La riforma della tassazione delle plusvalenze nelle società sportive professionistiche

15 Gennaio 2026

La Legge di bilancio 2026, pubblicata sulla G.U. in data 30 dicembre 2025, modifica il previgente regime tributario relativo alla possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi del TUIR. In particolare, l'art. 1, commi 42 e 43, della Legge di bilancio 2026 prevede che, dal punto di vista tributario, le plusvalenze patrimoniali, se realizzate dal 1.1.2026, sono imponibili solo ed esclusivamente nell'esercizio in cui sono realizzate, essendo stata eliminata la possibilità di avvalersi del frazionamento della tassazione in cinque periodi di imposta.

Il contributo fornisce una prima analisi della nuova normativa facendo riferimento sia alla generalità delle imprese sia facendo riferimento – nello specifico – alle società sportive professionistiche (nelle quali le c.d. plusvalenze da calciomercato hanno, come noto, particolare rilevanza).

Premessa

L'art. 1, commi 42-43, della Legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, pubblicata sul S.O. n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025) introduce una “Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali” rilevante sia per la generalità delle imprese sia per le società sportive professionistiche (calcio e pallacanestro).

In particolare, all'art. 86 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 stato sostituito dal seguente:

«4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all'articolo 87, determinate a norma del comma 2 del presente articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata».

Il successivo comma 43 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2026 dispone che:

  • le nuove norme si applichino alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
  • nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si debba assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui alla novella apportata al TUIR.

L'impatto della nuova normativa per la generalità delle imprese

Tenuto conto della modifica apportata al TUIR:

  1. la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
  2. le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime di esenzione delle plusvalenze (c.d. PEX), devono essere tassate, invece, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono realizzate (si rammenta che il fenomeno realizzativo è collegato ad un evento unitariamente considerato, posto che “concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”: art. 86, comma 2, d.p.r. n. 917/1986).

L'esenzione delle plusvalenze esenti è disciplinata dall'art. 87 del TUIR che prevede la parziale irrilevanza fiscale delle plusvalenze relative alle cessioni di partecipazioni che presentano determinati requisiti, a prescindere dalla presenza di uno specifico rapporto di controllo o di collegamento della partecipata.

Secondo quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 87 TUIR, l'emersione di una plusvalenza avente i requisiti per l'esenzione può avvenire dalla cessione dei seguenti strumenti finanziari:

  • partecipazioni in società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.);
  • partecipazioni in società di persone (S.n.c., S.a.s.) o in società di fatto commerciali;
  • partecipazioni in società di mutua assicurazione e cooperative;
  • partecipazioni in società di armamento;
  • partecipazioni in enti commerciali;
  • strumenti partecipativi emessi a favore dei soci o di terzi, a seguito dell'apporto di opere e servizi;
  • strumenti che prevedono il rimborso in base all'andamento economico della società;
  • contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili con apporto di solo capitale o misto.

Limitatamente alle società sportive professionistiche, le plusvalenze realizzate dalle stesse in conseguenza della cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo corrisposto in denaro e a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, possono ancora essere rateizzate in 5 quote annuali.

Nell'ambito delle società di calcio professionistiche, le attuali Raccomandazioni contabili FIGC (edizione 2021) dispongono che la plusvalenza derivante da un maggior valore tra il prezzo di cessione del diritto pluriennali alle prestazioni dei calciatori rispetto al relativo valore netto contabile deve essere iscritta nella voce A5 del Conto economico, ossia fra gli “Altri ricavi e proventi”, utilizzando la sottovoce specifica “Plusvalenze da cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori”; la minusvalenza derivante da un minor valore tra il prezzo di cessione del diritto rispetto al relativo valore netto contabile deve essere iscritta nella voce B14 del Conto economico, ossia fra gli “Oneri diversi di gestione”, utilizzando la sottovoce specifica “Minusvalenze da cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori”. Nell'eventualità che il diritto oggetto di cessione si riferisca ad un calciatore a suo tempo acquisito senza riconoscere alcun corrispettivo ad altra società, ipotesi limitata ai casi di sottoscrizione diretta del contratto con un calciatore c.d. “svincolato”, e senza imputazione di alcun onere accessorio, oppure con un calciatore proveniente dal proprio vivaio, la società cedente deve rilevare, oltre al credito nei confronti della società cessionaria, anche un provento pari al corrispettivo della cessione. Questo provento costituisce, analogamente alla plusvalenza relativa alla cessione del diritto alle prestazioni dei calciatori iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale, una componente positiva da iscrivere nella sottovoce specifica “Plusvalenze da cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori” della voce A5 “Altri ricavi e proventi” del Conto economico.

