Furto, assenza di querela e contestazione suppletiva di una circostanza aggravante

15 Gennaio 2026

Qualora, decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. n. 150/2022, la persona offesa del delitto di furto non abbia proposto querela, il giudice deve immediatamente rilevare la causa di non procedibilità, o vi è per il pubblico ministero la possibilità di contestare una circostanza aggravante che renda il reato procedibile di ufficio?

Questione controversa

All'indomani della cd. “riforma Cartabia”, che ha reso procedibili a querela numerose ipotesi di furto, ci si chiede se, spirato il termine di 90 giorni concesso alle persone offese dal d.lgs. n. 150/2022 senza che sia stata sporta alcuna querela, al pubblico ministero è consentito modificare l'imputazione in udienza, contestando una circostanza aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, ovvero se il giudice, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., debba immediatamente dichiarare l'azione penale improcedibile per difetto di querela.

Possibili soluzioni 
Prima soluzione Seconda soluzione

Un primo orientamento ritiene che, nel caso di intervenuto decorso del termine previsto all'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 senza che sia stata proposta la querela, è possibile la modifica dell'imputazione in udienza, mediante la contestazione di una circostanza aggravante per effetto della quale il reato divenga procedibile di ufficio, poiché il pubblico ministero è investito, anche in difetto di sopravvenienze dibattimentali rilevanti a tale fine, del potere-dovere di esercitare l'azione penale per un reato correttamente circostanziato.

Secondo tale orientamento, l'analisi sistematica e letterale degli artt. 129 e 517 c.p.p. illustra che il sistema, pur prevedendo il potere - dovere del giudice di rilevare la mancanza di una condizione di procedibilità in ogni stato e grado del giudizio, riconosce, nell'udienza preliminare, in quella predibattimentale e nel dibattimento, il potere - dovere del pubblico ministero di contestare una circostanza aggravante non menzionata nell'atto introduttivo, al fine di garantire che il capo di imputazione contenga non solo la descrizione del fatto ma anche quella delle circostanze in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti.

I sostenitori di questo orientamento rilevano, a supporto delle loro conclusioni, che la recente novella legislativa, pur rimettendo la persona offesa nei termini per presentare querela, non ha avuto necessità di accordare all'organo di accusa alcun accorgimento, proprio perché l'ordinamento già mette a disposizione del pubblico ministero lo strumento della contestazione suppletiva di una circostanza aggravante, in relazione al quale non sono, peraltro, previste decadenze o limitazioni, neppure quando gli elementi per contestare l'aggravante fossero già evincibili dagli atti al momento dell'esercizio dell'azione penale.

Si è, infine, rilevato che inibire al pubblico ministero il potere di contestare la circostanza aggravante nella prima udienza utile si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale, e che la declaratoria di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità non è menzionata dall'art. 129 comma 2 c.p.p. tra le cause di non punibilità assoggettate alla regola della prevalenza del proscioglimento nel merito, quando evidente (1).

Secondo altra linea esegetica, nel caso in esame il giudice è tenuto a pronunciare immediatamente sentenza di improcedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sicché al pubblico ministero non è concesso di modificare l'imputazione ex art. 517 c.p.p. mediante la contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio

Si richiamano le argomentazioni sviluppate da Cass. pen., sez. un., 28 settembre 2023, n. 49935 – relativa alla diversa ipotesi della contestazione suppletiva della recidiva a fronte della intervenuta estinzione del reato per prescrizione – rilevandosi che, per effetto dell'art. 129 c.p.p., verificatasi una causa di improcedibilità, un'eventuale contestazione suppletiva è comunque inidonea a far sorgere il dovere del giudice di esaminarla nel merito: ed invero, l'art. 129 c.p.p., nel rispetto del principio della libertà decisoria, detta una regola di condotta o di giudizio che si affianca a quelle proprie della fase o del grado in cui il processo si trova, alla quale il giudice deve necessariamente attenersi nell'esercizio dei poteri decisori che già gli competono come giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento di ogni grado; tale regola, hanno rilevato le Sezioni Unite nella sentenza da ultimo citata, «prevede l'obbligo (recte: dovere) dell'immediata declaratoria, d'ufficio, di determinate cause di non punibilità che il giudice "riconosce" come già acquisite agli atti. Si è di fronte, dunque, a una prescrizione generale di tenuta del sistema, nel senso che, nella prospettiva di privilegiare la semplificazione del processo e il favor rei, s'impone al giudice il proscioglimento immediato dell'imputato, ove ricorrano determinate e tassative condizioni, che svuotano di contenuto - per ragioni di merito - l'imputazione o ne fanno venire meno - per la presenza di ostacoli processuali (difetto di condizioni di procedibilità) o per l'avverarsi di una causa estintiva, l'effettiva ragion d'essere» (2).

