accoglimento dei reclami si fondava sulla considerazione che l'utilità per ciascun creditore richiesta dalla norma citata non potesse consistere – come sostenuto dal Tribunale - nella «risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile» posto che non rappresentava alcun vantaggio per i creditori chirografari.

La decisione della Corte d'appello veniva fatta oggetto di ricorso per cassazione sulla base di due motivi, dei quali il primo così motivato: l'uso da parte del Legislatore del termine “utilità” senza l'aggiunta di altre indicazioni (come avviene per l'utilità “specificatamente individuata ed economicamente valutabile” richiesta dall'art. 84, comma 3, c.c.i.i. per il concordato preventivo) porterebbe a sostenere che il medesimo termine debba essere inteso «in senso ampio e comprensivo anche di vantaggi non economici che non creino danno ai creditori», quale, nel caso di specie, una soluzione della crisi “in tempi più rapidi” (più rapidi, si intende, di quelli che si avrebbero in caso di liquidazione giudiziale).

La Corte di cassazione ritiene infondato il motivo. Il principio diritto formulato è chiaro ed esaustivo:  

«In tema di concordato semplificato, l'utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l'omologazione del concordato, ancorché non misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, in quanto quest'ultima non integra alcun vantaggio per i creditori chirografari per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione».

La Corte, dunque, non esclude che l'utilità riconosciuta ai creditori possa essere economicamente non apprezzabile, ma richiede che questa sia, perlomeno, concreta e non fondata sulla semplice (e nella specie peraltro neanche dimostrata) circostanza della maggiore celerità della chiusura della procedura concordataria rispetto a quella garantita dalla liquidazione giudiziale

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.