Il confronto con il previgente regime di tassazione delle plusvalenze patrimoniali

Ai sensi dell'art. 86, comma 1, d.p.r n. 917/1986, le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli che costituiscono ricavi, concorrono a formare il reddito (c.d. “plusvalenze patrimoniali”) qualora:

a) siano realizzate mediante cessione a titolo oneroso (con la Circolare n. 36/E del 4 agosto 2004 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che «rilevano per l'esenzione in esame anche le plusvalenze derivanti da operazioni effettuate a titolo oneroso diverse dalla cessione propriamente in-tesa, ma che producono i medesimi effetti giuridici, quali: il conferimento; la permuta; lo scambio di azioni" [...]»);

b) siano realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) i beni vengano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Ai sensi del successivo comma 2 dell'art. 86 del TUIR, le plusvalenze di cui alle lettere sub a) e sub b) sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Inoltre, ai sensi del medesimo comma 2, concorrono alla formazione del reddito imponibile anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore dell'avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. In particolare, se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, ancorché costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto l'eventuale conguaglio in denaro pattuito. Con riferimento alla nozione di azienda o di ramo di azienda, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che “è necessario identificare i fattori rivelatori dell'esistenza dell'azienda o del ramo d'azienda, che si possono individuare nella «organizzazione», nei «beni» e nel loro fine «per l'esercizio dell'impresa». Deve essere rintracciata una coesione unitaria dei suddetti elementi, funzionalmente legati da un rapporto di complementarietà strumentale, contraddistinti dall'essere destinati all'esercizio dell'impresa. A tal riguardo, si evidenzia che non si possono fissare aprioristicamente, in via generale ed astratta, quali e quanti beni e rapporti siano necessari a costituire o, meglio, a identificare, il nucleo indispensabile per determinare l'esistenza di un'azienda, poiché non assume esaustiva rilevanza il semplice complesso di «beni», in sé e per sé stesso considerato, ma anche i «legami» giuridici e di fatto tra gli stessi, nonché la destinazione funzionale del loro insieme. In altri termini, al fine di individuare un conferimento di azienda o di ramo di azienda, quanto trasferito deve essere di per sé un insieme organicamente finalizzato all'esercizio dell'attività d'impresa ed autonomamente idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del conferitario”; cfr. risposta ad interpello n. 45/2022.

Invece, ai sensi del comma 3, le plusvalenze di cui alla lettera sub c) sono costituite dalla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato dei beni.

Secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 42, della Legge di bilancio 2026 come regola generale, si conferma che le plusvalenze patrimoniali realizzate - e determinate secondo i criteri stabiliti dal comma 43 - concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini IRES, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate.

A seguito delle modifiche introdotte, è venuta meno la possibilità per l'impresa di scegliere di farle concorrere, in quote costanti, alla determinazione del reddito imponibile dell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto (perciò in 5 periodi d'imposta).

Come accennato, con la Legge di bilancio 2026 viene introdotto un regime specifico riguardo alle plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami di azienda, qualora l'azienda o il ramo di azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni; in tal caso l'impresa può scegliere di far concorrere tali plusvalenze:

  • per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate; oppure
  • in quote costanti, nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d'imposta).