(1Cass. pen., sez. V, 21 gennaio 2025, n. 4767; Cass. pen., sez. V, 11 aprile 2024, n. 17532; Cass. pen., sez. IV, 27 marzo 2024, n. 17455; Cass. pen., sez. V, 14 marzo 2024, n. 14890; Cass. pen., sez. IV, 7 dicembre 2023, dep. 2024, n. 14700; Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2023, n. 47769; Cass. pen., sez. fer., 22 agosto 2023, n. 43255.

        

(2Cass. pen., sez. V, 24 gennaio 2024, n. 20093; Cass. pen., sez. V, 24 gennaio 2024, n. 13776; Cass. pen., sez. V, 24 gennaio 2024, n. 13775; Cass. pen., sez. V, 22 gennaio 2024, n. 3741; Cass. pen., sez. IV, 3 ottobre 2023, n. 44157.

Rimessione alle Sezioni Unite

Cass. pen., sez. IV, 11 novembre 2025, n. 38973

La Corte era chiamata a deliberare sul ricorso per cassazione del Procuratore generale avverso la sentenza di non doversi procedere per mancanza della necessaria condizione di procedibilità, pronunciata in merito ad una contestazione di furto di energia elettrica formulata ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2), c.p.

Il Tribunale, rilevato il vano decorso del termine di novanta giorni riconosciuto dalla cd. “riforma Cartabia” alla persona offesa per la proposizione della querela, aveva invitato le parti a interloquire in ordine alla sussistenza di eventuali cause d'immediata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; il pubblico ministero aveva conseguentemente modificato il capo d'imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p., contestando la circostanza aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, che rendeva il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale, ritenendo che nel fatto descritto nel capo d'imputazione originario non fosse rinvenibile alcun esplicito e specifico riferimento alla destinazione della res a pubblico servizio o a pubblica utilità, aveva pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ritenendo tardiva la contestazione suppletiva, formulata successivamente al maturarsi della causa di improcedibilità, ostativa a qualsiasi attività processuale e indagine in fatto.

Ricostruito il quadro normativo ridisegnato dalla cd. “riforma Cartabia”, i giudici remittenti hanno illustrato il contrasto giurisprudenziale sorto in argomento, rilevando che lo stesso si è recentemente arricchito di alcune sentenze che hanno riconosciuto al pubblico ministero la possibilità di procedere alla contestazione suppletiva dell'aggravante della destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio, ma solo entro la prima udienza successiva all'entrata in vigore della riforma; in tal senso si sono pronunciate Cass. pen., sez. IV, 20 novembre 2024, dep. 2025, n. 2776 e Cass. pen., sez. IV, 21 febbraio 2024, n. 27181, ad avviso delle quali occorre, dunque, verificare se il pubblico ministero abbia avuto o meno la possibilità di operare la contestazione suppletiva prima della data di entrata in vigore della novella che ha reso il furto procedibile a querela (30 marzo 2023): ed invero, le modifiche della contestazione ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p. possono essere effettuate una volta dichiarato aperto il dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, sicché, in tutti i casi nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia successiva al 30 marzo 2023, «non si può ipotizzare nemmeno in linea astratta un uso sleale del potere di contestazione, perché il pubblico ministero non ha avuto altra occasione per emendare l'errore nell'originaria contestazione».

In ragione del rilevato contrasto, gli atti sono stati rimessi alle Sezioni unite, per la risoluzione della questione controversa che è stata formulata nel modo che segue:

« «Se, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senza che sia stata proposta querela, sia consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza, mediante la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d'ufficio (ai sensi della vigente formulazione dell'art. 624, comma terzo, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.».

Le Sezioni Unite tratteranno il ricorso nell'udienza del 26 marzo 2026.

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