In argomento, si precisa che la nozione giuridica di azienda è disciplinata dall'art. 2555 c.c., che la definisce come un complesso unitario e organizzato di beni materiali e immateriali finalizzati dall'imprenditore all'esercizio dell'impresa. Tale concetto sottolinea la dimensione funzionale-organizzativa dell'azienda, superando la semplice sommatoria di beni isolati. Per ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., si intende una porzione dell'azienda caratterizzata da autonomia funzionale e organizzativa tale da consentire la continuazione di un'attività economica indipendente. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente confermato tale interpretazione (Cass., sez. lav., sent. n. 13171/2017). La distinzione fondamentale tra cessione di ramo d'azienda e trasferimento isolato di singoli beni risiede nella configurazione organizzativa e funzionale del complesso trasferito. Mentre la vendita isolata di beni manca di autonomia e di organizzazione preesistente, la cessione di ramo d'azienda implica un assetto organizzativo autonomo e preordinato, capace di operare indipendentemente e di produrre valore economico (Cass. civ., sent. n. 1769/2020; Cass., sez. lav., sent. n. 29849/2019; Cass. civ., sez. I, sent. n. 11318/2018; la giurisprudenza adotta criteri stringenti per identificare il ramo d'azienda).

Con riferimento alle società sportive professionistiche (si rammenta che ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 36/2021, di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, per settore dilettantistico si intende il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico e che, per settore professionistico, si intende il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata), si conferma sostanzialmente il regime attualmente vigente prevedendo che le plusvalenze da queste realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta concorrano a formare il reddito, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono state realizzate e che, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, il contribuente possa scegliere di far concorrere le relative plusvalenze, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d'imposta), nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo conseguito in denaro. La residua parte della plusvalenza, invece, concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata (per quanto riguarda la rilevazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione del c.d. “DPC”, ossia del diritto di sfruttamento delle abilità calcistiche del giocatore, sia consentito il rinvio al contributo di C. Sottoriva, I Bilanci delle società di calcio, in Aa.Vv., cura di F. Fimmanò, Il Diritto del Calcio, 2025).

Il requisito del possesso per un periodo non inferiore a 2 anni del diritto pluriennale allo sfruttamento delle abilità del giocatore da parte della società cedente implica il tesseramento dello stesso per il club cedente da almeno due anni; dal punto di vista gestionale ciò ha come obiettivo quello di favorire la valorizzazione del giocatore e la sua crescita nel club nel quale milita.

La norma conferma inoltre che le scelte di rateizzazione, di cui sopra, devono risultare dalla dichiarazione dei redditi e che in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorra a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Il calcolo degli acconti per il periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della Legge di bilancio 2026 ed il venir meno della necessità di rilevare la fiscalità differita nel bilancio di esercizio

Per quanto attiene la determinazione degli acconti relativi al primo periodo d'imposta di applicazione delle nuove disposizioni, applicando il c.d. “criterio storico”, si considera l'imposta del periodo d'imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d'imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Avuto riguardo alla tematica della fiscalità differita, premesso che l'opzione per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti andava effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate, ai fini della corretta redazione del bilancio di esercizio e del calcolo delle imposte, sino al 31 dicembre 2025, era necessario:

  • apportare una variazione in diminuzione (rigo RF34, colonna 1 e/o colonna 2) per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali da rateizzare;
  • apportare una variazione in aumento (rigo RF7) per l'ammontare della quota costante riferibile al periodo di imposta in questione.

Infatti, in base all'attuale normativa fiscale, differenze temporanee imponibili che generano imposte differite derivano ad esempio da plusvalenze patrimoniali nel caso in cui si opti per la rateizzazione dell'onere fiscale. Con la previgente normativa, si rendeva poi necessario compilare anche l'apposito “Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive” (righi RS126 e RS127) e, negli esercizi successivi, dovevano essere rilevate le variazioni in aumento per la quota imponibile della plusvalenza complessiva (oggetto di ripresa a tassazione). Dal punto di vista della redazione del bilancio di esercizio, la minore imposta corrente Ires derivante dalla rateizzazione delle plusvalenze, comporta, secondo il principio contabile nazionale OIC 25, la rilevazione di imposte differite per le quote di plusvalenza che saranno riprese a tassazione negli esercizi successivi al primo, durante i quali dovrà essere stornata la corrispondente parte del fondo imposte differite precedentemente accantonato.

Tenuto conto della modifica apportata, la fiscalità differita dovrà essere calcolata solamente avuto riguardo alle plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami di azienda, qualora l'azienda o il ramo di azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni e l'impresa decida di far concorrere tali plusvalenze in quote costanti, nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d'imposta).

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